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"Il POS non può contenere indicazioni generiche"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa

12/09/2012 -

Una recente sentenza (Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136) ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in materia di contenuti del POS (Piano Operativo di Sicurezza) (*). Il documento rappresenta uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse e particolari attività che vengono svolte nel cantiere.

La caratteristica della specificità delle disposizioni deve essere presente nel POS allo scopo di rendere attuabili gli obiettivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (**), cosicchè non  sono ritenute conformi al dettato del TU le indicazioni generiche se non anche ripetitive del PSC.

Nella sentenza di condanna si è tenuto conto che il POS “non conforme”, oltretutto, non precisava il numero dei dipendenti presenti in cantiere, né il modello delle attrezzature usate.

(*) TU 81/08, articolo 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a).

(**) Articolo 100, TU 81/08. Il piano è costituito da

  • una relazione tecnica;
  • prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI;
  • la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Le disposizioni dell’art.100 del TU 81/08 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

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