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" In Gazzetta un decreto su attrezzature a pressione trasportabili"
fonte www.insic.it / Sicurezza
22/06/2012 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno il
D.Lgs. 78/2012 in materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
Il decreto, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, attua la direttiva europea di riferimento (la dir. 2010/35/UE), e conseguentemente abroga le precedenti direttive in materia.
L’atto intende migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea, e si applica in particolare alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, a quelle che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature, e a quelle conformi alla direttiva 1999/36/CE per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
Proprio in materia di conformità si richiede che le attrezzature a pressione trasportabili soddisfino i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonché i requisiti di cui ai capi III e IV del nuovo decreto legislativo.
Disposizioni specifiche riguardano il marchio di conformità “Pi” (art. 14), che va apposto solo dal fabbricante secondo le indicazioni di cui all'allegato III del decreto, e che garantisce la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, il marchio "Pi" va apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.
All’articolo 29 si indica che l’attività dell’autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse deve chiedere all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
Infine, nell’art. 37 sono dettate le sanzioni per l'operatore economico che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal D.Lgs. 78/2012 ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori.
Il decreto, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, attua la direttiva europea di riferimento (la dir. 2010/35/UE), e conseguentemente abroga le precedenti direttive in materia.
L’atto intende migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea, e si applica in particolare alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, a quelle che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature, e a quelle conformi alla direttiva 1999/36/CE per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
Proprio in materia di conformità si richiede che le attrezzature a pressione trasportabili soddisfino i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonché i requisiti di cui ai capi III e IV del nuovo decreto legislativo.
Disposizioni specifiche riguardano il marchio di conformità “Pi” (art. 14), che va apposto solo dal fabbricante secondo le indicazioni di cui all'allegato III del decreto, e che garantisce la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, il marchio "Pi" va apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.
All’articolo 29 si indica che l’attività dell’autorità di vigilanza del mercato, qualora abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse deve chiedere all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino più tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
Infine, nell’art. 37 sono dettate le sanzioni per l'operatore economico che produce, immette sul mercato o immette in servizio attrezzature a pressione trasportabili, rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente in materia ovvero che non siano state sottoposte alle valutazioni di conformità o di idoneità previste dal D.Lgs. 78/2012 ovvero che siano equipaggiate con rubinetti ed altri accessori non rispondenti alle prescrizioni di sicurezza previste per tali accessori.
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