News
"I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento del DDL"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
04/07/2012 -
Quesito
I datori di lavoro RSPP
già esonerati dal frequentare i corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. 626/94 pur non essendo tenuti a frequentare il corso di formazione di
cui al punto 5 del relativo accordo del 21/12/2011, devono comunque aggiornarsi
secondo le modalità indicate al punto 7 dello stesso accordo. Dato che nel punto
7 è scritto che per questi datori di lavoro il primo termine per l’aggiornamento
“
si intende assolto con la partecipazione
ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i
medesimi contenuti previsti
per la formazione del DL SPP di cui al punto 5”, si chiede, nel caso in cui
ad esempio svolgano una attività a rischio
basso, se tali datori di lavoro devono fare entro 24 mesi un corso di
aggiornamento di 6 ore o un corso di 16 ore come previsto nel punto 5.
Risposta
Il caso particolare
che riguarda la formazione e l’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno
optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione, più comunemente indicati come datori
di lavoro RSPP, e che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del
corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 è stato
preso in considerazione rispettivamente nei punti 9 e 7 dell’Accordo sulla formazione
dei datori di lavoro raggiunto nell’ambito della seduta della Conferenza
Stato-Regioni del 21/12/2011, Accordo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
Secondo il punto 9 di
tale Accordo, infatti, riguardante i crediti formativi:
“
Non sono tenuti a frequentare il
corso di formazione di cui al
punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di
aver svolto, alla data di
pubblicazione del presente accordo, una
formazione con contenuti conformi
all'articolo 3 del
D.M. 16/01/1997, e
gli
esonerati dalla frequenza dei corsi ai
sensi dell'articolo 95 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Per tali soggetti, così come
indicato al comma 3 dell'articolo 34,
è previsto l'obbligo di
aggiornamento secondo le
modalità indicate al punto 7 del presente accordo”
e quindi i datori
di lavoro di cui al quesito, che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza
dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, continuano
ad essere esonerati anche dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le
nuove regole di cui al punto 5, fermo restando che tali datori di lavoro
debbano comunque, così come indicato nel comma 3 dell’articolo 34 del D. Lgs.
n. 81/2008, aggiornarsi con le nuove modalità indicate nel punto 7 dello stesso
Accordo.
Secondo tale ultimo
punto 7 riguardante l’aggiornamento inoltre:
“L'aggiornamento che ha periodicità
quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente
accordo), ha durata,
modulata in relazione
ai tre livelli
di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L'obbligo
di aggiornamento va preferibilmente
distribuito nell'arco temporale di riferimento e
si applica anche a
coloro che abbiano
frequentato i corsi
di cui all'articolo
3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di
seguito decreto ministeriale
16 gennaio 1997) e
agli esonerati dalla frequenza dei corsi,
ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
19 settembre 1994, n. 626. Per gli
esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di
pubblicazione del presente
accordo e si intende assolto con la
partecipazione
ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti
per la formazione del DL SPP di cui al punto 5”
e quindi i datori
di lavoro di cui al quesito, alla pari di tutti gli altri datori di lavoro,
hanno comunque l’obbligo di aggiornarsi con l’unica differenza che il termine
entro il quale devono farlo non è quello dei cinque anni a decorrere dalla data
di pubblicazione dell’Accordo ma dei due anni dalla stessa data e cioè entro
l’11/1/2014 e ciò per l’evidente motivo che avendo gli stessi usufruito
dell’esonero dalla formazione di base ad essi viene chiesto di doversi
aggiornare entro tempi più brevi.
Ciò detto, quindi,
ed in risposta al quesito formulato i datori
di lavoro di aziende a rischio basso che svolgono direttamente i compiti del servizio
di prevenzione e protezione e già esonerati dalla frequenza dei corsi di
formazione ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 626/94 sono tenuti a frequentare
entro due anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo e cioè
entro l’11/1/2014 un corso di aggiornamento di 6 ore di cui al punto 7 e non di
16 ore, come ipotizzato da chi ha formulato il quesito, durata pari a quella
della formazione base per i datori di lavoro di aziende a basso rischio di cui
al punto 5.
Si fa presente,
infatti, che l’espressione “
l’aggiornamento
si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad
oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al
punto 5” che si legge nel punto 7 dell’Accordo
fa riferimento esplicitamente
ai contenuti delle “
iniziative
specifiche” che devono essere quelli di cui al punto 5 previsti per i
datori di lavoro RSPP (giuridico, gestionale e di organizzazione della
sicurezza, di individuazione e valutazione
dei rischi, di formazione e consultazione dei lavoratori) affinché la
partecipazione ad iniziative specifiche possa essere considerata equivalente
all’aggiornamento secondo il nuovo Accordo, e non fa riferimento invece, così come
dal lettore immaginato,
alla durata delle “
iniziative specifiche” stesse la quale non può che essere quella espressamente
prevista nel punto 7 dell’Accordo (6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio
medio e 14 ore per rischio alto).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1190 volte.
Pubblicità