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"Delega di funzioni: la professionalità ed esperienza del delegato"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

10/05/2013 - Riguardo alla  delega di funzioni l'articolo 16, comma 1 del Decreto legislativo 81/2008 indica che tale delega da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con diversi limiti e condizioni.
Non solo sono richiesti, ad esempio, la  data certa o l’attribuzione di un autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ma anche i“ requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
 
A questo proposito va detto che già la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che la delega, per poter esplicare la propria efficacia scriminante, ovvero liberatoria da responsabilità penale per il delegante,  doveva essere conferita ad un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza nell’organizzazione dei c.d. presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall’impresa (Cass. pen. 23 febbraio 1993, n. 1760; Cass. pen. 5 luglio 1993, n. 6576; Cass. pen. 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen. 2 aprile 1997, n. 3045; Cass. pen. 13 dicembre 1995, n. 12360).
 
Va, inoltre, rammentato come la giurisprudenza abbia sottolineato che la permanenza di siffatte qualità soggettive in capo al delegato deve essere  periodicamente verificata dall’ imprenditore delegante.
Qualora non avvenga la verifica della persistenza della doverosa professionalità ed esperienza in capo al delegato, si configurerebbe una  culpa in vigilando.
 
In ogni caso dal  testo della delega medesima deve emergere con chiarezza e con la dovuta evidenza l'esistenza piena di detto  requisito di professionalità, e anche l'esperienza pregressa in materia prevenzionistica, tale da giustificare l'attribuzione dei compiti prevenzionistici con la delega medesima conferiti.

È fondamentale osservare, poi, che la mancanza di questo, o altri, requisiti soggettivi nel destinatario della delega potrebbe astrattamente comportare, in caso di infortunio, l' inefficacia del trasferimento dei compiti assegnati, e quindi delle conseguenti responsabilità, con un’assunzione diretta di responsabilità anche da parte del delegante, qualora l’infortunio stesso sia stato causato da un’omessa od insufficiente predisposizione dei mezzi di prevenzione dovuta proprio alla scarsa preparazione, esperienza e capacità tecnica del delegato.
In tal caso, infatti, a carico del delegante potrebbe profilarsi un’ipotesi di c.d. culpa in eligendo, consistente, appunto, nell’aver trasferito l’adempimento della c.d. obbligazione di sicurezza ad un soggetto privo della necessaria competenza. Tale requisito attiene alla persona del delegato, il quale deve essere persona qualificata e tecnicamente capace di assolvere i compiti indicati nella delega.
 
Nel rispetto della normativa prevenzionistica, dovrà pertanto essere individuato il delegato sempre ed in ogni caso, esclusivamente, in una persona formata e preparata in questa materia, con le adeguate conoscenze tecniche e operative, che il testo dell' atto di delega dovrà adeguatamente evidenziare.
Cosa che non sempre avviene. E questo è un grave errore, anche di approccio culturale alla sicurezza, indice di un minimalismo in materia non infrequente, ma assai controproducente, perché rivelatore di una politica aziendale complessiva di sottovalutazione dell'importanza della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con evidenti riflessi in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
 

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