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"Una checklist per la verifica della valutazione del rischio stress"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
11/03/2013 - Per favorire la rilevazione del
rischio stress nei luoghi di lavoro proliferano in rete schede informative, linee di indirizzo e checklist di valutazione.
Tutti materiali necessari per un rischio che deve essere monitorato non
solo per adempiere alle richieste normative, ma anche per facilitare un
clima organizzativo in grado di favorire insieme la salute dei
lavoratori e la produttività dell’azienda.
Tra le liste di controllo presenti in rete segnaliamo oggi la
checklist pubblicata
e prodotta dal Dipartimento di prevenzione medico e dal Servizio
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL di Brescia.
Il documento “
Checklist operativa: verifica della corretta applicazione della normativa sullo stress lavoro-correlato” rappresenta in particolare lo strumento utilizzato dagli operatori del Servizio PSAL durante le
attività di vigilanza.
Uno strumento che viene messo a disposizione delle aziende per favorire una autovalutazione della
corretta ed efficace applicazione della normativa specifica.
La checklist è suddivisa in “
griglie” secondo argomenti ritenuti fondamentali per l’effettuazione della verifica. E per ogni argomento sono previsti
quattro tipi giudizio (buono,
sufficiente, mediocre, insufficiente), giudizi che devono essere
espressi sulla base delle indicazioni contenute nella “guida alla
compilazione” allegata alla checklist. E’ infine previsto un “
giudizio complessivo finale sulla adeguatezza del percorso seguito”.
Ricordiamo che lo
scopo della checklist è quello di “mettere in evidenza gli elementi salienti in relazione alla
valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato”, tenendo conto:
- dell'Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato del 08/10/2004,
- dell’Accordo Interconfederale del 09/06/2008,
- delle linee di indirizzo redatte dalla Regione Lombardia (ddg 13559 del 10 dicembre 2009),
- delle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente del 18/11/2010,
- delle indicazioni generali esplicative della Regione Lombardia (ddg 10611 del 15/11/2011),
- dei documenti prodotti dall’ISPESL/INAIL,
- delle indicazioni esplicative del Coordinamento Tecnico Interregionale del gennaio 2012.
Soffermiamoci
su alcuni argomenti trattati dalla lista di controllo, ad esempio sulla vera e
propria
valutazione dei rischi (art.
28 D.lgs 81/08).
Oltre
al livello di rischio stress rilevato dalla valutazione, la lista chiede anche,
come dato descrittivo, se la valutazione è stata condotta con l’apporto di
specialisti esterni (psicologo del lavoro, ecc).
Inoltre
chiede di indicare se:
-
1 “esiste il DVR con l’individuazione e valutazione dello
stress lavoro correlato (o autocertificazione se prevista);
-
2 la valutazione stress lavoro correlato è stata progettata con la
partecipazione di tutte le figure della prevenzione (DDL, RSPP, RLS, MC)”;
-
3 è stata fatta la “valutazione indicatori oggettivi (preliminare);
-
4 i lavoratori e/o RLS/RLST sono stati sentiti sui fattori di contesto e
contenuto”;
-
5 è stata fatta la valutazione soggettiva (approfondita)
(es. compilazione di questionari, focus group, interviste semistrutturate);
-
6 esiste un programma delle azioni di miglioramento;
-
7 l’RLS/RLST è stato solo informato”;
-
8 esiste solo un documento programmatico;
-
9 non esiste DVR né il documento programmatico”.
Veniamo
subito ai
giudizi riguardo a questo
argomento:
-
“per attribuire un giudizio ‘
buono’
è necessario che l’impresa abbia attuato le azioni indicate nei primi 6 punti,
ovvero: che gli RLS (in loro assenza gli RLST) e/o i lavoratori siano stati
consultati e coinvolti, e che la valutazione sia stata attuata non solo secondo
i contenuti dell'accordo europeo del 08/10/2004 e della commissione consultiva
permanente del 18/11/2010, ma anche secondo le indicazioni delle linee di
indirizzo della Regione Lombardia;
-
per attribuire un giudizio ‘
sufficiente’
è necessario che l’impresa abbia soddisfatto almeno i punti 1, 2, 3 e 4 (e 6 se
necessario). Laddove non risulti designato il RLS/RLST, per dare un giudizio
‘sufficiente’ deve emergere il coinvolgimento dei lavoratori nella valutazione.
È necessario pertanto che la valutazione sia stata attuata secondo i contenuti
dell’accordo europeo del 8 ottobre 2004 e della commissione consultiva
permanente del 18/11/2010, come precisato nelle indicazioni del Coordinamento
Tecnico Interregionale del gennaio 2012”;
-
si ha un giudizio ‘
mediocre’ quando
“l’impresa ha effettuato la valutazione del rischio, ma il RSL o i lavoratori
sono stati solo consultati nella fase di progettazione”;
-
si ha infine un giudizio ‘
insufficiente’
se l’impresa “non si è ancora attivata per affrontare il problema, oppure ha
redatto solo il documento programmatico o una autodichiarazione di intenti,
oppure ha effettuato la valutazione del rischio senza il coinvolgimento del
RLS/RLST e/o dei lavoratori che ne sono stati solo informati (es. solo firma
sul DVR)”.
Veniamo
alla scheda su
informazione – formazione
(36 e 37 Dlgs 81/08).
Bisogna
indicare se:
-
“1 la formazione/informazione relativa allo stress lavoro correlato è stata
trattata in incontri /corsi;
-
2 è stata eseguita con il coinvolgimento delle figure del SPP (incluso il MC o
altra figura sanitaria);
-
3 è stata diversificata in funzione dell’interlocutore e tenendo conto della
comprensione della lingua;
-
4 gli RLS, i dirigenti e i preposti sono formati/informati sulla tematica
specifica;
-
5 gli RLS/RLST sono stati consultati nella programmazione della formazione;
-
6 è stata effettuata una verifica finale di comprensione;
-
7 l’informazione relativa allo stress è stata effettuata mediante materiale
divulgativo e/o affissioni in bacheca;
-
8 non sono stati effettuati interventi di formazione/informazione relativa allo
stress né è stato distribuito materiale informativo”.
Giudizi:
-
“per attribuire un giudizio ‘
buono’
è necessario che, oltre ad aver soddisfatto le richieste previste per i primi 5
punti, gli RLS siano stati effettivamente coinvolti nella programmazione del
percorso formativo, che deve prevedere specifici momenti di ascolto e di
coinvolgimento di tutti i lavoratori. Inoltre i dirigenti e i preposti siano
stati informati/formati sull'argomento specifico;
-
per attribuire un giudizio ‘
sufficiente’
è necessario che l’impresa abbia almeno effettuato incontri/corsi in cui si è
parlato dell’argomento nell’ambito dell’attività di informazione/formazione
(punto 1). Si lascia alla discrezionalità dell’operatore verificare se
verosimilmente l’incontro/corso sul rischio stress
lavoro-correlato
sia stato fatto in modo adeguato (es: durata, docenti etc.)”;
-
mediocre: “l’impresa ha effettuato
solo l’informazione con opuscoli o materiale divulgativo in genere”;
-
insufficiente: “l’impresa non ha
ancora effettuato interventi di formazione/informazione sull’argomenti”.
Riportiamo
alcune delle
azioni di miglioramento
individuate, riportate nel documento con riferimento al decreto n. 13559
del 10/12/2009 della Regione Lombardia:
-
soluzioni di interfaccia con il
gruppo-individuo: ad esempio “percorsi di formazione post-valutazione per i
lavoratori (migliorano la gestione dello stress e orientano al miglioramento
motivazionale); percorsi di formazione post-valutazione per dirigenti e
preposti (migliorano la gestione dello stress nel gruppo e orientano alla
corresponsabilità);
-
soluzioni di interfaccia con
l’organizzazione: misure tecniche (potenziamento automatismi tecnologici
per una migliore efficienza, considerare lo scarso adattamento dei lavoratori
anziani); misure organizzative riferite all’attività lavorativa (orario
sostenibile, alternanza di mansioni, riprogrammazione attività, ecc.); misure
procedurali (miglioramento, verifica efficienza lavorativa); misure
organizzative ergonomiche; azioni di miglioramento della comunicazione interna,
della gestione, delle relazioni ecc. per una miglior interfaccia individuo vs
organizzazione;
-
soluzioni di contenimento individuale:
iniziative esterne di supporto e assistenza al lavoratore (sostegno di singoli
casi e misura protettiva a breve-medio termine); iniziative interne di supporto
e assistenza al lavoratore con costituzione di consultorio-sportello
specialistico interno (sostegno di singoli casi e misura protettiva a
breve-medio termine - orientato alle grandi aziende);
-
sorveglianza sanitaria dei gruppi a
rischio: intervento complementare rispetto alla sorveglianza sanitaria
occupazionale classica;
-
interventi di monitoraggio nel tempo:
valutazione dell’efficacia degli interventi preventivi e correttivi”.
Concludiamo
ricordando, come indicato nel documento, che laddove un’azienda utilizzi la
check-list e pervenga ad un giudizio di “mediocre” in uno degli argomenti
trattati, deve considerare tale conclusione come “insufficiente”.
ASL
di Brescia, “ Checklist
operativa: verifica della corretta applicazione della normativa sullo stress
lavoro-correlato”,
Dipartimento di prevenzione medico e Servizio prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro della ASL di Brescia (formato PDF, 165 kB).
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