"Privacy “in ambito lavoro”, dati sensibili trattabili solo per alcune finalità"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Responsabilità sociale
Nel precedente intervento sull’autorizzazione pubblicata dal Garante il 21 dicembre per il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, ho anticipato il tema che intendo trattare in questa news e cioè quali sono i soggetti i cui dati vengono utilizzati nelle diverse attività dell’ambito del “rapporto di lavoro”.
Eccone, sinteticamente, l’ elenco apparso nell’Autorizzazione:
a) lavoratori subordinati
(*);
b) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari;
c) soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative;
d) candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;
e)
persone fisiche che ricoprono cariche sociali e incarichi nelle
persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli “organismi
che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni
lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque
conferiscono un incarico professionale a determinate figure”;
f) terzi danneggiati, nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale, dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
Al punto 4) del provvedimento del Garante sono, invece, individuate le categorie di dati sensibili oggetto di trattamento per il quale è necessaria l’autorizzazione (che, come detto in altra sede, ha efficacia fino al 31 dicembre 2013).
Il trattamento per cui si dà l’autorizzazione riguarda:
a) dati che rivelano le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o
filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività
religiose o di servizi di mensa, la manifestazione -nei casi previsti
dalla legge – dell’obiezione di coscienza;
b) dati che rivelano le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti
l’esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o
di incarichi sindacali
(**) oppure l’organizzazione di
pubbliche iniziative, e ancora i dati inerenti alle trattenute per il
versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione
ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
c) dati che rivelano lo
stato di salute,
i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità,
infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad
esposizioni a fattori di rischio, all’idoneità psico-fisica a svolgere
determinate mansioni, all’appartenenza a determinate categorie protette,
ma anche i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo
stato di malattia, anche professionale dell’interessato, o comunque
relativi anche all’indicazione della malattia come specifica causa di
assenza del lavoratore.
Le autorizzazioni del Garante (***), oltre che individuare i soggetti interessati al trattamento dei dati sensibili, alle categorie dei dati, alle modalità della loro corretta conservazione, indicano le specifiche finalità dei trattamenti. Esse devono risultare indispensabili.
Cosicché, per fare alcuni esempi, per trattare i dati sensibili nell’ambito dei rapporti di lavoro, le attività dei soggetti che li utilizzano devono avere lo scopo di adempiere specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell’ instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, e ancora, del riconoscimento di agevolazioni o erogazione di contributi, dell’applicazione della normativa in materia di previdenza e assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, e ancora in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Altri trattamenti autorizzati si riferiscono alle comunissime attività della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori.
Meno comuni ma sicuramente ricorrenti sono, per fare qualche altro esempio, i casi di trattamento che riguardano contratti di assicurazione contro i rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale, e anche quelli trattati nelle procedure e adempimenti per garantire le pari opportunità nel lavoro.
Si tratta di un elenco completo ed esclusivo di finalità, tant’è che chi voglia beneficiarne deve riconoscersi nelle azioni di trattamento descritte dal Garante.
(*) Anche se parti di un contratto di apprendistato,
o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di
lavoro intermittente o a chiamata, o di lavoro occasionale o, anche,
prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di
lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in
compartecipazione”.
(**) Peraltro, il trattamento
deve essere effettuato “ai fini della fruizione di permessi o di periodi
di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti
collettivi anche aziendali”.
(***) Il Garante per
la privacy, nel dicembre scorso, ha pubblicato analoghi provvedimenti di
autorizzazione su altri ambiti e cioè sulla salute e la vita sessuale,
sulle associazioni e le fondazioni, sui liberi professionisti, sulle
attività creditizie, assicurative, sul settore turistico, sull’attività
degli investigatori privati, sul trattamento dei dati di carattere
giudiziario.
Il primo approfondimento pubblicato mercoledì 16 gennaio: trattamento dati rapporti lavoro.
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