"Gas tossici, disposta la revisione delle patenti di abilitazione"
fonte www.unioneingegneri.com / Sicurezza sul lavoro
La normativa di riferimento, il Regio Decreto 09/01/1927, n. 147- Approvazione del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, stabilisce che l'abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, deve risultare da apposita patente, rilasciata dalla preposta Autorità sanitaria in base alla presentazione del certificato di idoneità.
Per impiego di gas tossici s'intende il loro utilizzo a qualsiasi scopo (salve le eccezioni di cui al Titolo III, Capo I del R.D. 147/1927), la loro custodia o conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.
La patente di abilitazione è prescritta per tutti gli operatori, siano pure chimici diplomati o laureati, ad eccezione di chi esercita la direzione tecnica dei servizi concernenti l'impiego dei gas. Può essere richiesta dai soggetti in possesso di requisiti minimi di età e titolo di studio, nonché requisiti d'idoneità fisica, psichica e morale.
Tale patente è soggetta a revisione periodica quinquennale, può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto.
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