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"Attrezzature di lavoro: il riconoscimento della formazione pregressa"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

19/12/2012 - Dal 12 marzo 2013 entra in vigore l’ accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012. Un accordo che, previsto dall’articolo 73 del D.lgs. 81/2008, riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Con l’entrata in vigore dell’accordo (12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta) l’uso di molte macchine da cantiere sarà riservato ai lavoratori che avranno conseguito una abilitazione derivante dalle frequentazione di uno specifico corso di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore con verifica finale dell’apprendimento.
 
Dell’accordo e del riconoscimento della eventuale formazione pregressa si parla in un intervento al seminario formativo dal titolo “ Il riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici”, organizzato il 19 settembre 2012 dalla “Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
 
L’intervento “ Formazione pregressa - Accordo stato regioni” - a cura dell’Ing. Eginardo Baron, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Commissione sicurezza sul lavoro – ricorda che prima dell’accordo Stato-Regioni il datore di lavoro:
- “poteva assumere su di sé tutte le decisioni riguardanti il corso-tirocinio;
- decideva la fine del tirocinio e incaricava il lavoratore di utilizzare l’attrezzatura”.
 
Invece dal 12 marzo 2013 per i lavoratori che dovranno manovrare le attrezzature indicate nell’Accordo l’abilitazione non potrà più essere rilasciata dal datore di lavoro. Sarà rilasciata da determinati enti formatori elencati nell’accordo o accreditati presso le Regioni.
In particolare dal 12 marzo 2013 sono individuati:
- “le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione;
- i soggetti formatori che alla fine del corso rilasceranno l’abilitazione”.   
E sono inoltre stabiliti:
- “i contenuti dei corsi nelle loro generalità;
- il numero minimo di ore di corso;
- i requisiti dei docenti;
- gli indirizzi e requisiti minimi dei corsi;
- l’articolazione del percorso formativo e la metodologia didattica;
- la verifica dell’apprendimento e l’attestazione”.
 
Inoltre per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede il riconoscimento della formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla  verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall’accordo.
Questo il percorso per il riconoscimento della formazione pregressa:
- “confronto della formazione pregressa con i nuovi requisiti dei percorsi formativi”: ad esempio in relazione a durata del corso, contenuti didattici (teorici e pratici) dei moduli, verifica finale dell’apprendimento;
- “ricostruzione storica di un registro della formazione;
- rilascio dell’attestato da parte del datore di lavoro”.  

In particolare c’è l’obbligo di elaborare una documentazione storica dello svolgimento del corso. Un registro di formazione che deve contenere:
- “elenco dei lavoratori formati e addestrati con firma;
- nominativi dei docenti con firma”: datore di lavoro, caporeparto, lavoratore esperto, altri docenti, ...
- contenuti del corso;
- ora di inizio e di fine delle lezioni: “in un tirocinio, salvo casi eccezionali, l’ora di inizio e di fine delle lezioni coincide con l’orario di lavoro”;
- “esito della valutazione teorica;
- esito della valutazione pratica”.
 
Riguardo all’ elenco dei lavoratori formati e addestrati con firma:
- “è opportuno che per ogni lavoratore già addestrato sia istruita una singola pratica secondo le modalità del registro di formazione;
- l’insieme delle pratiche costituirà il vero e proprio registro di formazione dell’azienda per i lavoratori già formati e addestrati”.
 
E in merito alle verifiche dell’apprendimento e gli esiti delle valutazioni teorico-pratiche l’intervento sottolinea che:
- “le verifiche dell’apprendimento, sia teorico che pratico, coincidono con le fasi del tirocinio e si realizzano tutte le volte che il lavoratore esperto si rapporta con il datore di lavoro;
- gli esiti delle valutazioni sono attestate dal fatto che il lavoratore è tuttora al servizio dell’azienda come manovratore dell’attrezzatura e pertanto l’esito della valutazione eseguita nel tirocinio è stata positiva”.
 
Tra gli atti del convegno è presente, come documentazione, anche un articolo dello stesso Eginardo Baron dal titolo “ La formazione degli esperti sulle attrezzature di lavoro: modalità per l’abilitazione” pubblicato sul numero 13 del 10 luglio 2012 di Ambiente&Sicurezza.
 
Nell’articolo, che vi invitiamo a visionare, è presente un’articolata casistica in riferimento a:
- formazione del lavoratore interamente aziendale;
-   formazione teorica esterna e formazione pratica aziendale;
- formazione completamente esterna;
- lavoratore assunto e incaricato della manovra dell’escavatore dopo la valutazione delle referenze.
 
Ad esempio riguardo al secondo caso l’articolo ricorda che per quanto riguarda l’ uso di gru “la formazione esterna in questo settore è sempre stata caratterizzata, salvo eccezioni, da una prevalenza di contenuti teorici; infatti, un gruista che ha frequentato un corso di formazione esterno ha poi completato il suo tirocinio di formazione e addestramento all’interno dell’azienda”. E la formazione “è generalmente documentata da attestazioni contenenti le indicazioni delle attrezzature interessate”: “quasi sempre riportano il numero di ore, ma quasi mai i contenuti essenziali dei corsi”.
Abbiamo due casistiche:  
- “se l’attestato di formazione fa riferimento in modo specifico alle gru a torre e indica un numero di ore di corso eguale o superiore a quello previsto dalla nuova norma, deve essere allegato direttamente al registro della formazione, dove sarà compilata la parte relativa al modulo pratico svolto all’interno dell’azienda”;
- “se l’attestato non contiene i dati necessari a individuare in modo specifico né l’attrezzatura né le ore complessive, sarà possibile fare richiesta di esplicitarli all’ente che ha gestito i corsi di formazione o, se questo non sarà più presente sul mercato, potrà essere sempre il datore di lavoro a integrare con proprie osservazioni i documenti e giudicarli idonei al completamento del registro nelle modalità prescritte dalla norma”.
 
Concludiamo ricordando che tra i documenti agli atti è presente  anche un esempio di registro della formazione.
 
 
Formazione pregressa - Accordo stato regioni”, intervento a cura dell’Ing. Eginardo Baron, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Commissione sicurezza sul lavoro, al seminario formativo “Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici” (formato PDF, 21 kB).
 
La formazione degli esperti sulle attrezzature di lavoro: modalità per l’abilitazione” a cura dell’Ing. Eginardo Baron, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Commissione sicurezza sul lavoro, articolo pubblicato sul numero 13 del 10 luglio 2012 di Ambiente&Sicurezza e presente tra gli atti del seminario formativo “Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici”  (formato PDF, 454 kB).
 
Esempio di registro della formazione”, documentazione presentata al seminario formativo “Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici” (formato PDF, 16 kB).

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