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"Certificazione energetica, eliminata l'autocertificazione"

fonte www.insic.it / Risparmio energetico

17/12/2012 - È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012 recante “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Il decreto modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale e, di fatto, abroga l’autodichiarazione della classe energetica più bassa per i proprietari di determinati immobili, prevista in quel decreto ed oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione UE. Le Istituzioni europee ci avevano infatti sanzionato per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Al posto della autocertificazione sarà possibile utilizzare procedure semplificate già definite dal Dm 26 giugno 2009, paragrafo 5.2, punto 2 (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cn) o effettuare una diagnosi energetica semplificata, redatta da un tecnico come disposto dalla direttiva europea, un’ipotesi suggerita dalla Commissione nel parere motiva indirizzato al nostro Paese.

Il decreto prevede - in modo esemplificativo e non esaustivo - all'art. 2, che sostituisce il paragrafo 2 dell'Allegato A del Dm 26 giugno 2009, gli edifici esentati dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa:
-box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili, nonché ruderi e immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale"
-i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
-immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.

Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1.
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Inoltre il decreto sostituisce il paragrafo 5 dell’Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, con riferimento ai Metodi di calcolo di riferimento nazionale per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio. E si legge che “Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali".
La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da: a) CTI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
b) CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.

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