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"Schede Carburante e carte di credito: Una circolare dell’Agenzia delle Entrate "
fonte www.lavoripubblici.it / Formazione ed informazione
12/11/2012 - La
circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 novembre
scorso definisce alcune precisazioni in tema di "surrogati" alla scheda
carburante. Il problema nasce dopo la soppressione - ad opera
dell'articolo 7, comma 2, lettera p), del Dl 70/2011 ("decreto
sviluppo") - dell'obbligo di tenuta di tale documento nei casi in cui
gli
acquisti siano effettuati con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari,
residenti o con stabile organizzazione in Italia, soggetti alle
comunicazioni all'Anagrafe tributaria (articolo 7, sesto comma, Dpr
605/1973). Una modifica nota agli operatori del settore che ben
conoscono l'importanza di tenere, ed eventualmente esibire, una corretta
documentazione per assicurarsi il diritto alla detrazione dell'imposta
sul valore aggiunto e alla deduzione dal reddito dei costi sostenuti per
rifornirsi di carburante.
La norma esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.
I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d'imposta - esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale - in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività.
Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l'acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.
Nella circolare viene precisato che la carta deve essere necessariamente intestata al "titolare" dell'attività economica, artistica o professionale e, visto che il mezzo di pagamento con carta, può servire a effettuare ulteriori e diversi acquisti, è necessario che quelli riferiti al carburante avvengano attraverso transazioni distinte, per agevolarne il riconoscimento.
Dall'estratto conto relativo alla carta devono, quindi, risaltare tutti gli elementi in grado di identificare ogni singolo "rifornimento" (ad esempio, la data, il distributore, l'ammontare del corrispettivo). Indizi rintracciabili anche in un estratto conto dal contenuto "minimo".
Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione
La norma esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.
I due sistemi di certificazione risultano tra loro alternativi: anche alla luce delle finalità di semplificazione che il legislatore ha inteso perseguire, deve ritenersi che la scelta dell'uno o dell'altro sistema di documentazione possa essere riferita al soggetto d'imposta - esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale - in modo unitario. In altri termini, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività.
Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l'acquisto di carburante, potendo il medesimo mezzo di pagamento essere utilizzato anche per effettuare altri acquisti.
Nella circolare viene precisato che la carta deve essere necessariamente intestata al "titolare" dell'attività economica, artistica o professionale e, visto che il mezzo di pagamento con carta, può servire a effettuare ulteriori e diversi acquisti, è necessario che quelli riferiti al carburante avvengano attraverso transazioni distinte, per agevolarne il riconoscimento.
Dall'estratto conto relativo alla carta devono, quindi, risaltare tutti gli elementi in grado di identificare ogni singolo "rifornimento" (ad esempio, la data, il distributore, l'ammontare del corrispettivo). Indizi rintracciabili anche in un estratto conto dal contenuto "minimo".
Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione
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