News
"RSPP: l’illegittimità dei crediti formativi e le inadempienze pubbliche"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/04/2013 - Un corso online, relativo all’aggiornamento quinquennale dei
coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri, propone 40
ore di crediti per 20 ore di corso. Forse potrebbe bastare questo per
comprendere come a volte si sia di fronte a un “mercato” della
formazione viziato da
scarsa qualità e scarso interesse per
le effettive competenze degli attori della sicurezza. E come siano
necessarie non solo avere delle regole, ma rispettarle per dare
credibilità ai corsi offerti.
Malgrado ciò tutte le volte che si parla del problema della concessione dei
crediti formativi per RSPP e ASPP nei convegni, si entra su un terreno franoso.
È tuttavia indubbio per tutti - e su questo è necessario riflettere
anche in futuro - che ci sia un problema relativo alla qualità,
all’efficacia della formazione e degli aggiornamenti. E la concessione di crediti formativi in
situazioni realmente formative è sicuramente un passo avanti, non solo
formale, di fronte ai tanti passi indietro di molte proposte
commerciali. Poi la discussione è aperta per trovare e promuovere quanto
necessario per migliorare le cose.
Per questo motivo torniamo oggi ad affrontare un nuovo capitolo della “battaglia” della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) alle concessioni illegittime di crediti a RSPP e ASPP. Un capitolo che non si sofferma solo sui crediti formativi nei convegni, ma denuncia anche l’
inadempienza della Conferenza Stato Regioni sull’aggiornamento dell’Accordo del 26 gennaio 2006, relativo alla formazione per gli Addetti e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il 15 aprile 2013 la CIIP, che raccoglie quindici rappresentative associazioni che si occupano di prevenzione, ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni - con Prot. n. 09/2013/RP/aa – una “ Segnalazione/esposto su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato aggiornamento dal 14.02.2009”.
Il 15 aprile 2013 la CIIP, che raccoglie quindici rappresentative associazioni che si occupano di prevenzione, ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni - con Prot. n. 09/2013/RP/aa – una “ Segnalazione/esposto su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato aggiornamento dal 14.02.2009”.
In
particolare con il documento la Consulta:
-
“segnala/espone l’esistenza di proposte formative illegittime e illegali, per RSPP e ASPP sulle quali
risultano insufficienti i controlli di Regioni, ASL e altre Autorità della P.A.
competenti, che hanno compiti di vigilanza e controllo, sulla salute e
sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
-
presenta proposte di merito e, ove possibile
-
chiede audizione per l’aggiornamento della normativa in essere”.
Le
motivazioni di partenza della
segnalazione/esposto “attengono a:
-
violazione delle prescrizioni sulla effettività della formazione di RSPP e
ASPP, con concessione di crediti formativi in iniziative non ammesse (Convegni
e seminari), dalla vigente normativa primaria, il D.Lgs. 81/2008, art. 32,
commi 2 e 6, né ammissibili;
-
insufficiente intervento e perdita di credibilità degli Organi di vigilanza e
di controllo della P.A.
sul rispetto delle normative in materia di
formazione sulla sicurezza sul lavoro;
-
conseguenti possibili sanzioni penali ai datori di lavoro, per violazione
dell’art. 17, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 (nomina indelegabile del RSPP
a carico del datore di lavoro);
-
scadenza il 15.5.2013 dell’aggiornamento
quinquennale obbligatorio per: a. RSPP/ASPP esonerati dai Moduli “A” e “B”,
poiché in possesso di una determinata laurea (art. 32, c. 5); b. Coordinatori,
poiché in possesso di una determinata laurea (art. 98, c. 4);
-
inadempienza della Conferenza Stato
Regioni da 4 quattro anni sull’aggiornamento dell’ Accordo 26.1.2006 al termine della
loro ‘sperimentazione’, prevista dal punto 2.7”.
A
questo proposito il documento riporta alcuni fatti e norme relative ai
corsi di formazione e aggiornamento di RSPP
e ASPP.
Ne
sintetizziamo alcuni:
-
“la
norma primaria, e generale, è
l’art. 32, commi 2, 4 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che prescrive e impone l’obbligo
di frequenza esclusivamente a:
specifici
corsi di formazione (comma 2) e di aggiornamento (comma 6) adeguati alla natura
dei rischi …;
con verifica
dell’apprendimento… organizzati da soggetti ‘legittimati ope legis’ o da
soggetti accreditati dalle Regioni;
- RSPP e ASPP che non
frequentano detti corsi di formazione ovvero di aggiornamento, perdono
automaticamente le capacità e i requisiti professionali minimi per assumere e
mantenere l’incarico di RSPP e ASPP (art. 32, comma 2 e 6 del D.Lgs. 81/2008),
con le seguenti conseguenze: a) decadimento dall’incarico del RSPP che non ha
frequentato i corsi; b) sanzione penale al datore di lavoro che nomina o non
sostituisce il RSPP, che non ha frequentato corsi validi”.
Ne
risulta – continua il documento - che, a legislazione vigente, “
Convegni, Seminari o Forum non possono
concedere Crediti formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32, commi 2
e 6 del D.Lgs. 81/2008”, che :
-
“è norma primaria;
-
non può essere ovviamente superata o aggirata da una disposizione secondaria
l’Accordo Stato-Regioni, che per la verità giustamente nemmeno lo consente”.
Tuttavia:
-
“risultano promossi e pubblicizzati eventi tipo ‘Convegni’ ovvero ‘Seminari’
ovvero ‘Forum’, che concedono ‘Crediti RSPP’, anche in presenza di 100 ovvero
300 persone, che sono promossi in evidente violazione della normativa vigente;
-
a volte le ASL intervengono con giuste diffide” (ad esempio con riferimento
alla diffida della ASL
di Bergamo)
“nonché con ispezioni (esempio della ASL di Milano);
-
purtroppo altre volte le ASL non controllano, non diffidano e non svolgono
ispezioni”.
Inoltre,
“risulta che a volte rappresentanti della P.A. partecipano a detti eventi
addirittura come soggetti organizzatori e che rilasciano gli attestati con logo
di ASL o altri Enti, violando la norma primaria e concedendo (impossibili)
crediti in Convegni e seminari:
-
a volte con oltre 200, 300 persone!
-
a volte con scarsi controlli sulla presenza reale e sulla compilazione delle
verifiche finali, affidate a questionari, che vengono compilati in forma
collettiva;
-
a volte in presenza di oratori esterni che dichiarano esplicitamente che il
loro tempo di intervento è ‘meramente informativo’ e diffidano dal considerarlo
‘formativo’, come già avvento in iniziative pubbliche in presenza di
rappresentanti del Governo, Regioni, ASL”.
Il
documento CIIP evidenzia poi che “l’illegittimità della concessione di Crediti
formativi per RSPP/ASPP in Convegni e Seminari è già stata oggetto di una
precisa risposta del Governo al Parlamento
in data 5.6.2012, data dal Vice-Ministro Michel Martone” all’ interrogazione alla
Camera dei Deputati n. 5-06587 (primo firmatario On. Antonio Boccuzzi) e
all’ atto di sindacato
ispettivo al Senato, n. 3-02782 (primo firmatario Sen. Paolo Nerozzi).
Risposta
in cui si indica che in Conferenza Stato Regioni, in sede di revisione
dell’Accordo 26.01.2006,
verrà ribadita
la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità
del corso e richiamati dall'onorevole interrogante. E dunque con riferimento, ad esempio, all’individuazione del responsabile
del progetto formativo, al numero dei partecipanti per ogni corso, alle verifiche degli apprendimenti.
In relazione a quanto riportato nel documento, la consulta CIIP chiede dunque
alla Conferenza Stato-Regioni e ai Ministeri (la segnalazione è rivolta anche
ai ministri del Lavoro e della Sanità) un “
immediato
intervento per evitare il perpetuarsi di iniziative illegittime a danno dei
datori di lavoro, dei lavoratori e della stessa credibilità delle Regioni e
dello Stato in materia di formazione obbligatoria e di contrasto a infortuni e
malattie professionali, confermando che ciascun ‘corso’ in oggetto non è
ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti
requisiti e condizioni:
-
individuazione del soggetto che organizza il corso (legittimato o accreditato)
e del responsabile del progetto formativo e impiego dei docenti/formatori con
requisiti uguali a quelli previsti
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e del successivo Decreto
interministeriale 6 marzo 2013;
-
numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
-
tenuta del registro dei ‘formandi’ da parte del soggetto organizzatore del
corso;
-
assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
-
equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni,
nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per
ogni modulo;
-
metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a
simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di
valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
-
verifiche degli apprendimenti;
-
invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a
cura del soggetto abilitato”.
Inoltre
si richiede:
-
“la
programmazione di ‘veri’ controlli e
ispezioni sui corsi di formazione e di aggiornamento
per tutti i soggetti tenuti (RSPP, ASPP, Coordinatori, Dirigenti, preposti,
lavoratori, ecc.);
-
un
report, annuale e pubblico, sui
controlli in presenza nei luoghi dei Corsi (es. ASL di Milano);
-
un
report, annuale e pubblico, sui
controlli degli Attestati dei Corsi svolti dai cosiddetti ‘soggetti legittimati
ope legis’;
-
la
verifica se: i ‘soggetti
legittimati ope legis’ inviano effettivamente e se Regioni/ASL i report dei
Corsi effettuati, come previsto dal punto 4.1.1. dell’Accordo Stato-Regioni del
5.10.2006; Regioni/ASL competenti per territorio effettuano ispezioni
preventive; Regioni/ASL competenti per territorio controllano detti report;
-
il
coordinamento con gli Accordi sanciti
in Conferenza Stato-Regioni il 21.12.2011 e 25.7.2012, sulla Formazione di
Dirigenti, Preposti e Lavoratori, nonché Datori di Lavoro/RSPP.
Infine,
si richiede di “riconfermare pubblicamente che la norma primaria prescrive che
solo i ‘Corsi’ possono concedere crediti formativi validi, come prevede il
D.Lgs. 81/2008 e a tutela anche di aziende e lavoratori e come ha già fatto il
Governo”.
Alla
segnalazione/esposto sono allegati diversi documenti (anche la proposta
commerciale da cui siamo partiti per il presente articolo).
A
questi aggiungiamo anche il
testo
integrale della risposta del viceministro Michel Martone in relazione alla
interrogazione n. 5-06587 e all’Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al
Senato.
Consulta
Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “ Segnalazione/esposto
su concessione illegittima di Crediti Formazione a RSPP e ASPP ai sensi degli
Accordi Conferenza Stato-Regioni 26.01.2006 e 05.10.2006 e mancato
aggiornamento dal 14.02.2009”, documento del 15 aprile 2013, Prot. n.
09/2013/RP/aa (formato PDF, 2.46 MB).
Consulta
Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “ Risposta
del viceministro Michel Martone all’interrogazione n. 5-06587 e all’Atto di
sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato”, seduta del 5 giugno 2012 (formato PDF,
528 kB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1190 volte.
Pubblicità