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"Se la malattia interrompe le ferie"
fonte www.italiaoggi.it / Normativa
27/06/2012 -
Le ferie annuali retribuite sono un diritto
inviolabile. E come tali, non possono essere sottratte al lavoratore
nemmeno se l’incapacità lavorativa dovesse sopravvenire proprio durante
il periodo di vacanza. Lo ha stabilito la
Corte di Giustizia europea confermando il diritto a recuperare le ferie non godute. Il ricorso ai giudici del Lussemburgo è arrivato su istanza del
Tribunal Supremo spagnolo
(Corte suprema) chiamato a dirimere la causa intentata dai sindacati
dei lavoratori dei grandi magazzini contro l’Associazione nazionale
delle grandi imprese di distribuzione, (Anged).
I primi miravano a far riconoscere il diritto dei lavoratori di beneficiare delle ferie annuali retribuite anche quando fossero coincise con periodi di congedo per incapacità lavorativa. Di parere contrario l’Anged, secondo cui «i lavoratori che si trovano in una situazione di incapacità lavorativa, prima dell’inizio di un periodo di ferie previamente stabilito, o nel corso di tale periodo, non hanno alcun diritto di beneficiare delle ferie».
La Corte di giustizia europea ha sottolineato come il diritto alle ferie annuali retribuite debba essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. E come tale non può essere interpretato in senso restrittivo. Secondo i giudici europei, lo scopo del diritto alle ferie annuali è quello di consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Le finalità sono quindi diverse da quelle del diritto al congedo per malattia, volto a consentire al lavoratore di ristabilirsi da una malattia che dà luogo a incapacità lavorativa.
La Corte Ue ha così rigettato le motivazioni dell’Anged dichiarando che «un lavoratore che si trovi in una situazione d'incapacità lavorativa prima dell’inizio di un periodo di ferie retribuite ha diritto di beneficiarne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia. Il momento in cui l’incapacità sopravviene è irrilevante». Pertanto, il lavoratore ha diritto a fruire delle ferie annuali retribuite coincidenti con un periodo di congedo di malattia in un periodo successivo. E ciò indipendentemente dal momento in cui è sopravvenuta l’incapacità lavorativa. Sarebbe infatti aleatorio riconoscere questo diritto al lavoratore soltanto a condizione che questi si trovi già in una situazione di incapacità lavorativa all’inizio del periodo di ferie annuali retribuite.
I primi miravano a far riconoscere il diritto dei lavoratori di beneficiare delle ferie annuali retribuite anche quando fossero coincise con periodi di congedo per incapacità lavorativa. Di parere contrario l’Anged, secondo cui «i lavoratori che si trovano in una situazione di incapacità lavorativa, prima dell’inizio di un periodo di ferie previamente stabilito, o nel corso di tale periodo, non hanno alcun diritto di beneficiare delle ferie».
La Corte di giustizia europea ha sottolineato come il diritto alle ferie annuali retribuite debba essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. E come tale non può essere interpretato in senso restrittivo. Secondo i giudici europei, lo scopo del diritto alle ferie annuali è quello di consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Le finalità sono quindi diverse da quelle del diritto al congedo per malattia, volto a consentire al lavoratore di ristabilirsi da una malattia che dà luogo a incapacità lavorativa.
La Corte Ue ha così rigettato le motivazioni dell’Anged dichiarando che «un lavoratore che si trovi in una situazione d'incapacità lavorativa prima dell’inizio di un periodo di ferie retribuite ha diritto di beneficiarne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia. Il momento in cui l’incapacità sopravviene è irrilevante». Pertanto, il lavoratore ha diritto a fruire delle ferie annuali retribuite coincidenti con un periodo di congedo di malattia in un periodo successivo. E ciò indipendentemente dal momento in cui è sopravvenuta l’incapacità lavorativa. Sarebbe infatti aleatorio riconoscere questo diritto al lavoratore soltanto a condizione che questi si trovi già in una situazione di incapacità lavorativa all’inizio del periodo di ferie annuali retribuite.
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