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"Lavoro, pubblicate in G.U le Disposizioni in materia di professioni non organizzate"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa

30/01/2013 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 la Legge n. 4 del 14/01/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

La norma ha la finalità di regolare le professioni non organizzate in ordini o collegi, e cioè “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

All’art. 1, oltrealla definizione riportata, la norma sancisce che chiunque svolga una delle professioni non organizzate debba obbligatoriamente contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento a agli estremi di questa legge e che l’inadempimento sarà sanzionato.

Si specifica poi che “l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.” E che “ la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”.

Negli articoli successivi si regolamentano le forme associative possibili per questo tipo di professionisti: associazioni professionali e possibili forme aggregative delle associazioni, loro funzioni statuti e regolamenti. Si interviene in materia di formazione permanente per gli iscritti, di codice di condotta e forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui la legge prevede l’attivazione di sportelli per il consumatore.

In merito alla pubblicità per le associazioni professionali si specifica che se queste autorizzano “i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.” E che “le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

All’art. 6 si interviene in materia di conoscibilità degli elementi informativi delle associazioni professionali e loro forme aggregative, tra cui figurano “i requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari” e, per le forme aggregative, “il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia”, “la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;” e “le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.”.

La norma introduce quindi il principio di autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi a una delle associazioni e stabilisce che “la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI” e che “i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione”.

Infine, il testo interviene in materia di attestazioni rilasciate dalle associazioni e loro validità e sulla certificazione di conformità alle norme tecniche UNI. Stabilisce che “le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2”.

La funzione di vigilanza e controllo per quanto stabilito da questa normativa è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento entrerà in vigore in data 10 febbraio 2013.

Info: Disposizioni professioni non organizzate.

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