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"Gas serra, due regolamenti per la verifica delle emissioni"
fonte www.insic.it / Ambiente
16/07/2012 -
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea due
importanti regolamenti in materia di emissioni di gas serra e
sull'attività di verifica da parte dei verificatori nelle attività di
trasporto aereo
Il Regolamento della Commissione n. 600/2012 regola l’attività di verifica delle comunicazioni di gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro nel settore aereo; il Regolamento della Commissione n. 601/2012 concerne il monitoraggio e la comunicazione delle medesime emissioni.
Il Regolamento della Commissione CE n.600/2012, del 21/06/2012 si applica alle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro a decorrere dal 1° gennaio 2013, e tratta anche dell'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel Capo II sono contenuti i contenuti della verifica (art. 6), gli obblighi dei verificatori (art. 7) ie sono indicate le informazioni che devono essere fornite da un gestore o da un operatore aereo e, all’articolo 11, il contenuto dell’Analisi strategica che il verificatore deve svolgere sulle attività dell’impianto o dell'operatore aereo. Il verificatore deve inoltre effettuare l’Analisi dei rischi (articolo 11) e redigere un accurato piano di verifica (articolo 13). Nell’articolo, 15 si indicano le procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo mostrino l'esigenza di procedure di analisi.
Il secondo atto in materia di emissioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio, è il Regolamento della Commissione CE n.601/2012, del 21/06/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’atto riguarda i dati relativi all'attività di impianti permanenti e di trasporto aereo nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo e si applica ai dati relativi alle emissioni e ai dati sull'attività riferiti al periodo successivo al 1°gennaio 2013.
Il Regolamento della Commissione n. 600/2012 regola l’attività di verifica delle comunicazioni di gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro nel settore aereo; il Regolamento della Commissione n. 601/2012 concerne il monitoraggio e la comunicazione delle medesime emissioni.
Il Regolamento della Commissione CE n.600/2012, del 21/06/2012 si applica alle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro a decorrere dal 1° gennaio 2013, e tratta anche dell'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel Capo II sono contenuti i contenuti della verifica (art. 6), gli obblighi dei verificatori (art. 7) ie sono indicate le informazioni che devono essere fornite da un gestore o da un operatore aereo e, all’articolo 11, il contenuto dell’Analisi strategica che il verificatore deve svolgere sulle attività dell’impianto o dell'operatore aereo. Il verificatore deve inoltre effettuare l’Analisi dei rischi (articolo 11) e redigere un accurato piano di verifica (articolo 13). Nell’articolo, 15 si indicano le procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo mostrino l'esigenza di procedure di analisi.
Il secondo atto in materia di emissioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio, è il Regolamento della Commissione CE n.601/2012, del 21/06/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’atto riguarda i dati relativi all'attività di impianti permanenti e di trasporto aereo nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo e si applica ai dati relativi alle emissioni e ai dati sull'attività riferiti al periodo successivo al 1°gennaio 2013.
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