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"La sanzione per mancata collaborazione con gli organismi paritetici"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

23/01/2013 -
Pubblichiamo il commento dell’Avvocato Rolando Dubini all’articolo “ E’ sanzionabile la mancata collaborazione con gli organismi paritetici?".
 
Milano, 23 Gen - IL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 37 DEL DLGS 81/2008 NON E' SANZIONATO - L'art. 25 comma 2 della Costituzione prevede che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" . Questo comma enuncia il principio di legalità penale nelle sue tre articolazioni: riserva di legge, principio di tassatività e determinatezza, principio di irretroattività.

La riserva di legge esclude che possa essere punito un determinato comportamento se non in presenza di una legge che lo configuri come reato: la garanzia per l'individuo è rappresentata dal fatto che è l'organo rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento (v. art. 55 Costituzione), a stabilire quali siano i comportamenti penalmente rilevanti. Il potere esecutivo può intervenire esercitando la funzione legislativa, nei casi e nelle modalità consentite (v. 76, 77 Costituzione); o, più limitatamente, integrando la fattispecie penale individuata dalla legge mediante accertamenti di natura tecnica o specificazioni di dati (si pensi al decreto ministeriale 10 marzo 1998 che definisce le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio, per redigereil piano di emergenza ecc.).

Il principio di legalità verrebbe, però, in pratica eluso se la fattispecie penale fosse definita dalla legge in modo generico o ambiguo, tale da richiedere un'attività interpretativa troppo marcata dei giudici. Del resto solo se il cittadino è in grado di distinguere ciò che è penalmente lecito da quello che non lo è, potrà obbedire con facilità ai comandi dello Stato. Queste sono le ragioni per cui le norme che prevedono reati devono essere sufficientemente determinate (principio di tassatività e determinatezza).

Il principio di irretroattività fa, infine, divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. In questo caso la Costituzione intende limitare il legislatore stesso, che evidentemente non potrà punire un cittadino per un comportamento che egli ragionevolmente poteva ritenere lecito in quanto non previsto da norme penali.
Il principio costituzionale di tassatività e determinatezza sta ad indicare il dovere (occorre ripeterlo, costituzionalmente sancito) per il legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e che ciò che è penalmente lecito.
Ora il D.Lgs. n. 81 reca il CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI - SEZIONE I - SANZIONI - Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - "5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (...) c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18,comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; (...)".

Dunque in base al principio di tassatività, al principio di ragionevolezza, e al buon senso che è sempre necessario quando si deve applicare le norme, se il legislatore ha scritto che vuole punire solo la violazione dei commi 1,7,9,10, dell'articolo 37 del d.lgs 81/2008 non c'è nessuna ragione al mondo, nessuna acrobazia verbale e lessicale, nessuna torsione logica, nessuna aberrazione del buon senso che può portare a ritenere sanzionabile la violazione del comma 12 relativo alla consigliata collaborazione con l'organismo paritetico, previsione che peraltro io proporrò ai miei referenti in parlamento nel prossimo parlamento di abrogare, posti i troppi abusi che mi vengono segnalati di comitati che chiedono illecitamente quattrini alle aziende o che altrettanto illecitamente forzano la mano alle aziende per provvedere in proprio alla formazione, tutti casi da segnalare alle competenti procure della repubblica.

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