News
"L’obbligo di aggiornamento per i coordinatori: entro il 15 Maggio 2013"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
18/04/2013 -
In merito all’imminente scadenza dei termini di aggiornamento per i
coordinatori della sicurezza e alla conseguente validità del titolo di
coordinatore, proponiamo un contributo di un lettore di PuntoSicuro,
l’ingegnere Giampaolo Ceci.
Riferimenti normativi
La questione relativa gli
obblighi di aggiornamento dei coordinatori
della sicurezza è trattata in particolare all’Art. 98 del d.lgs. 81/2008 e
nel dettaglio nell’allegato XIV dello stesso decreto.
Per consentire ai colleghi che
vogliano approfondire, di farsi un’idea diretta della questione si allega il
testo di legge del D.lgs. 81/2008 che tratta
dell'argomento (con l’aggiunta delle sanzioni e la sottolineatura delle
integrazioni inserite con D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106):
Articolo 98 - Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
(arresto sino
a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
1. Il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso
di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita
in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74,
di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16
marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,
77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica
in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004,
pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle
seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale
in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui
al
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da
parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma
1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dagli
ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.
Fermo restando l’obbligo di
aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati
rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi
avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
3. I contenuti, le modalità e
la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le
prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIV.
4. L'attestato di cui al comma
2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto
attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque
anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e
per coloro che producano un certificato universitario attestante il
superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’
ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento
universitario
i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano
conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto
per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse
all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei
partecipanti.
6. Le regioni determinano la
misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI
FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI
(...)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI
CORSI
La presenza ai corsi di
formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero
massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a
60 per la parte teorica
e 30 per la parte pratica. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento
a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore,
da effettuare
anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento
può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari
con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno
conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto,
l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.
Sull’obbligo dell’aggiornamento quinquennale per i coordinatori della
sicurezza
Da quanto sopra si desume che la
questione viene trattata sostanzialmente dall’art 98 del DLgs 81/2008 così come
integrato dal DLgs 106/2009.
In particolare l’art 98 specifica
i requisiti che devono essere posseduti dal tecnico che voglia espletare la
funzione di Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.
L’art 98 elenca i percorsi
formativi necessari per acquisire il titolo di coordinatore e si sofferma anche
sul requisito collaterale, ma essenziale, costituito dall’obbligo di frequenza
di un corso di formazione di 120 ore.
I contenuti didattici di questa
tipologia di corso sono esplicitati nell’allegato XIV ove vengono elencati
puntualmente.
Il legislatore, in altri termini,
subordina la possibilità di svolgere la funzione
di coordinatore al possesso dei requisiti scolastici generali e a quelli
integrativi specifici (corso di 120 ore) purché aventi i contenuti elencati
nell’allegato XIV.
Vengono specificate anche le
eccezioni a tale percorso standard qualora il soggetto ricada in funzioni o in
percorsi scolastici particolari che consentono l’esonero dalla formazione
integrativa obbligatoria.
Non si entra nel dettaglio di
questa parte della norma perché il dettato legislativo appare chiaro e a mio
avviso non richiede ulteriori approfondimenti.
Riassumendo, si può concludere
che,
per espletare la funzione di
coordinatore, tranne che nei casi particolari puntualmente indicati dal
legislatore, si richiede una
formazione
scolastica di base e una formazione integrativa specifica (corso da 120
ore) purché realizzata coi vincoli e i contenuti espressamente indicati nella
norma sopra riportata.
I soggetti autorizzati a
espletare tali azioni formative sono elencati nel medesimo art 98.
Mancando uno dei requisiti verrebbe meno una condizione essenziale per
la validità del titolo abilitativo e il soggetto non potrebbe esercitare la
funzione di coordinatore della sicurezza.
Il legislatore all’ultimo
capoverso dell’allegato XVI impone però
un’altra
condizione per la validità del percorso abilitante, da fare valere in
generale verso tutti quelli che avessero compiuto l’iter abilitante
dopo l’entrata in
vigore del DLgs. 81/2008 (15 Maggio 2008) e da tale data, per coloro che lo
avessero concluso prima.
Mi riferisco all’“OBBLIGO di
AGGIORNAMENTO A CADENZA QUINQUENNALE della durata complessiva di 40 ore”.
In altri termini, per esercitare
la funzione di
coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria
(corso da 120 ore o laurea), non basta possedere i requisiti elencati in
precedenza, ma bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver
frequentato “
aggiornamenti”
professionali di almeno 40 ore (non una di meno!).
I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall’abilitazione
o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008, dalla data di entrata in vigore del
DLgs 81/2008, senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di
legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno
dei requisiti essenziali e quindi non potrebbero esercitare più la funzione di
coordinatore.
Purtroppo il legislatore ha usato
parole chiare: “E’ inoltre previsto l’OBBLIGO di aggiornamento a cadenza
quinquennale della durata complessiva di 40 ore".
La parola “Inoltre” sta ad
indicare un
requisito aggiuntivo a
quelli già descritti; “
Obbligo”
ovvero l’inderogabilità vincolante del requisito; “
Aggiornamento” ovvero le nuove azioni informative connesse alle
modifiche normative o tecniche riguardanti i contenuti del percorso formativo
già espletato; “
Cadenza quinquennale”
ovvero il periodi quinquennali compreso dalla assunzione del titolo abilitante
ai cinque anni successivi; “
Cadenza”
Ovvero che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e
consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni non frazionabili : “
40 Ore”
ovvero un tempo preciso.
Chi si “aggiorna” in periodi
diversi a cadenze diverse, o in tempi e contenuti diversi da quelli indicati
dal legislatore perde uno dei requisiti per espletare le funzioni di
coordinatore essendo i requisiti obbligatori. Mi pare chiaro.
Ma come si potrebbe riacquistare il requisito dell’aggiornamento di 40
ore nel quinquennio se il quinquennio fosse già trascorso?
Evidentemente sarebbe impossibile
un aggiornamento retroattivo e quindi mancherebbe per sempre uno dei requisiti
per espletare le funzioni di coordinatore che non potrebbe più essere
acquisito. Si perderebbe quindi il quinquennio. Ecco perché la
scadenza del 15 Maggio prossimo è
importante.
L’attestato di frequenza al corso
da 120 ore resta valido, in quanto attesta un percorso formativo, ma sarebbe
inefficace ai fini della abilitazione alla funzione di coordinatore, qualora
mancasse uno degli altri requisiti, infatti l’attestato di frequenza a corso
può sempre essere “rispolverato” per il quinquennio successivo, qualora si
possa dimostrare l’assolvimento, nel quinquennio precedente, dell’avvenuto
aggiornamento nei modi di legge.
Per quanto illogico, dalla
lettura del dettato normativo, si dedurrebbe che, chi, al termine del
quinquennio non possedesse attestati di aggiornamento per un
totale di 40 ore, per acquistare nuovamente l’abilitazione a svolgere le
funzioni di coordinatore della sicurezza, non potendo portare attestati di
aggiornamento, dovrebbe riattivare l’iter e frequentare nuovamente l’intero
corso di 120 ore o attendere che trascorra la seconda“cadenza quinquennale”
durante la quale espletare l’aggiornamento di legge essendo insanabile quello
appena trascorso.
Sono gradite altre
interpretazioni.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1203 volte.
Pubblicità