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"I quesiti sul decreto 81: sulla sanzionabilità del coordinatore"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

26/09/2012 -
Quesito
Può essere sottoposto a sanzione un coordinatore in fase di esecuzione che ricopre anche l’incarico di responsabile dei lavori, se non ha provveduto a segnalare al committente, ai sensi dell’articolo 92 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, la inosservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento?

Risposta
Prima di rispondere al quesito si ritiene di fornire un chiarimento su quella che molto diffusamente ed erroneamente viene ritenuta una incompatibilità e cioè chiarire se il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (in seguito indicato per semplicità CSE) possa essere anche il responsabile dei lavori per il cantiere sottoposto al suo coordinamento. La risposta è sì in quanto ciò è espressamente consentito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale con l’articolo 90 comma 6 ha data la facoltà al committente o al responsabile dei lavori, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti e riportati nell’art. 98 dello stesso D. Lgs., di svolgere la funzione sia di coordinatore per la progettazione che appunto quella di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
 
L’obbligo, oggetto del quesito formulato, di segnalazione al committente da parte del CSE delle inosservanze commesse dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice era stato in verità già introdotto fra gli obblighi del CSE con l’art. 5 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., obbligo che è stato poi ribadito con l’art. 92 comma 1 lettera e) dello stesso D. Lgs.  n. 81/2008, che ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996, il quale così recita:
 
“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
 ......................
 ......................
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”,
 
e la violazione dello stesso obbligo era stata sanzionata con l’art. 158 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro a carico del coordinatore per l’esecuzione stesso.
 
Il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 ha apportato successivamente però delle modifiche e delle integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare per quanto riguarda l’art. 92 in argomento ha modificato il comma 1 lettera e) secondo quanto di seguito indicato:
 
“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
................
...............
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”,
 
per cui si può facilmente osservare che l’espressione “ segnala al committente e al responsabile dei lavori” riportata nella lettera e) dell’art. 92 comma 1 nella versione originaria, riferita alle inosservanze delle imprese, è stata sostituita con l’espressione “ segnala al committente o al responsabile dei lavori”. Con il D. Lgs. n. 106/2009 è stata inoltre rivista anche la sanzione per la violazione dell’obbligo rideterminata così nell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro sempre a carico del coordinatore per l’esecuzione.
 
Ciò detto ed in risposta al quesito formulato, mentre si ritiene che alla luce della prima versione del comma 1 lettera e) dell’art. 92 fosse corretta l’applicazione della sanzione a carico del coordinatore per l’esecuzione per non avere informato il proprio committente, dovendo il coordinatore stesso segnalare le inosservanze delle imprese sia al committente che al responsabile dei lavori, non si ritiene che sia invece più applicabile dopo la modifica la sanzione di cui all’art. 158 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 a partire dal 20/8/2009, data di entrata in vigore del decreto correttivo n. 106/2009, avendo il legislatore con il decreto correttivo stesso introdotta l’alternativa che tale comunicazione possa essere inviata o al committente o al responsabile dei lavori. E’ evidente, infatti, che nel caso in cui la figura del responsabile dei lavori coincidesse con quella del coordinatore per l’esecuzione il citato obbligo di comunicazione da parte di quest’ultimo al committente o in alternativa al responsabile dei lavori si deve ritenere di fatto assolto essendo lo stesso coordinatore già a conoscenza, nella sua qualità anche di responsabile dei lavori, delle eventuali inadempienze degli imprenditori.
 

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