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"Verifiche periodiche: confronto fra Circolare del Ministero e Decreto 81"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
28/11/2012 -
A qualcuno forse sarà sfuggito, a me certamente, una novità introdotta dalla circolare Min. lavoro, circ.
13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del
dlgs n. 81/08 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'art.
71 co. 13.
Per intendere di cosa si vuol discutere occorre rileggere il punto 4 di detta
circolare:
4. Generatori di calore alimentati
da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione
atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e
serbatoi di GPL
Premesso che gli obblighi stabiliti
dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore
di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite
all’articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che
le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo,
non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M.
11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un
processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si
applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il
D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi,
ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M.
11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M.
29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai
rispettivi ambiti di applicazione.
Andiamo a confrontare quanto ritenuto dal Ministero
con la definizione di attrezzature di lavoro del D. Lgs. 81/08.
Articolo
69 - Definizioni
a) attrezzatura
di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso
come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari
all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad
essere usato durante il lavoro;
Primariamente occorre annotare che l’unica caratteristica che definisce
l’attrezzatura non è il fatto di essere necessari
all’attuazione di un processo produttivo,
proprietà riferite alle parti e non al complesso, bensì di essere destinato ad essere usato durante il
lavoro.
Quali le conseguenze? La definizione dell’attrezzatura intesa come ciò
che è necessario all’attuazione di un
processo produttivo fa sì che ciò che non è necessario
all’attuazione di un processo produttivo non è un’attrezzatura anche se usata
durante il lavoro. È chiaro che a questo punto sarebbe però necessaria una
interpretazione giuridica di processo produttivo. Nella interpretazione datane
indirettamente nella circolare sembrerebbe che la sicurezza non vada più
riferita a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (Articolo 3 - Campo di applicazione)
ma solo ai processi produttivi.
Fuoriescono in
particolare dalla possibilità di essere soggette al titolo III capo I e quindi di essere verificate anche dai
soggetti abilitati le seguenti attrezzature:
·
impianti di
riscaldamento dei capannoni
·
impianti di
riscaldamento degli uffici
·
impianti di
riscaldamento dei condomini con portieri e servizi di vigilanza
·
serbatoi GPL a servizio
di centrali termiche di riscaldamento edifici anche se installati in centri
industriali.
·
Impianti di
riscaldamento delle scuole
·
Impianti di
riscaldamento degli uffici pubblici
In buona sostanza
cioè sono escluse tutte le attrezzature
che non sono direttamente collegate all’attuazione del processo produttivo
anche se senza di esse non sarebbe possibile la stessa attività produttiva.
Come potrebbe infatti una scuola svolgere al freddo la propria attività?
Potrebbe un capannone rimanere in produzione se i lavoratori fossero a rischio
di surgelazione?
Perché questa
innovazione? Forse il Ministero ha deciso di semplificare non facendo fare la
valutazione del rischio secondo l’allegato V a tali attrezzature? O il lavoratore della scuola e dell’industria
che va in centrale termica ad accendere la caldaia corre un rischio così
elevato rispetto al lavoratore di processo che è necessario intervenga solo
l’INAIL e la ASL e non è possibile fare intervenire i soggetti abilitati perché
meno affidabili? O in qualche zona si sono realizzate posizioni di controllo
monopolistico da tutelare? O si tratta di un semplice lapsus calami che
trascura la definizione di attrezzatura data dalla DIRETTIVA
2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009: «attrezzatura
di lavoro» qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante
il lavoro?
Le ipotesi che si
possono fare sono molteplici ma il nocciolo della questione travalica il
problema delle verifiche di cui all’art 71 impattando violentemente sulla sicurezza dei lavoratori. Infatti
una siffatta nuova restrittiva interpretazione della definizione di
attrezzatura fa fuoriuscire dal titolo III capo I e forse anche dal capo III tutta un’altra serie di attrezzature pericolose.
Ne citiamo solo qualcuna:
·
cancelli
motorizzati, destinati ad essere usati
durante il lavoro, non necessari per il processo produttivo
·
ascensori, destinati
ad essere usati durante il lavoro, non necessari per il processo produttivo
·
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche,
destinati ad essere usati durante
il lavoro, non necessari per il processo produttivo
·
impianti di
protezione dai contatti elettrici indiretti, destinati ad essere usati durante
il lavoro, non necessari per il processo produttivo
·
automezzi di servizio,
destinati ad essere usati durante il lavoro, non necessari per il processo
produttivo
Ma arrivando agli
estremi del ragionamento, una tale interpretazione restrittiva delle
attrezzature potrebbe indurre a ritenere esenti dalla valutazione del rischio
secondo il Titolo III Capo I tutte le attività dei macrosettori ATECO delle
attività di servizio: alberghi,
ristoranti, pubblica amministrazione ecc..
Il comunicato
ministeriale sarebbe stato ineccepibile se si fosse così articolato:
Premesso che gli obblighi stabiliti
dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del
datore di lavoro , si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4,
se non sono riferite alla attività di un datore di lavoro….., non debbano
essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per
quanto sopra esposto si evidenzia che:
a) alle centrali termiche non riferibili ad un datore di lavoro , ad esempio quelle installate nei condomini senza lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati , non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
a) alle centrali termiche non riferibili ad un datore di lavoro , ad esempio quelle installate nei condomini senza lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati , non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
b) ai serbatoi di GPL
ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma
continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il
D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti
di applicazione.
Ovviamente una circolare
può essere agevolmente modificata da un’altra circolare. Conoscendo la
sensibilità del Ministero del Lavoro nel tutelare al meglio i lavoratori, non
c’è dubbio che una rettifica sia già in corso di lavorazione.
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