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"La sicurezza e la vigilanza durante l’uso delle scale portatili"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
12/11/2012 - Durante l’
utilizzo di scale portatili avvengono numerosi incidenti, sia in ambiente di lavoro che domestico. Gli infortuni su scale portatili
avvengono principalmente per cadute da altezze superiori a un metro e
hanno generalmente come conseguenze delle lesioni agli arti inferiori e
superiori. Non mancano, tuttavia, anche lesioni gravissime, a volte in
relazione a cadute da altezze relativamente basse.
Questi alcuni dati riportati durante un seminario tecnico, organizzato da Confindustria Rimini e Assoservizi Rimini, che si è tenuto a Rimini il 23 Ottobre 2012 e dal titolo “ Scale portatili e DPI di 3° categoria : i fattori di rischio e la normativa vigente”.
In particolare il tema dei rischi correlati alle scale portatili,
in relazione alla normativa vigente e alla vigilanza, è stato affrontato
nell’intervento “
Scale portatili, D.P.I. e D.Lgs. 81/2008 - Linee operative per la vigilanza ed esempi di infortuni”, a cura dell’Ing. Pierpaolo Neri (AUSL Rimini - Responsabile Modulo Organizzativo Sicurezza e Igiene del Lavoro).
Il relatore indica che gli
incidenti ed infortuni con le scale portatili sono riconducibili essenzialmente a:
- “ scale doppie: instabilità e ribaltamento;
- scale in appoggio: slittamento in sommità ed alla base rotazione intorno ad un montante; ribaltamento;
- difetti tecnici delle scale (scarsa incidenza);
- uso non corretto;
- scala non idonea all’uso;
- scala utilizzata al posto di altra attrezzatura idonea”.
In particolare si sottolinea che per fare
attività di prevenzione efficace bisogna concentrare l’attenzione su
tre punti:
- “la scelta della scala;
- le caratteristiche tecniche della scala;
- l’ uso della scala e quanto necessario per un corretto uso della stessa;
Riguardo ai
riferimenti normativi ed si indica che
attualmente per le scale portatili “non esiste una direttiva europea di
prodotto; si fa riferimento al D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 (Codice del
consumo), Parte IV, «Sicurezza e qualità», Titolo I, «Sicurezza dei
prodotti», che stabilisce le priorità sulla scelta delle normative e
delle norme tecniche di riferimento”.
In mancanza di disposizioni comunitarie specifiche, le scale
portatili usate sui “luoghi di lavoro” in Italia devono rispondere al Decreto legislativo 81/2008.
Altre norme di riferimento:
- Norme UNI EN 131/1/2/3/4;
- DM 23/03/2000 Min. Lav. emanato ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 626/94, diventato Allegato XX del D.Lgs 81/2008.
Vi rimandiamo alla lettura dell’intervento agli atti riguardo ai
riferimenti normativi riportati nel dettaglio. Ad esempio con
riferimento a:
- D. Lgs. 81/2008: Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota,
articolo 105 (Attività soggette) e
articolo 113 (Scale);
- D. Lgs. 81/2008:
Allegato XX.
Il relatore ricorda che “è
compito del fabbricante
dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento a un’appropriata
specifica tecnica, anche prodotta dallo stesso, di aver ottemperato ai
disposti legislativi. Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto,
esiste una norma europea non cogente, che riguarda le scale portatili e
che non fa differenza tra scale da lavoro e per uso domestico, così
strutturata:
- UNI EN 131-1, «Scale, terminologia, tipi, dimensioni funzionali »;
- UNI EN 131-2, «Scale, requisiti, prove e marcatura»;
- UNI EN 131-3, «Scale, istruzioni per l’utilizzatore»;
- UNI EN 131-4, «Scale, scale trasformabili multi posizione con cerniere»”.
Inoltre – continua il relatore – “esiste una
norma sugli sgabelli (scale inferiori a 1 m di altezza), la UNI EN 14183, «Sgabelli a gradini, requisisti e prove»”.
Il D.Lgs. 81/2008, art. 113, comma 10, ammette una “
deroga alle disposizioni di carattere costruttivo
(commi 3, 8 e 9) per le scale portatili conformi all’Allegato XX (non
per gli sgabelli)”, allegato che riconosce la conformità alle vigenti
norme dei mezzi e dei sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e
all’impiego di scale portatili, “alle seguenti condizioni:
- le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131, parti 1 e 2;
- il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma
tecnica di cui al precedente punto, emesse da un laboratorio
ufficiale;
- le scale portatili siano accompagnate da un foglio o da un
libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi
costituenti; le indicazioni per un corretto impiego, le istruzioni per
la manutenzione e la conservazione; gli estremi (l’istituto che ha
effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le
date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma
tecnica UNI EN 131, parte 1 e 2; una dichiarazione del costruttore di
conformità alla norma tecnica UNI EN 131, parte 1 e 2”.
L’intervento dopo essersi soffermato sulle varie possibilità del fabbricante di provare la rispondenza della scala portatile alle vigenti norme riporta le indicazione dell’
Articolo 111
(Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in
quota) del Testo Unico. Ad esempio ricordando che (comma 3)
il
datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale
posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre
attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa
del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
Dunque
a certe condizioni “le scale portatili possono essere
utilizzate nei lavori in quota, ovvero in quelle attività lavorative
che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta a
un’altezza superiore a 2m rispetto a un piano stabile”. Assunto
confermato anche dall’art. 113, comma 8, “quando sono richiamate le
caratteristiche delle scale in relazione alla loro altezza (8 metri e 15
metri), con precise indicazioni, con particolare riferimento al rischio
di instabilità”.
Se è possibile impiegare una scala portatile quale attrezzatura di
lavoro in quota a condizione che non sia stato possibile trovare altre
attrezzature più idonee per quel tipo di attività, “anche in relazione
al contesto operativo”, elemento essenziale per questa decisione è la
valutazione del rischio della specifica fase di lavoro.
Altri elementi essenziali, su cui si sofferma il relatore, sono la formazione, l’addestramento e la
vigilanza durante l’uso.
Concludiamo riportando i
punti deboli dell’attività di vigilanza:
- “la semplicità dell’attrezzatura in oggetto e la sua diffusione in tutti i contesti ambientali e produttivi;
- l’utilizzo temporale breve e frequente;
- la disponibilità dell’attrezzatura”.
È dunque “difficile attivare una specifica attività di controllo,
vigilanza da parte dell’Organo di Vigilanza su un’attrezzatura così
diffusa”.
Per evitare che si parli di sicurezza delle scale portatili solo a infortunio avvenuto, la “prevenzione va spostata in fase di analisi della fase di lavoro e di formazione”.
“ Scale portatili, D.P.I. e D.Lgs.81/2008 - Linee operative per la vigilanza ed esempi di infortuni”,
a cura dell’Ing. Pierpaolo Neri (AUSL Rimini - Responsabile Modulo
Organizzativo Sicurezza e Igiene del Lavoro), intervento al convegno
“Scale portatili e DPI di 3° categoria : i fattori di rischio e la
normativa vigente” (formato PDF, 61 kB).
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