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"Il medico competente: tra obblighi e discrezionalità professionale"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
10/05/2012 -
Presentiamo un intervento tratto dal sito dell' USL UOC
Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL2, Perugia.
Il medico competente: tra obblighi e discrezionalità professionale
Scorrendo
pareri ed orientamenti, anche giuridici, capita spesso di incappare in
interpretazioni del DL 81/08 e prima ancora del DL 626/94, dove la figura del
Medico Competente (MC) e la Sorveglianza
Sanitaria dei Lavoratori, strumenti applicativi della misura di tutela
generale “Controllo Sanitario dei Lavoratori” (art.15, lettera l, dl 81/08),
vengono ricollocati in un contesto attuativo tanto rigido sul piano giuridico,
quanto poco rigoroso sul piano dell’efficacia preventiva. E’ chiaro a tutti che
parlare di attività di MC significa parlare di un’attività sanitaria
giuridicamente determinata e cioè di un qualcosa imposto (al Datore di Lavoro
ed al Lavoratore) dalla legge e da attuare secondo precise regole.
Ciononostante, trattasi di un’attività che entra comunque nella sfera intima
della persona, proponendo delicate questioni tecnico sanitarie, di
riservatezza, dignità, equità; da qui la sacrosanta attenzione del legislatore
nel circondare il controllo sanitario del lavoratore, e la sorveglianza
sanitaria obbligatoria in particolare, di regole di garanzia che riguardano i requisiti
del medico, i momenti di applicazione , gli aspetti formali ed altro ancora. E
così come non appare auspicabile un’attività di MC che, ancorché tecnicamente
valida, non tenga conto dei relativi vincoli di natura giuridica, altrettanto
non auspicabile appare quell’attività di MC che, nell’assoluto rispetto della
norma, perda totalmente i suoi contenuti sanitari. Nello stesso senso depone
anche la definizione di sorveglianza sanitaria
proposta dall’art.2 del DL 81/08, che parlando di “insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute.. in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività..”, apre la strada a molteplici espressioni dell’attività medica,
lasciando chiaramente intendere come un siffatto strumento di prevenzione, sia
difficilmente confinabile all’interno di norme predefinite, trovando, invece,
possibile applicazione anche in condizioni non (o non ancora) rigidamente
regolamentate ad hoc.
Superati,
quindi, gli anacronistici schemi tabellari degli anni 50, oggi l’obbligo di
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui all’art. 41 del DL
81/08, solo in piccola parte viene a configurarsi come adempimento
predefinito sulla base di specifiche norme di legge (lavoro notturno, minore,
in parte lavoratore addetto al VDT..); una quota sempre più ampia di esso
viene, invece, a discendere da esigenze di tutela imposte dai risultati della
valutazione del rischio. E questo sia laddove la norma individui esplicitamente
la sorveglianza sanitaria come adempimento da applicare in corrispondenza di
determinati livelli o condizioni di esposizione a rischio (Rumore, Vibrazioni,
Agenti Chimici, Cancerogeni..), sia laddove, pur in assenza di espliciti
riferimenti, la sorveglianza sanitaria si presenti comunque, alla luce delle
conoscenze scientifiche, come necessario strumento di prevenzione e tutela.
Ciò, peraltro, alla pari di tante altre misure di prevenzione definite su base
tecnica (DPI, formazione, procedure, misure tecnico ambientali..) che, in
quanto derivanti dal processo di valutazione del rischio e come tali inserite
all’interno delle misure di tutela di cui all’ art.28 c.2 lettere b) e c) del
DL 81/08, assumono comunque caratteri di obbligatorietà. Anche da qui il
fortissimo rapporto esistente tra sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio;
rapporto peraltro inequivocabilmente testimoniato dall’art. 25, lettera a) e
che chiamando il MC a collaborare
alla valutazione dei rischi ”..anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria”, rende pienamente ragione
dell’autonomia del professionista nel definire spazi di sorveglianza sanitaria
derivanti da sue specifiche inferenze valutative. Non diverso è l’orientamento
dell’ art. 41, lettera b), dove si afferma che la frequenza delle visite
mediche periodiche può assumere una cadenza anche diversa da quella annuale
“..stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”.
E lo stesso dicasi per l’art. 29, c.3, che imponendo di aggiornare la
valutazione del rischio anche in relazione ai “.. risultati della sorveglianza
sanitaria..”, viene a fissare un feed-back non solo tecnico, ma anche
normativo, tra le due attività.
In
questo panorama viene poi ad inserirsi, in modo assolutamente strategico ed
innovativo, l’art. 20 del D.L 81/08; articolo che pur riguardando gli obblighi
dei lavoratori, in realtà viene ad allargare ulteriormente lo spazio di
autonomia professionale del MC in fase di controllo sanitario. Infatti, nella
sua formulazione attuale, diversa da quella già proposta dall’ art. 5 del DL
626/94, detto articolo, al comma 2, lettera i) afferma che il lavoratore ha
l’obbligo “..di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente”, pena arresto fino a un
mese o ammenda. Affermazione, questa, non lascia dubbi circa la possibilità del
MC di intervenire in casi anche non rigidamente legati al contesto di cui
all’art. 41 o comunque declinati alla norma, ma dove il sanitario ritenga
comunque di dover intervenire nell’interesse della salute del lavoratore, sulla
base di autonome valutazioni tecniche(espositive, cliniche, di contesto
organizzativo relazionale..).
Evidentemente
si parla di atti medici anche non programmabili ad ante e che possono esulare
dai protocolli di sorveglianza sanitaria definiti sulla base dello specifico
profilo di rischio della mansione. Siffatti controlli sanitari possono rendersi
necessari, per esempio ed anche in assenza di esplicite istanze dei lavoratori,
a fronte di fatti espositivi imprevisti e meritevoli di
tempestivo
accertamento clinico, di repentine modifiche dello stato di salute di uno o più
addetti, della necessità di monitoraggio ravvicinato e personalizzato dopo una
modifica, anche clinicamente silente, di indicatori ambientali o biologici, a
fronte di soggetti anziani necessitanti di controlli anche estemporanei, di riferiti
disturbi collettivi anche di apparente scarso interesse sul piano individuale.
In sostanza tutte le volte che il lavoratore si riappropria della sua
individualità clinica, imponendo al MC scelte tecniche non più discendenti
dalla norma, ma da protocolli e posizioni strettamente o esclusivamente
scientifiche. Sul piano delle ricadute preventive, tali interventi potranno
anche risolversi senza alcun effetto, ove non si pongano in evidenza
interferenze negative tra salute e lavoro; in caso contrario, invece, potranno
anche aversi istanze di approfondimento valutativo, azioni di revisione dei
programmi di sorveglianza sanitaria o altro ancora. Tra le altre cose trattasi
di un intervento medico che fa giustizia di un palese “vuoto” di tutela
dell’art. 41, laddove non si prevede che il MC, venuto a conoscenza, anche
indirettamente, di fatti clinici o espositivi interferenti negativamente con la
salute di uno o più lavoratori, possa comunque attivamente proporsi in termini preventivi.
Una fattispecie, questa, tutt’altro che rara e che va dall’epilettico addetto
ad un mezzo di scavo e che nasconde al MC la sua condizione, all’acquisita
notizia di un breve ricovero per cardiopatia ischemica in un soggetto che
movimenta gravi, al caso oncologico (noto) che riprende il lavoro proseguendo
il trattamento chemioterapico cronico e così via. Ovviamente e per non irritare
i cultori degli aspetti giuridici della materia, che vorrebbero, per esempio,
che il giudizio
di idoneità venga riservato solo ai casi tassativamente previsti dalla
norma, nulla esclude che in occasioni esulanti dal contesto dell’art.41, il MC possa
esprimersi in forme anche diverse dal giudizio di idoneità (raccomandazioni,
pareri, suggerimenti o altre valutazioni), ma di pari efficacia sul piano dei
contenuti preventivi e di tutela. D’altronde tale giudizio non costituisce
certo l’unico momento di sintesi della sorveglianza sanitaria; anzi,
all’interno del DL 81 sono molte le situazioni in cui il MC è chiamato ad
intervenire, pur senza un esplicito obbligo di esprimere un
giudizio
di idoneità, basti pensare ai controlli medici di cui all’art. 211 c.2 ed
all’art. 218 c.1 o alla visita medica straordinaria di cui art. 229 lettera d.
Ed a dire il vero, soprattutto in termini preventivi, il fatto che il giudizio
sia obbligatorio solo in determinate condizioni, non significa che esso sia da
ritenere tout-court vietato in altre, dove la sua formulazione si renda
comunque necessaria per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore. Va
infine rilevato come l’articolo 20 faccia anche il paio con il comma c)
dell’art. 18 del D.L 81/08; una norma questa molto importante, dai confini
attuativi alquanto indeterminati e che impone al Datore di Lavoro il seguente
obbligo: “..nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Evidentemente
l’adempimento punta ad una utilizzazione del lavoratore sempre armonica con il
suo stato di salute e nel fare ciò, inevitabilmente, rimanda ad un intervento
sanitario ben più ampio e continuo di quanto la norma ed in particolare l’art.
41, per quanto dettagliato ed evoluto sul piano tecnico giuridico, possa
prevedere. Uno spazio che, in caso di necessità, il MC può riempire attraverso
interventi anche irrituali, ma sempre nel rispetto dei principi tecnici e
deontologici. Va infatti ricordato che, quale che sia la strada che conduce
alla sorveglianza
sanitaria, la sua applicazione non può prescindere da un ulteriore vincolo,
incombente del resto su tutti gli atti medici con la sola eccezione dei
trattamenti sanitari obbligatori, e cioè: informazione e consenso del
lavoratore. Opinione finale degli scriventi, quindi, è che pur rispettando le
regole che definiscono al sua attività, il MC debba comunque tendere al massimo
sviluppo ed alla massima valorizzazione delle sue potenzialità professionali,
rivendicando con forza quegli spazi di autonomia tecnica che, ancorché non
declinati (né declinabili) in dettaglio dalla norma, appaiono comunque
pienamente legittimi e di vitale importanza ai fini preventivi.
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