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"Guida al regolamento CLP: inventario delle classificazioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
07/05/2012 - Da molto tempo il nostro giornale dedica spazio alle modifiche nella
gestione e informazione delle sostanze chimiche conseguenti ai
regolamenti europei sui prodotti chimici
CLP e
REACH offrendo e presentando materiale informativo in lingua
italiana per fornitori, produttori, importatori e per tutti coloro che operano
professionalmente con sostanze chimiche.
Il
documento che presentiamo – prodotto dall’ Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA), l'agenzia che si occupa delle procedure di
registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea - offre una
serie di
orientamenti sulle modalità
operative e le procedure fondamentali stabilite dal nuovo regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele (regolamento CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009
negli Stati membri dell’Unione europea.
Intitolato
“
Guida introduttiva al regolamento CLP”,
il documento rappresenta il “
modulo 1
della guida completa relativa al regolamento CLP”. E questo modulo è rivolto
principalmente ai fornitori, ossia ai fabbricanti di sostanze, agli importatori
di sostanze e miscele, agli utilizzatori a valle, ai distributori di sostanze e
miscele e ai produttori e importatori di taluni articoli specifici.
In
relazione alla conformità al regolamento
REACH, nella guida sono sottolineati i pertinenti obblighi derivanti dal
regolamento REACH che svolgono un ruolo nel contesto del regolamento CLP e sono
indicati i documenti di orientamento relativi al regolamento REACH che possono
essere di aiuto nell’applicazione del regolamento CLP.
Tra
i tanti aspetti che riguardano il regolamento n. 1272/2008, spesso già
presentati da PuntoSicuro, ci soffermiamo oggi sull’
inventario delle classificazioni e delle etichettature.
La
guida ricorda che “devono essere notificate all’Agenzia informazioni
sull’identità, la classificazione e l’etichettatura di una sostanza” e
l’Agenzia inserisce tali informazioni in una “particolare
banca dati, denominata
inventario
delle classificazioni e delle etichettature”.
La
notifica riguarda
fabbricanti o
importatori (o membri di un gruppo di
fabbricanti o importatori) che immettono una sostanza sul mercato.
In
questo caso all’Agenzia
devono essere
notificate determinate informazioni “se la sostanza è:
-
soggetta a registrazione a norma del regolamento REACH (≥ 1 tonnellata
all’anno) e immessa sul mercato (articolo 39, lettera a), del regolamento CLP).
Si noti che una sostanza già registrata a norma del regolamento REACH non deve
essere ulteriormente notificata qualora le informazioni da notificare siano già
state fornite nell’ambito del fascicolo di registrazione. Lo stesso vale anche
per talune sostanze contenute in articoli qualora l’articolo 7 del regolamento
REACH ne preveda la registrazione;
-
classificata come pericolosa a norma del regolamento CLP e immessa sul mercato,
a prescindere dal quantitativo (articolo 39, lettera b), del regolamento CLP);
-
classificata come pericolosa a norma del regolamento CLP e presente in una
miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nell’allegato I del
regolamento CLP o nella direttiva 1999/45/CE, determinando la classificazione
della miscela come pericolosa, e la miscela è immessa sul mercato (articolo 39,
lettera b), del regolamento CLP)”.
Inoltre
devono essere
aggiornate le informazioni
inviate per la notifica “in caso si disponga di nuove informazioni che
comportano una revisione della classificazione e degli elementi dell’etichetta
di una sostanza (articolo 40, paragrafo 2, del regolamento CLP). Se una
sostanza è stata registrata, ma non notificata, e si dispone di nuove
informazioni sui pericoli, deve essere aggiornato il fascicolo di registrazione
pertinente”.
La
guida sottolinea poi che gli
utilizzatori
a valle che formulano una miscela, i
distributori
o i
produttori di articoli ai sensi
dell’articolo 7 del regolamento REACH non devono inviare alcuna notifica
all’Agenzia: “il motivo è che la notifica per
la sostanza è già stata effettuata i una fase precedente della catena
d’approvvigionamento”.
Riguardo
al
termine per la notifica si
ricorda che per le sostanze immesse sul mercato anteriormente al 1° dicembre
2010 e ancora, o di nuovo, in tale data, il termine per la notifica
all’inventario era il 3 gennaio 2011.
Mentre
per le
sostanze immesse sul mercato dopo
il 1° dicembre 2010, “il periodo di un mese deve essere calcolato dalla
prima volta in cui sono immesse sul mercato dopo il 1° dicembre 2010. Questo
vale anche per le sostanze immesse sul mercato antecedentemente al 1° dicembre
2010, ma non immesse sul mercato in tale data, ma soltanto di nuovo in una data
successiva”.
In
relazione al regolamento REACH
ricordiamo che “se sono già state fornite le informazioni da notificare
all’Agenzia nell’ambito di una registrazione a norma del regolamento REACH, non
è necessario presentare successivamente un’altra notifica all’Agenzia (articolo
40, paragrafo 1, del regolamento CLP)”.
Cosa deve essere
notificato?
La
guida indica che se si deve notificare la propria sostanza, la notifica
all’Agenzia deve includere:
-
“l’identità del notificante, come specificato al punto 1 dell’allegato VI del
regolamento REACH;
-
l’identità della sostanza, come specificato ai punti da 2.1 a 2.3.4
dell’allegato VI del regolamento REACH;
-
le classificazioni della sostanza conformemente al regolamento
CLP;
-
nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte
le classi di pericolo o differenziazioni a norma del regolamento CLP, se ciò
sia dovuto al fatto che mancano dati, che i dati non sono concludenti o che i
dati sono concludenti ma insufficienti per permettere una classificazione;
-
i limiti di concentrazione specifici o i fattori M (fattori moltiplicatori,
ndr), se del caso, relativi alla classificazione come pericolosa per l’ambiente
acquatico, ossia tossicità acuta della categoria 1 e tossicità cronica della
categoria 1, con un giustificazione del loro uso;
-
gli elementi dell’etichetta per la sostanza, insieme a eventuali indicazioni di
pericolo supplementari cui si fa riferimento all’articolo 25, paragrafo 1, del
regolamento CLP”.
Inoltre
il regolamento CLP prevede che “se la notifica ha come conseguenza l’iscrizione
nell’inventario di più voci per una stessa sostanza, i notificanti o i
dichiaranti si adoperano per
concordare
una voce da includere nell’inventario (articolo 41 del regolamento CLP). Si
può tuttavia classificare la propria sostanza in maniera diversa da un’altra
voce, a condizione di includerne i motivi nella notifica. Per contro, qualora
la propria sostanza abbia una
classificazione
armonizzata, la classificazione deve essere effettuata conformemente alla
classificazione armonizzata figurante nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP e inclusa nella notifica (vedere
la sezione 8 del presente documento)”.
Concludiamo
ricordando quale sia il
formato che deve
essere usato per la notifica.
La
notifica deve essere nel formato specificato dall’Agenzia: “l fascicolo di
notifica può essere creato on-line attraverso lo strumento REACH-IT oppure in
IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information Database) e presentato
tramite REACH-IT (articolo 40, paragrafo 1, del regolamento CLP)”.
ECHA,
“ Guida
introduttiva al regolamento CLP” (formato PDF, 1.18 MB).
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