Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 29 Aprile 2024
News

"Professionisti con ufficio in casa: come detrarre i costi"

fonte www.pmi.it / Normativa

30/11/2012 -

Lavoro da libero professionista, lavoro in mobilità, consulenze: sono diverse le situazioni in cui i lavoratori possono avere la necessità di avere l’ ufficio nella propria abitazione.

Le spese sostenute per lo studio professionale in casa possono essere portate in deduzione ma solo dai titolari di partita IVA in fase di dichiarazione dei redditi.

=> Leggi le spese deducibili per i professionisti

Si tratta ovviamente di spese promiscue: fondamentalmente, bisogna scindere i costi sostenuti per le spese familiari e per quelle professionali, dall’affitto alle bollette.
Ma come farlo?

Deduzioni immobili a uso promiscuo

Con la circolare n.35/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per semplificare il calcolo, le spese miste possono essere dedotte al 50%, indipendentemente dall’effettiva percentuale di utilizzo per motivi professionali, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del TUIR.

=> Leggi anche come pagare l’IMU per immobili ad uso promiscuo

La deduzione della metà delle spese sostenute per mantenere l’ufficio/abitazione vale sulle bollette, sul canone di affitto e sulla rendita catastale nel caso di immobile di proprietà, ma solo nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile ubicato nello stesso Comune e adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione.

La disposizione, spiega l’Agenzia stabilisce una forfetizzazione per semplificare il calcolo del reddito ed evitare contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.

Da precisare che tale regola del 50% si applica solo alla deducibilità dei costi.

Detrazioni IVA

Diverso è il caso delle detrazioni IVA, per le quali è invece necessario calcolare con precisione la quota di costi sostenuti a livello privato e quelli relativi alla porzione di immobile effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività professionale.

=> Leggi la normativa aggiornata sulle detrazioni IVA

***

Per maggiori informazioni consultare la Circolare n. 35 del 20/09/12 dell’Agenzia delle Entrate

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 942 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino