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"Edilizia: l’evoluzione normativa dei costi della sicurezza"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

12/12/2012 - Per comprendere cosa siano i costi della sicurezza e comprendere gli obblighi richiesti dalla normativa vigente è bene comprendere l’evoluzione della normativa negli anni. A partire dal D.Lgs. 494/1994 fino al d.p.r. 207/2010, il nuovo regolamento di attuazione del codice degli appalti.
 
Questo, in estrema sintesi, è il senso della relazione dal titolo “ Evoluzione normativa dei costi della sicurezza: dal D.L.vo 494/96 al DPR 207/10” che l’Ing. Giuseppe D’Agostino ha presentato al seminario “ I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione”, un seminario tenuto a Roma il 23 marzo 2012 e organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia (CTP).
 
Dopo aver presentato le normative che hanno introdotto nella nostra legislazione il costo delle misure di sicurezza previste nei piani (ad esempio con riferimento alla legge 415/1998), il relatore si sofferma sulla definizione dei “ costi della sicurezza”.
 
Non ci dovrebbero essere ancora interpretazioni libere di questo concetto, perché è la stessa normativa che ci aiuta a comprenderlo.
Già il dpr 554/1999, “cioè il vecchio regolamento di attuazione sugli appalti, affermava e disponeva che ogni lavorazione doveva prevedere un’aliquota percentuale per le spese relative alla sicurezza”. Non solo. In tutti i prezzari ufficiali che c’erano fino a ieri e che sono ancora in vigore “per ogni singola lavorazione sono inclusi il prezzo della lavorazione medesima ma anche il costo della sicurezza, secondo un decreto ministeriale del 2000, il quale stabilisce che in quelle voci vengano compresi gli oneri della sicurezza”.
 
Inoltre un po’ di chiarezza sui costi della sicurezza l’ha portata l’Autorità di vigilanza con diverse determinazioni che hanno offerto “indicazioni utili per poter valutare i costi della sicurezza”. Ad esempio:
- Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000 - Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo;
- Determinazione n. 2 del 10 gennaio 2001 – Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Nella determinazione del 2000 l’Autorità indicava che “le stazioni appaltanti erano tenute ad evidenziare nei bandi di gara la stima degli oneri della sicurezza, e sottolineava anche che questa valutazione doveva essere fatta in modo non elusivo e non in maniera riduttiva”.
Inoltre la determina 37 recita: la particolareggiata elencazione contenuta nell’articolo 12 del 494 sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento sgombra altresì il campo dei gruppi di coloro che considerano il piano di sicurezza come un documento generico. È quindi dal 2000 “che viene messo in evidenza il concetto che un piano di sicurezza non deve essere generico come purtroppo siamo stati abituati in pratica negli anni. Infatti caratteristica del piano è anche la stima dei costi della sicurezza che devono essere contenuti nel piano stesso, che non può essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza”.
La determina dell’autorità di vigilanza dice anche che “la stima complessiva delle spese di sicurezza è composta da due parti: una viene inclusa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni e l’altra – i cosiddetti oneri ‘speciali’ – che non è inclusa nei prezzi”. Ora “sia la parte degli oneri della sicurezza che è inclusa nei prezzi, sia quella che riguarda gli oneri ‘speciali’ devono essere determinate dal progettista, secondo quanto stabilito dall’Autorità di vigilanza nel 2001”.
In particolare “nel caso degli oneri che vengono inclusi nei prezzi, il progettista ha l’obbligo di determinare analiticamente la quota di detti oneri, mentre per quanto riguarda gli oneri ‘speciali’, egli deve procedere ad un computo metrico: la somma di questi valori aggiunta a quella degli altri prezzi porta alla determinazione delle spese complessive e di conseguenza anche all’incidenza media della manodopera”.

Successivamente nel 2003, in attuazione dell’articolo 31 della legge 109, viene approvato il d.p.r. 222, “ Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in attuazione dell’articolo 31 comma 1 della legge 109”.
Il relatore ricorda che “l’ambito di applicazione di questo d.p.r. riguarda i lavori sia privati sia pubblici, e il suo compito è quello di disciplinare i contenuti minimi del piano di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili compresa la stima dei costi della sicurezza”. L’obiettivo di questa disposizione è quello “di garantire che le misure preventive ed organizzative previste nei piani di sicurezza, in quanto ne è già stato stimato il valore economico, scomputandole dai costi generali, vengono interamente messe in atto in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto”. Ed è bene tener conto che “tutto il d.p.r. 222 oggi si ritrova per intero e senza modifiche” all’interno dell’allegato XV del Decreto legislativo 81/2008.
Infatti il decreto 81 recita che ove prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi dell’Titolo IV, capo 1, nei costi della sicurezza vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste i costi: degli apprestamenti previsti dal PSC, delle misure protettive e preventive, dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, degli impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli impianti di evacuazione fumi, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva, delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture.
 
Sempre in relazione all’ evoluzione storica delle normative e delle leggi che hanno riguardato i costi della sicurezza, si arriva al 2005. Ad esempio ad un parere, emesso dall’unità operativa di coordinamento istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nel 2006 ad un’altra determina, la numero 4 ( Determinazione n. 4/2006 del 26 luglio 2006).
Con questa determina l’Autorità di vigilanza “stabilisce per quanto riguarda l’elenco dei costi della sicurezza previsti all’interno dell’articolo 7 del d.p.r. 222, che si tratta di voci connesse tutte alla specificità del singolo cantiere, e quindi arriviamo verso le fasi di progettazione della sicurezza, quindi al singolo cantiere e non alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori”.
 
Bisogna capire bene “il concetto di opere necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere, anche perché il problema che spesso viene fuori” è quello “riguardante i ponteggi, visto che nell’elenco degli apprestamenti il legislatore li ha posti al primo posto”.
Il legislatore “si è già espresso su questo elemento perché sempre la determinazione 4 afferma che tali interpretazioni, ad esempio, andare a distinguere tra ponteggi di servizio e ponteggi di sicurezza, potrebbero anche essere non irragionevoli in un piano astratto però non sarebbero di agevole applicazione soprattutto quando si discute se un apprestamento, o una parte di esso, sia destinato in prevalenza a garantire la sicurezza del lavoratore, oppure sia un elemento che riguarda soltanto la lavorazione. Quindi con quell’elenco che il legislatore ha inserito nella legislazione vigente ha privilegiato una scelta definitiva attraverso un’inequivocabile seppur semplificativa elencazione di tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi sicuramente dal ribasso”.
 
Riguardo alla stima dei costi il legislatore ha sottolineato che tale stima “deve essere congrua, analitica per le singole voci o che si può fare riferimento ad analisi di costi comprese o desunte da indagini di mercato. Inoltre il legislatore ribadisce che la stima dei costi è il risultato di un’analisi puntuale di tutte le voci relative agli apprestamenti e a tutti gli elementi che sono indagati all’interno dell’allegato”. 
 
Rimandiamo il lettore alla lettura integrale dell’intervento in merito ad alcuni specifici problemi, come la stima dei costi della sicurezza relativa ai lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera. Ricordando che “le integrazioni o le modifiche che vengono apportate al piano di sicurezza e coordinamento che eventualmente vengono proposte dall’impresa e vengono accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, solo se migliorative del livello di sicurezza del cantiere, non possono in nessun modo giustificare modifiche o un adeguamento dei prezzi che sono stati precedentemente pattuiti”. Infatti “eventuali carenze del piano di sicurezza e coordinamento che richiedono ulteriori misure di sicurezza dovranno essere realizzate dall’appaltatore, comportano da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione la stima di ulteriori costi della sicurezza; lo stesso deve considerarsi per quanto riguarda eventuali misure richieste da situazioni impreviste sorte durante i lavori”.
 
L’intervento si conclude citando il d.p.r. 207/2010, nuovo regolamento sugli appalti pubblici. Oggi, “oltre alla validazione del progetto, il nuovo regolamento ha previsto anche la verifica del progetto nelle sue varie fasi”. Ed è sempre “responsabilità del responsabile del procedimento verificare nella validazione del progetto se le carenze del piano di sicurezza e coordinamento sono sostanziali e quindi devono essere ricondotte all’ipotesi dell’errore progettuale, anche per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento”.
 
 
 
Evoluzione normativa dei costi della sicurezza: dal D.L.vo 494/96 al DPR 207/10”, a cura dell’Ing. Giuseppe D’Agostino, intervento al seminario “I costi della sicurezza. Aggiornamento 2012. Normativa e applicazione” (formato PDF, 180 kB).

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