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"Alberghi in edifici tutelati, come proteggere i tetti"
fonte www.insic.it / Sicurezza
07/12/2012 - Proseguiamo nell’analisi della
Circolare VV.F. n.13223 del 24 ottobre 2012 ove vengono dettati i
criteri per la concessione di deroghe per le
strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994,
all’interno di edifici storici e tutelati, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
Nei precedenti aggiornamenti abbiamo analizzato le finalità ed i diversi punti in cui si articola l’allegato tecnico del provvedimento, con particolare riferimento all’ubicazione degli edifici (punto 1 dell’allegato tecnico) ed alle caratteristiche costruttive (punto 2 dell’allegato), ovvero resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali e le vie di esodo e le indicazioni sulla rete idranti.
Ora analizziamo il quinto e ultimo punto che riguarda i sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.
La circolare sottolinea che diverse problematiche di intervento per i VVF derivano proprio dagli incendi delle coperture in legno tipiche delle strutture esistenti site nei centri storici delle città italiane, spesso accentuate dall’impossibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso e di accostamento delle autoscale VF.
Ecco quindi che risultano particolarmente significativi gli specifici interventi progettuali mirati alla prevenzione ed alla protezione dall’incendio, sia nell’ambito dei procedimenti di valutazione del progetto che in quelli di deroga.
Sulla scorta dell’esperienza maturata negli ultimi anni dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si suggeriscono una misure gestionali finalizzate alla riduzione o all’eliminazione delle sorgenti d’innesco e del materiale infiammabile e/o combustibile depositati su queste strutture.
Oltre a ciò, gli interventi minimi da effettuare per la riduzione del rischio di incendio dei sottotetti, mirati alla limitazione della propagazione degli incendi ed a garantire la sicurezza dell’immobile tutelato possono essere:
a) l’installazione di idonei impianti di spegnimento automatico, compresi quelli del tipo ad acqua ad alta pressione, che se da un lato sono in grado di intervenire repentinamente ed efficacemente sull’incendio, dall’altro preservano, per quanto possibile, gli edifici tutelati dai danni derivanti dal loro intervento;
b) la realizzazione di idonea compartimentazione antincendio sia verso i sottostanti piani sia per ridurre la propagazione laterale, unita ad un impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi. In caso di ambienti sottotetto di limitate dimensioni e coerentemente con il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008, potrà essere realizzata anche soltanto una delle suddette misure.
Nei precedenti aggiornamenti abbiamo analizzato le finalità ed i diversi punti in cui si articola l’allegato tecnico del provvedimento, con particolare riferimento all’ubicazione degli edifici (punto 1 dell’allegato tecnico) ed alle caratteristiche costruttive (punto 2 dell’allegato), ovvero resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali e le vie di esodo e le indicazioni sulla rete idranti.
Ora analizziamo il quinto e ultimo punto che riguarda i sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.
La circolare sottolinea che diverse problematiche di intervento per i VVF derivano proprio dagli incendi delle coperture in legno tipiche delle strutture esistenti site nei centri storici delle città italiane, spesso accentuate dall’impossibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso e di accostamento delle autoscale VF.
Ecco quindi che risultano particolarmente significativi gli specifici interventi progettuali mirati alla prevenzione ed alla protezione dall’incendio, sia nell’ambito dei procedimenti di valutazione del progetto che in quelli di deroga.
Sulla scorta dell’esperienza maturata negli ultimi anni dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si suggeriscono una misure gestionali finalizzate alla riduzione o all’eliminazione delle sorgenti d’innesco e del materiale infiammabile e/o combustibile depositati su queste strutture.
Oltre a ciò, gli interventi minimi da effettuare per la riduzione del rischio di incendio dei sottotetti, mirati alla limitazione della propagazione degli incendi ed a garantire la sicurezza dell’immobile tutelato possono essere:
a) l’installazione di idonei impianti di spegnimento automatico, compresi quelli del tipo ad acqua ad alta pressione, che se da un lato sono in grado di intervenire repentinamente ed efficacemente sull’incendio, dall’altro preservano, per quanto possibile, gli edifici tutelati dai danni derivanti dal loro intervento;
b) la realizzazione di idonea compartimentazione antincendio sia verso i sottostanti piani sia per ridurre la propagazione laterale, unita ad un impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi. In caso di ambienti sottotetto di limitate dimensioni e coerentemente con il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008, potrà essere realizzata anche soltanto una delle suddette misure.
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