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"Rimborsi benzina senza scheda carburante"

fonte www.pmi.it / Normativa

08/03/2013 -

La progressiva sostituzione delle schede carburante con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, di debito e prepagate) tracciabili, è spiegata nella C.M. 9 novembre 2012, n. 42/E e dalla Circolare del 15 febbraio 2013 n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova procedura può essere usata in alternativa alla vecchia. Si può scegliere di passare da un sistema a all’altro durante l’anno, ma questo implica che le successive operazioni nel periodo d’imposta in corso avvengano con il nuovo sistema.

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E’ necessario che l’acquisto di carburante sia un’operazione autonoma e individuabile, ma non è obbligatorio che il mezzo di pagamento venga utilizzato solo per i rifornimenti.

Lo strumento di pagamento elettronico (la carta di credito, ecc.) deve essere intestato al soggetto passivo che acquista il carburante, così da poter verificare dall’estratto conto l’acquisto effettuato, la data in cui si è consumato, l’esercente dell’impianto stradale di rifornimento e la somma del corrispettivo pagato.

Tuttavia, non appare chiaro come associare l’acquisto di carburante al veicolo rifornito e verificare se questo faccia effettivamente parte del parco aziendale, visto che non è prevista l’indicazione della targa.

Ciò diventa ancora più stringente nel momento in cui si considera che la detrazione IVA e la deducibilità per le imposte dirette cambia a seconda della natura del veicolo (che può essere un autocarro, un autoveicolo con utilizzo esclusivo o promiscuo).

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Altro problema è la necessità da parte dell’impresa di fornire uno degli strumenti di pagamento previsti dalla norma a ogni dipendente che abbia necessità di rifornire un veicolo aziendale.

Dal punto di vista contabile poi, è necessario per l’azienda registrare ogni singola operazione, mentre prima con la scheda carburante era necessario provvedere mensilmente.

Certificazione spese

Esclusivamente se si opta per i pagamenti elettronici invece che per la scheda carburante, sarà possibile presentare una certificazione semplificata delle spese sostenute.

Non si comprende, nel caso di passaggio nello stesso esercizio da uno strumento di pagamento a un altro, se l’accesso alla semplificazione termini in quel momento o dall’inizio dell’esercizio, e nella seconda ipotesi, come sia possibile sanare la mancanza delle schede carburante.

Infine non si è persa l’occasione di sottolineare come la parte del dettato normativo che esprime la validità dell’estratto conto dei movimenti della carta ai fini di detrazione dell’Iva vada in contrasto con l’art. 178, Dir 2006/112/CE, che recita: “Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240”.

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