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"RSPP: l’illegittimità dei crediti formativi e le inadempienze pubbliche"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

18/04/2013 - Un corso online, relativo all’aggiornamento quinquennale dei coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri, propone 40 ore di crediti per 20 ore di corso. Forse potrebbe bastare questo per comprendere come a volte si sia di fronte a un “mercato” della formazione viziato da  scarsa qualità e scarso interesse per le effettive competenze degli attori della sicurezza. E come siano necessarie non solo avere delle regole, ma rispettarle per dare credibilità ai corsi offerti.
Malgrado ciò tutte le volte che si parla del problema della concessione dei  crediti formativi per RSPP e ASPP nei convegni, si entra su un terreno franoso.
 
È tuttavia indubbio per tutti - e su questo è necessario riflettere anche in futuro - che ci sia un problema relativo alla qualità, all’efficacia della formazione e degli aggiornamenti. E la  concessione di crediti formativi in situazioni realmente formative è sicuramente un passo avanti, non solo formale, di fronte ai tanti passi indietro di molte proposte commerciali. Poi la discussione è aperta per trovare e promuovere quanto necessario per migliorare le cose.
 
Per questo motivo torniamo oggi ad affrontare un nuovo capitolo della “battaglia” della  Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) alle  concessioni illegittime di crediti a RSPP e ASPP. Un capitolo che non si sofferma solo sui crediti formativi nei convegni, ma denuncia anche l’ inadempienza della Conferenza Stato Regioni sull’aggiornamento dell’Accordo del 26 gennaio 2006, relativo alla formazione per gli Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il 15 aprile 2013 la CIIP, che raccoglie quindici rappresentative associazioni che si occupano di prevenzione, ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni - con Prot. n. 09/2013/RP/aa – una “ Segnalazione/esposto su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato aggiornamento dal 14.02.2009”.
 
In particolare con il documento la Consulta:
- “segnala/espone l’esistenza di proposte formative illegittime e illegali, per RSPP e ASPP sulle quali risultano insufficienti i controlli di Regioni, ASL e altre Autorità della P.A. competenti, che hanno compiti di vigilanza e controllo, sulla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- presenta proposte di merito e, ove possibile
- chiede audizione per l’aggiornamento della normativa in essere”.
 
Le  motivazioni di partenza della segnalazione/esposto “attengono a:
- violazione delle prescrizioni sulla effettività della formazione di RSPP e ASPP, con concessione di crediti formativi in iniziative non ammesse (Convegni e seminari), dalla vigente normativa primaria, il D.Lgs. 81/2008, art. 32, commi 2 e 6, né ammissibili;
- insufficiente intervento e perdita di credibilità degli Organi di vigilanza e di controllo della P.A.
 sul rispetto delle normative in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro;
- conseguenti possibili sanzioni penali ai datori di lavoro, per violazione dell’art. 17, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 (nomina indelegabile del RSPP a carico del datore di lavoro);
- scadenza il 15.5.2013 dell’aggiornamento quinquennale obbligatorio per: a. RSPP/ASPP esonerati dai Moduli “A” e “B”, poiché in possesso di una determinata laurea (art. 32, c. 5); b. Coordinatori, poiché in possesso di una determinata laurea (art. 98, c. 4);
- inadempienza della Conferenza Stato Regioni da 4 quattro anni sull’aggiornamento dell’ Accordo 26.1.2006 al termine della loro ‘sperimentazione’, prevista dal punto 2.7”.
 
A questo proposito il documento riporta alcuni fatti e norme relative ai corsi di formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP.
 
Ne sintetizziamo alcuni:
- “la norma primaria, e generale, è l’art. 32, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che prescrive e impone l’obbligo di frequenza esclusivamente a: specifici corsi di formazione (comma 2) e di aggiornamento (comma 6) adeguati alla natura dei rischi …; con verifica dell’apprendimento… organizzati da soggetti ‘legittimati ope legis’ o da soggetti accreditati dalle Regioni; 
- RSPP e ASPP che non frequentano detti corsi di formazione ovvero di aggiornamento, perdono automaticamente le capacità e i requisiti professionali minimi per assumere e mantenere l’incarico di RSPP e ASPP (art. 32, comma 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008), con le seguenti conseguenze: a) decadimento dall’incarico del RSPP che non ha frequentato i corsi; b) sanzione penale al datore di lavoro che nomina o non sostituisce il RSPP, che non ha frequentato corsi validi”.
Ne risulta – continua il documento - che, a legislazione vigente, “ Convegni, Seminari o Forum non possono concedere Crediti formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32, commi 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008”, che :
- “è norma primaria;
- non può essere ovviamente superata o aggirata da una disposizione secondaria l’Accordo Stato-Regioni, che per la verità giustamente nemmeno lo consente”.
 
Tuttavia:
- “risultano promossi e pubblicizzati eventi tipo ‘Convegni’ ovvero ‘Seminari’ ovvero ‘Forum’, che concedono ‘Crediti RSPP’, anche in presenza di 100 ovvero 300 persone, che sono promossi in evidente violazione della normativa vigente;
- a volte le ASL intervengono con giuste diffide” (ad esempio con riferimento alla diffida della ASL di Bergamo) “nonché con ispezioni (esempio della ASL di Milano);
- purtroppo altre volte le ASL non controllano, non diffidano e non svolgono ispezioni”.
Inoltre, “risulta che a volte rappresentanti della P.A. partecipano a detti eventi addirittura come soggetti organizzatori e che rilasciano gli attestati con logo di ASL o altri Enti, violando la norma primaria e concedendo (impossibili) crediti in Convegni e seminari:
- a volte con oltre 200, 300 persone!
- a volte con scarsi controlli sulla presenza reale e sulla compilazione delle verifiche finali, affidate a questionari, che vengono compilati in forma collettiva;
- a volte in presenza di oratori esterni che dichiarano esplicitamente che il loro tempo di intervento è ‘meramente informativo’ e diffidano dal considerarlo ‘formativo’, come già avvento in iniziative pubbliche in presenza di rappresentanti del Governo, Regioni, ASL”.
 
Il documento CIIP evidenzia poi che “l’illegittimità della concessione di Crediti formativi per RSPP/ASPP in Convegni e Seminari è già stata oggetto di una precisa risposta del Governo al Parlamento in data 5.6.2012, data dal Vice-Ministro Michel Martone” all’ interrogazione alla Camera dei Deputati n. 5-06587 (primo firmatario On. Antonio Boccuzzi) e all’ atto di sindacato ispettivo al Senato, n. 3-02782 (primo firmatario Sen. Paolo Nerozzi).
 
Risposta in cui si indica che in Conferenza Stato Regioni, in sede di revisione dell’Accordo 26.01.2006, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante. E dunque con riferimento,  ad esempio,  all’individuazione del responsabile del progetto formativo, al numero dei partecipanti per ogni corso, alle verifiche degli apprendimenti.
 
In relazione a quanto riportato nel documento, la consulta CIIP chiede dunque alla Conferenza Stato-Regioni e ai Ministeri (la segnalazione è rivolta anche ai ministri del Lavoro e della Sanità) un “ immediato intervento per evitare il perpetuarsi di iniziative illegittime a danno dei datori di lavoro, dei lavoratori e della stessa credibilità delle Regioni e dello Stato in materia di formazione obbligatoria e di contrasto a infortuni e malattie professionali, confermando che ciascun ‘corso’ in oggetto non è ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:
- individuazione del soggetto che organizza il corso (legittimato o accreditato) e del responsabile del progetto formativo e impiego dei docenti/formatori con requisiti uguali  a quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e del successivo Decreto interministeriale 6 marzo 2013;
- numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- tenuta del registro dei ‘formandi’ da parte del soggetto organizzatore del corso;
- assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
- equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- verifiche degli apprendimenti;
- invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato”.
 
Inoltre si richiede:
- “la programmazione di ‘veri’ controlli e ispezioni sui corsi di formazione e di aggiornamento per tutti i soggetti tenuti (RSPP, ASPP, Coordinatori, Dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.);
- un report, annuale e pubblico, sui controlli in presenza nei luoghi dei Corsi (es. ASL di Milano);
- un report, annuale e pubblico, sui controlli degli Attestati dei Corsi svolti dai cosiddetti ‘soggetti legittimati ope legis’;
- la verifica se: i ‘soggetti legittimati ope legis’ inviano effettivamente e se Regioni/ASL i report dei Corsi effettuati, come previsto dal punto 4.1.1. dell’Accordo Stato-Regioni del 5.10.2006; Regioni/ASL competenti per territorio effettuano ispezioni preventive; Regioni/ASL competenti per territorio controllano detti report;
- il coordinamento con gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21.12.2011 e 25.7.2012, sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori, nonché Datori di Lavoro/RSPP.
 
Infine, si richiede di “riconfermare pubblicamente che la norma primaria prescrive che solo i ‘Corsi’ possono concedere crediti formativi validi, come prevede il D.Lgs. 81/2008 e a tutela anche di aziende e lavoratori e come ha già fatto il Governo”.
 
Alla segnalazione/esposto sono allegati diversi documenti (anche la proposta commerciale da cui siamo partiti per il presente articolo).
A questi aggiungiamo anche il testo integrale della risposta del viceministro Michel Martone in relazione alla interrogazione n. 5-06587 e all’Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato.
 
 
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “ Segnalazione/esposto su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato aggiornamento dal 14.02.2009”, documento del 15 aprile 2013, Prot. n. 09/2013/RP/aa (formato PDF, 2.46 MB).
 
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “ Risposta del viceministro Michel Martone all’interrogazione n. 5-06587 e all’Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato”, seduta del 5 giugno 2012 (formato PDF, 528 kB).
 

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