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"Gli obblighi generali della legislazione comunitaria di tutela"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
14/09/2012 - Per comprendere la filosofia
prevenzionistica del
Decreto Legislativo "Unico Testo Normativo" 9
aprile 2008 n. 81, si deve considerare che esso rappresenta anche il
recepimento di numerose direttive già recepite con il Decreto Legislativo 19
settembre 1994 n. 626 recante "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti
il miglioramen
to della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro”.
È perciò qui necessario affrontare preliminarmente
il diritto comunitario, del quale costituisce la diretta trasposizione
nell'ordinamento nazionale.
Il quadro comunitario della legislazione di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
si fonda su
alcuni obblighi generali che costituiscono altrettanti principi fondamentali,
i quali svolgono una duplice funzione:
1) forniscono gli indirizzi di fondo alla legislazione
comunitaria tecnica o di dettaglio (le direttive particolari di cui all’art. 16
e allegato della direttiva 89/391);
2)
individuano i principi inderogabili che le
legislazioni di attuazione delle direttive negli ordinamenti nazionali debbono
rispettare in ogni caso.
Tali principi sono stati espressi con la formula
riassuntiva della cosiddetta nuova cultura della prevenzione
, formula
parziale e fuorviante (la cultura della prevenzione infatti è una sola, e si
snoda, senza soluzione di continuità, dagli anni '50 ad oggi, attraverso la
preziosa guida interpretativa fornita dalla giurisprudenza di legittimità),
perché più che di nuova cultura della prevenzione, si tratta di
nuova
cultura gestionale ed organizzativa, il cui oggetto, nei suoi tratti
fondamentali, non è cambiato: i principi generali della prevenzione delineati
dal diritto comunitario coincidono con quelli desumibili dall'art. 32 della
Costituzione, dall'articolo 2087 del Codice civile, dall'articolo 4 del D.p.r.
n. 547/55.
La novità non è nella cultura della prevenzione, ma
nell'imposizione di un nuovo modello di impresa, l'impresa sicura, che è tale
nella misura in cui fa propri gli obblighi prevenzionistici di tutte le norme
di legge vigenti, incluse quelle più remote, attraverso l'adozione di un
sistema minimo di gestione
organizzata della sicurezza.
La Direttiva europea 89/391/CEE [COUNCIL DIRECTIVE of 12 June 1989 on the introduction of
measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work
(89/391/EEC)] individua l'oggetto dell'approccio legislativo comunitario alla
sicurezza e igiene del lavoro (si riportano anche i testi
originali degli articoli della Direttiva Quadro perché la traduzione italiana
ufficiale non è del tutto soddisfacente):
Article 1 Object
1.
The object of this Directive is to introduce
measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work.
2.
To that end it contains general principles
concerning the prevention of occupational risks, the protection of safety and
health, the elimination of risk and accident factors, the informing,
consultation, balanced participation in accordance with national laws and/or
practices and training of workers and their representatives, as well as general
guidelines for the implementation of the said principles.
3. This
Directive shall be without prejudice to existing or future national and
Community provisions which are more favourable to protection of the safety and
health of workers at work.
Articolo 1 - Oggetto
1. La presente direttiva ha lo scopo di
attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi
generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione
della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di
incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione
equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali
per l'attuazione dei principi generali precitati.
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e
comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
I
principi generali comunitari in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori vengono individuati dall’art. 5 della
Direttiva
del Consiglio n. 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro (pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L
183, entrata in vigore il 19 giugno 1989.) [direttiva “quadro”], e riassumono
quella che può definirsi
l'obbligazione generale di sicurezza (da cui
deriva il nucleo di principi fondamentali prima del D. Lgs. n. 626/94, espressi
dalle misure generali di tutela di cui all'art. 3 dello stesso decreto e poi
del Decreto Legislativo "Unico Testo Normativo" 9 aprile 2008 n. 81
all'art. 15):
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
DIRECTIVE of 12 June 1989 on
the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health
of workers at work (89/391/EEC)
Article 5 General provision
1. The employer shall have a duty to ensure the safety
and health of workers in every aspect related to the work.
2. Where, pursuant to Article 7 (3), an employer
enlists competent external services or persons, this shall not discharge him
from his responsibilities in this area
.
3. The workers' obligations in the field of safety and
health at work shall not affect the principle of the responsibility of the
employer.
4. This Directive shall not restrict the option of
Member States to provide for the exclusion or the limitation of employers'
responsibility where occurrences are due to unusual and unforeseeable
circumstances, beyond the employers' control, or to exceptional events, the
consequences of which could not have been avoided despite the exercise of all
due care.
Member
States need not exercise the option referred to in the first subparagraph.
Direttiva del Consiglio n. 89/391/CEE del 12 giugno
1989 -
Articolo 5 - Disposizioni generali
1.
Il datore
di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in
tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in
applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi)
esterne all'impresa e/o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle
proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore
della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio
della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente
direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o
la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a
circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi
eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili,
malgrado la diligenza osservata.
Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la
facoltà di cui al primo subparagrafo.
L'art. 6 della direttiva CE quadro (dapprima recepito
con l'articolo 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e poi con gli articoli 15,
17 e 18 del D.Lgs.
n. 81/2008) prevede poi più dettagliate misure o indicazioni generali, le
quali, coordinate con le rimanenti disposizioni dell'insieme del contesto
normativo risultano di particolare pregnanza prescrittiva:
Article 6 General obligations on employers
1. Within the context of his responsibilities,
the
employer shall take the measures necessary for the safety and health protection
of workers, including prevention of occupational risks and provision of
information and training, as well as provision of the necessary organization
and means.
The employer shall be alert to the need to adjust
these measures to take account of changing circumstances and aim to improve
existing situations.
2. The employer shall implement the measures referred
to in the first subparagraph of paragraph 1 on the basis of the following
general principles of prevention:
(a) avoiding risks;
(b) evaluating the risks which cannot be avoided:
(c) combating the risks at source;
(d) adapting the work to the individual, especially as
regards the design of work places, the choice of work equipment and the choice
of working and production methods, with a view, in particular, to alleviating
monotonous work and work at a predetermined work-rate and to reducing their
effect on health.
(e) adapting to technical progress;
(f) replacing the dangerous by the non-dangerous or
the less dangerous;
(g)developing a coherent overall prevention policy
which covers technology, organization of work, working conditions, social
relationships and the influence of factors related to the working environment;
(h) giving collective protective measures priority over
individual protective measures;
(i) giving appropriate instructions to the workers.
3. Without prejudice to the other provisions of this
Directive, the employer shall, taking into account the nature of the activities
of the enterprise and/or establishment:
(a) evaluate the risks to the safety and health of
workers, inter alia in the choice of work equipment, the chemical substances or
preparations used, and the fitting-out of work places.
Subsequent to this evaluation and as necessary, the
preventive measures and the working and production methods implemented by the
employer must:
- assure an improvement in the level of protection
afforded to workers with regard to safety and health,
- be integrated into all the activities of the
undertaking and/or establishment and at all hierarchical levels;
(b) where he entrusts tasks to a worker, take into
consideration the worker's capabilities as regards health and safety;
(c) ensure that the planning and introduction of new
technologies are the subject of consultation with the workers and/or their
representatives, as regards the consequences of the choice of equipment, the
working conditions and the working environment for the safety and health of
workers;
(d) take appropriate steps to ensure that only workers
who have received adequate instructions may have access to areas where there is
serious and specific danger.
4. Without prejudice to the other provisions of this
Directive, where several undertakings share a work place,
the employers
shall cooperate in implementing the safety, health and occupational hygiene
provisions and, taking into account the nature of the activities, shall
coordinate their actions in matters of the protection and prevention of
occupational risks, and shall inform one another and their respective workers
and/or workers' representatives of these risks.
5.
Measures related to safety, hygiene and health at work may in no circumstances
involve the workers in financial cost.
Articolo 6 - Obblighi generali dei datori di lavoro
1.
Nel quadro
delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie
per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le
attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di
formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di
queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al
miglioramento delle situazioni esistenti
.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure
previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali
di prevenzione:
a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per
quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle
attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare
per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti
di questi lavori sulla salute.
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire
ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso
coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le
condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
3. Fatte salve
le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo
conto della natura delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento, deve:
a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di
questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di
lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
- garantire un miglior livello di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori;
- essere
integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento e a
tutti i livelli gerarchici;
b) quando
affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in
materia di sicurezza e salute;
c) far sì che
la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di
consultazioni con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, per quanto riguarda
le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la
scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e
l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
d) prendere le
misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e
specifico.
4. Fatte salve
le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di
lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono
cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene
ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i
metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi
reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro
rappresentanti.
5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e
alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Tale contesto legislativo comunitario trae origine dall'articolo 137 del
Trattato CE che definisce obiettivi e filosofia della legislazione comunitaria,
cui deve conformarsi ogni singola
legislazione nazionale di recepimento (la finalità del miglioramento):
Articolo 137 Trattato CE
(articolo modificato dal Trattato di Nizza 2001)
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo
136,
la Comunità sostiene e
completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in
particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e
protezione sociale dei lavoratori;[...]
e) informazione e
consultazione dei lavoratori;
f) rappresentanza e difesa
collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il 5;[...]
i) parità tra uomini e
donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il
trattamento sul lavoro [...];
2. A tal fine il Consiglio:
[...]
b)
può adottare nei settori di cui al 1, lettere da
a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili
progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche
esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre
vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.[...]
4. Le disposizioni adottate
a norma del presente articolo:
[...]
― non ostano a che
uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente
trattato, che prevedano una maggiore protezione. [...].
La Suprema Corte (Cassazione penale,
Sez. IlI - Sentenza n. 36981 del 12 ottobre 2005 (u.p. 24 giugno 2005) - Pres.
Savignano - Est. Fiale - P.M. (Conf.) Meloni - Ric. Torchio)
ha, con sintesi
efficace, sottolineato che «il legislatore, con il D.Lgs. 19 settembre 1994 n.
626 [cui succede il Decreto Legislativo "Unico Testo
Normativo" 9 aprile 2008 n. 81],
ha recepito compiutamente il modello di "impresa sicura" di
derivazione comunitaria (art. 118 del Trattato istitutivo della C.E.E. e
direttiva quadro 391/89),
introducendo una normativa omogenea in tema di
sicurezza e di salute del lavoro, estesa a tutti i settori di attività,
compresi quelli aventi natura pubblica» (in linea, peraltro, con il principio -
già affermato in precedenza - «della generale applicabilità della normativa
della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro anche al settore pubblico,
compreso lo Stato e gli altri enti territoriali, a prescindere dall'esercizio,
da parte loro, di un'attività di impresa»), ed ha, in particolare,
«messo
sullo stesso piano i datori di lavoro del settore pubblico e quelli del settore
privato, accomunandoli nell'obbligo, in via generale indifferenziato,
dell'attuazione degli obblighi di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro».
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