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"Professioni non regolamentate, la legge in Gazzetta Ufficiale"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

04/02/2013 - Entrerà in vigore il 10 febbraio prossimo la Legge 4 del 14 gennaio 2013 che disciplina le professioni non regolamentate, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013.

La nuova legge riguarda tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitabili mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Sono escluse le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, già disciplinati da specifiche normative.

Sono dunque coinvolti oltre 2 milioni di professionisti, tra cui designer d’interni, conservatori dei beni architettonici, archeologi, restauratori, amministratori di condominio, pubblicitari, informatici, fotografi.
 
Chiunque svolga questo tipo di professione, dovrà riportare gli estremi della nuova legge in ogni documento e rapporto scritto con il cliente; l’inadempimento sarà perseguito come pratica commerciale scorretta e sanzionata ai sensi del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).
 
Per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, e per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, i professionisti interessati dalle nuove norme potranno costituire associazioni professionali di natura privatistica, su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.
 
Le associazioni dovranno: adottare un codice di condotta, promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, vigilare sulla condotta professionale degli associati, stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice. Potranno, inoltre, attivare uno sportello per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
 
Alle associazioni è vietato usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi e gli associati non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, a meno che non siano iscritti al relativo albo professionale. Le associazioni potranno autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.
 
Sul sito web dell’associazione saranno pubblicati tutti gli elementi informativi utili per i consumatori: atto costitutivo e statuto, identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, struttura organizzativa dell’associazione, requisiti per l’iscrizione. Se rilasciano marchi di qualità le associazioni dovranno pubblicare anche il codice di condotta, elenco degli iscritti, sedi regionali dell’associazione.
 
L’ elenco delle associazioni professionali sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Infatti, i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero potranno comunque svolgere l’attività.
 
È consentito al singolo professionista, che raggiunga determinati standard previsti dalla norma tecnica, di ottenere una certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Ente nazionale di accreditamento.

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