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"Sulla responsabilità del committente dell’opera nei cantieri"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
12/11/2012 - Sempre più rigorosa appare la posizione assunta dalla Corte di
Cassazione nei confronti dei committenti nei cantieri
temporanei o mobili i quali, secondo la suprema Corte, assumono una
posizione di garanzia particolarmente ampia in quanto sono tenuti ad
effettuare, oltre che delle verifiche formali sulle ditte appaltatrici e
subappaltatrici e sui lavoratori autonomi, anche dei controlli sostanziali per
quanto riguarda la prevenzione degli infortuni e la salute e sicurezza dei
lavoratori nonché a controllare il comportamento dei coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al fine di verificare se gli
stessi adempiano agli obblighi che incombono su di loro. E’ stato ribadito
dalla suprema Corte in questa lunga ed articolata sentenza che il committente è
il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” e che lo stesso
rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza
degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro e ancora più
significativa appare la posizione assunta in questa sentenza dalla suprema
Corte se si considera che la stessa ha annullata la sentenza di assoluzione
emessa nei confronti del committente dalla Corte di Appello alla quale ha
restituito gli atti per un riesame del procedimento.
L’evento infortunistico
e la vicenda giudiziaria
Il rappresentante legale di una società, quale committente dei
lavori di recupero di un vecchio casale, assieme al coordinatore
della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, nonché progettista
e direttore dei lavori, ed al titolare dell’impresa esecutrice sono stati
chiamati a rispondere dei delitti di omicidio colposo in pregiudizio di un
lavoratore avente mansioni di manovratore di macchine operatrici e di lesioni
personali colpose in pregiudizio di un altro lavoratore con mansioni di custode
presso il cantiere in quanto procurate con violazione delle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché del delitto di disastro colposo.
Secondo l'accusa, gli imputati, nelle rispettive qualità, per
colpa generica e specifica, quest'ultima consistita, quanto al coordinatore per
la sicurezza nella violazione degli articoli 4, comma 1, lettera a) e 12 del D.
Lgs. n. 494 del 1996, avevano causato, nel corso dei lavori di consolidamento di
un pilastro, il crollo dello stesso e del muro perimetrale abbattutisi poi sui
due lavoratori. Dalle indagini immediatamente avviate era emerso che, poco
prima del crollo, si stava eseguendo, con un piccolo escavatore manovrato da
uno degli imputati uno scavo intorno al pilastro, che interessava una
superficie di circa 3 metri per 3,20 per una profondità di circa 40 cm dal
livello della pavimentazione esistente. Intorno alle ore 8,30 si verificava il
crollo del muro che travolgeva i due lavoratori che si trovavano in piedi,
l'uno accanto all'altro, sul ciglio dello scavo.
La causa del crollo era stata individuata nel collasso della base
del pilastro attorno al quale si stava lavorando, dovuto all'esecuzione dello
scavo sull'intero perimetro della base, intervento che non avrebbe dovuto
essere effettuato in considerazione del degrado dei materiali di cui era
costituito il pilastro e dell'assenza di fondazione, rilevabile fin dalle prime
fasi dello scavo, nonché del generale stato di abbandono in cui versava il
manufatto. Non erano stati comunque riscontrati errori di progettazione, posto
che le caratteristiche di costruzione del pilastro non erano note sia perché
tutti gli altri pilastri del complesso, anche quelli presenti sullo stesso
allineamento, presentavano caratteristiche diverse, sia perché la superficie
laterale del pilastro collassato era intonacata, per cui il degrado dei
materiali era stato almeno in parte occultato.
Il Gup del Tribunale ha assolto il direttore dei lavori
ed il responsabile della sicurezza, perché il fatto agli stessi ascritto non
costituisce reato ed a tale decisione il giudice era pervenuto rilevando che,
in considerazione dell'imprevedibilità delle particolari modalità di
costruzione del pilastro, non poteva essere attribuita al progettista alcuna
colpa per non avere svolto specifici accertamenti al riguardo mentre aveva
riscontrato errori ed omissioni nella fase di esecuzione dei lavori, che
avrebbe imposto l'adozione di una serie di misure di sicurezza, in realtà mai
adottate. Lo stesso giudice aveva affermata la responsabilità
del committente condannandolo alla pena complessiva di un anno, quattro
mesi di reclusione ed euro 600,00 di ammenda, con i benefici di legge, nonché
al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Il giudice
aveva inoltre ritenuto, in particolare, che dagli atti fosse emerso che
nell'area ove il crollo si era verificato i lavori erano sospesi da alcuni
mesi, tanto che la stessa era stata transennata e che l'iniziativa di
intervenire sul pilastro poi crollato era stata il frutto di un'autonoma
decisione del committente che aveva emanate le relative direttive senza neanche
avvisare la direzione dei lavori ed il responsabile della sicurezza, rimasti
all'oscuro delle sue decisioni, malgrado la delicatezza dei lavori ed i rischi
che ne erano connessi.
Su appello proposto
dall'imputato, la Corte d'Appello ha assolto il committente perché il fatto non
costituisce reato. Inesistente, in particolare, era stato ritenuto il profilo
di colpa specifica allo stesso contestato posto che le verifiche dei documenti
di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 494 del 1996,
attribuita al committente o responsabile dei lavori dall'articolo 3 del citato
decreto, ha carattere solo formale, essendo la redazione degli stessi demandata
ai tecnici all'uopo incaricati dal committente e che a quest’ultimo non è
richiesta alcuna competenza tecnica, che sarebbe necessaria per potere valutare
nel merito la loro idoneità.
Avverso tale
sentenza hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione sia il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello che le parti civili che
hanno chiesto l’annullamento della sentenza. Il Procuratore Generale, in
particolare, ha contestato le decisioni alle quali era pervenuta la Corte
territoriale allorquando ha affermato che il committente svolge un controllo
solo formale del piano di sicurezza e di coordinamento e non mirante ad
accertare le carenze dello stesso piano, posto che la redazione dello stesso è
attribuita a tecnici appositamente incaricati e che la legge non prevede che il
committente debba possedere specifiche competenze in materia di sicurezza sul
lavoro ma che avrebbe solo il compito di individuare le figure professionali
che devono operare nel cantiere, di comunicare agli enti preposti al controllo
la verifica della redazione dei piani di
sicurezza, di verificare che il tecnico preposto svolga le sue funzioni di
controllo dell'operato delle imprese esecutrici, non anche quello di accertarsi
del rispetto nel cantiere della normativa antinfortunistica.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di
Cassazione ha condivise le osservazioni dei ricorrenti ed ha annullata la
sentenza di assoluzione del committente rinviando gli atti per un riesame alla
Corte di Appello di provenienza. “
La
designazione del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione”, ha sostenuto
la Sez. IV, “
non esonera il committente o
il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 5,
comma 1, lettera a)". Il legislatore, dunque, nella delicata materia della
sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto,
oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente -che è il
soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori- e del responsabile dei
lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi un
obbligo di verifica dell'adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi
su loro incombenti, qual quello consistente, non solo nell'assicurare ma anche
nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro”.
“
Al committente, dunque”, ha
proseguito la Sez. IV, “
specie se, come
nel caso oggi in esame, rivesta anche il ruolo di responsabile dei lavori, non
è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo ‘formali’, bensì di
eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi
della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della
salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano
agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia”.
“
In altri termini”, ha ancora affermato
la suprema Corte, “
il legislatore, con la
norma richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai
rischi cui essi sono esposti nell'esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai
committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia
particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a
datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e
dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei
predetti soggetti, l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla
legge”.
La Corte di
Cassazione ha rilevato, in conclusione, che la Corte territoriale non aveva
tenuto in considerazione quanto più volte è stato affermato dalla stessa Corte
suprema e cioè che “
in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente costituisce il ‘perno
intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri’ ed altresì che
‘il committente rimane il soggetto
obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi
imposti in materia di sicurezza sul lavoro”. La Sez. IV ha aggiunto ancora
che “
il contratto d'appalto non solleva
da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma
una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera; in tal
caso, invero, anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti
dall'appaltatore, e dunque anche di quello di controllare direttamente le
condizioni di sicurezza del cantiere”. ed ancora che “
in
materia di lavori svolti in appalto, responsabile di eventuali infortuni, oltre
all'imprenditore, è anche il committente che si ingerisca nell'esecuzione dei
lavori (Cass. nn. 46383/07, 38824/08). L'ingerirsi nei lavori, dunque,
rappresenta, in ogni caso, allorché si determini un evento lesivo, elemento
fondante la responsabilità del committente, direttamente chiamato, in tale
eventualità, a controllare la presenza di adeguate condizioni di sicurezza del
cantiere”.
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