"Videosorveglianza, consenso del lavoratore vale quello dei sindacati"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza
Secondo l’art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori, gli impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto “previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna”.
E se l’accordo viene stabilito con gli stessi lavoratori mediante l’espressione del consenso dato al datore di lavoro che intende utilizzare gli impianti? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, ha accolto il ricorso di un datore di lavoro già condannato per aver fatto installare un sistema di videosorveglianza oltretutto con due telecamere direttamente orientate sulle postazioni di lavoro.
La Suprema Corte, ha ritenuto, infatti che, nella lettura dell’art. 4
dello Statuto “non può essere ignorato il dato obiettivo che, nel caso
in questione, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti
attraverso la sottoscrizione da pare loro di un documento esplicito”.
E ha aggiunto che”logica vuole che… non può essere negata validità ad
un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori
e non soltanto da una loro rappresentanza “ (sia essa RSU o Commissione
interna, ndr).
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