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"Generatori aerosol, dall'Ue nuove scadenze per l'etichettatura"
fonte www.insic.it / Sicurezza
21/03/2013 - Sulla
Gazzetta ufficiale europea del 20 marzo 2013 è stata pubblicata la decisione 2013/10/UE della Commissione, che apporta modificazioni alla
regolamentazione europea degli aerosol
contenuta nella direttiva 75/324/CEE del Consiglio al fine di adattarla
alle disposizioni del regolamento 1272/2008/CE relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele.
La direttiva 75/324/CEE classifica i generatori aerosol come «non infiammabili», «infiammabili» o «estremamente infiammabili», secondo i criteri di classificazione enunciati nel suo allegato. Se un aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile», deve recare il simbolo della fiamma e le frasi di sicurezza S2 e S16, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
La decisione 2013/10/UE all'art. 3 ricorda che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 19 marzo 2014 atti legislativi, regolamentari e amministrativi per conformarsi alle nuove disposizioni di etichettatura, che devono essere applicate a decorrere dal 19 giugno 2013 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza. Per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele le disposizioni della nuova direttiva si applicheranno a decorrere dal 1 giugno 2015.
La decisione 2013/10/UE stabilisce però (art. 2) che in deroga agli obblighi temporali dell'articolo 3, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008, prima del 1 giugno 2015 mentre, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 non vale l'obbligo di rietichettatura a norma dell'articolo 1 fino al 1 o giugno 2017.
La direttiva 75/324/CEE classifica i generatori aerosol come «non infiammabili», «infiammabili» o «estremamente infiammabili», secondo i criteri di classificazione enunciati nel suo allegato. Se un aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile», deve recare il simbolo della fiamma e le frasi di sicurezza S2 e S16, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
La decisione 2013/10/UE all'art. 3 ricorda che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 19 marzo 2014 atti legislativi, regolamentari e amministrativi per conformarsi alle nuove disposizioni di etichettatura, che devono essere applicate a decorrere dal 19 giugno 2013 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza. Per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele le disposizioni della nuova direttiva si applicheranno a decorrere dal 1 giugno 2015.
La decisione 2013/10/UE stabilisce però (art. 2) che in deroga agli obblighi temporali dell'articolo 3, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008, prima del 1 giugno 2015 mentre, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 non vale l'obbligo di rietichettatura a norma dell'articolo 1 fino al 1 o giugno 2017.
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