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"Radiazioni ionizzanti: radioprotezione e obblighi dei datori di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
20/05/2013 - Con riferimento al
rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti -
un rischio a cui possono essere esposti diversi lavoratori, ad esempio
gli operatori del comparto sanitario – il datore di lavoro ha l’obbligo
di garantire la sorveglianza fisica e medica della radioprotezione
avvalendosi di
esperti qualificati per gli aspetti fisici e di
medici autorizzati per gli aspetti medici.
Questo è quanto ci ricorda un intervento relativo al “Corso di
formazione RSPP/Medici Competenti” delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna che si è tenuto a Bologna il 27 e 28 settembre 2012.
In “
Il rischio fisico: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti”,
a cura del Dott. Giuseppe Guidarelli, vengono affrontate le
problematiche relative agli effetti, ai rischi e alla protezione
correlate a radiazioni ionizzanti, campi magnetici e radiazioni ottiche.
Soffermandoci in particolare sulle
radiazioni ionizzanti, ricordiamo che tali radiazioni possono avere:
-
effetti deterministici: “è possibile riconoscere
la relazione causa effetto (esposizione-danno); esiste una soglia sotto
la quale non si manifestano; l’aumento della dose assorbita
generalmente aumenta la gravità del danno” (esempi di effetti: sterilità
temporanea maschio, sterilità permanente donna, opacità del
cristallino, ...);
-
effetti non deterministici o stocastici: “si
ritiene che non abbiano una soglia; l’aumento della esposizione
incrementa la probabilità di accadimento e non la gravità; possono
verificarsi nella persona che ha assorbito radiazioni o nei discendenti
(effetti genetici)”.
Il
documento agli atti, relativo all’intervento al corso, riporta indicazioni e
spiegazioni relative a diversi parametri e unità di misure:
-
dose assorbita (D) /unità di misura:
Gray (Gy);
-
dose pesata rispetto alla radiazione
(dose equivalente) (H) / unità di misura: Sievert (Sv);
-
dose efficace (DE): unità di misura:
Sievert (Sv).
Inoltre
ricorda gli
obiettivi della
radioprotezione: prevenire gli effetti deterministici e limitare gli
effetti stocastici entro valori socialmente accettabili.
Questi
i
principi della radioprotezione:
-
giustificazione: “nuovi tipi o nuove
categorie di pratiche che comportano un’ esposizione alle
radiazioni ionizzanti
devono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o
approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al
detrimento sanitario che ne può derivare”;
-
ottimizzazione: “qualsiasi pratica
deve essere svolta in modo da mantenere l’esposizione alle radiazioni al
livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali”. L’autore ricorda il
principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable);
-
limitazione delle dosi: “la somma
delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose
stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli
individui della popolazione”.
In
particolare i
sistemi per limitare la
dose comprendono:
-
tempo: “l’’esposizione è
proporzionale al tempo di permanenza presso la sorgente di radiazioni;
-
distanza: l’esposizione è
inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla sorgente;
-
schermature: l’interposizione di
schermi fra sorgente e operatore attenua l’intensità del fascio di
radiazioni”.
Il
documento riporta alcuni esempi di mitigazione della dose e segnala le fonti di radiazioni in
ambiente sanitario.
Soffermandosi
sulla
radioprotezione operativa,
l’intervento - oltre a indicare l’obbligo di
garantire la sorveglianza fisica e medica della radioprotezione
(avvalendosi di esperti qualificati e medici autorizzati) – ricorda che i
datori di lavoro devono “fornire tutti i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di
protezione necessari”.
L’
Esperto Qualificato è una persona “che
possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o
radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei
dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e
formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è
riconosciuta attraverso esame di abilitazione e l’iscrizione nell’elenco
nominativo degli Esperti Qualificati presso il Ministero del Lavoro”.
Queste
le sue attribuzioni:
-
“fornire al datore di lavoro valutazioni e indicazioni preliminari di
radioprotezione sulle pratiche da intraprendere e rilasciare il benestare;
-
effettuare la prima verifica di nuove installazioni;
-
effettuare le verifiche periodiche dell’efficacia dei dispositivi di protezione
e degli strumenti di misura;
-
effettuare la delimitazione delle zone controllate e sorvegliate e la
sorveglianza relativa;
-
effettuare la valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi
relativamente ai lavoratori esposti;
-
effettuare la classificazione del personale radioesposto (A, B);
-
mantenere aggiornato l’archivio dosimetrico contenente le schede individuali
del personale”.
Riguardo
alla
classificazione delle zone:
-
la
zona controllata è l’ambiente di
lavoro “in cui, sulla base degli accertamenti condotti dall’Esperto
Qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di
superamento, su base annua, di 6 mSv di dose efficace o 3/10 di uno qualsiasi
dei limiti per i lavoratori esposti. Le zone controllate sono segnalate e
delimitate; l’ accesso è regolamentato”;
-
la
zona sorvegliata è l’ambiente di
lavoro “in cui, sulla base degli accertamenti condotti dall’Esperto
Qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento,
su base annua, dei limiti di dose fissati per il pubblico”, ma non deve essere
considerata zona controllata. Le zone sorvegliate sono segnalate.
L’intervento
si sofferma anche sulla
classificazione
dei lavoratori:
-
lavoratori esposti: “i soggetti che,
in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono
suscettibili di una esposizione alle radiazioni superiore ad uno qualsiasi dei
limiti fissati per le persone del pubblico;
-
categoria A: i lavoratori esposti
che, sulla base degli accertamenti condotti dall’Esperto Qualificato, sono
suscettibili di un’esposizione superiore , in un anno solare, a 6 mSv di dose
efficace o 3/10 di uno qualsiasi dei limiti per i lavoratori esposti;
-
categoria B: i lavoratori esposti
non classificati in categoria A sono classificati in categoria B”.
Sono
riportate nel documento agli atti le
tutele
previste dai lavoratori esposti in categoria A e B con riferimento alle
visite del medico autorizzato o del medico competente.
Il
Medico Autorizzato è il “medico
responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute attraverso esame di
abilitazione e l’iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti Qualificati
presso il Ministero del Lavoro”.
Queste
le sue attribuzioni:
-
“analizzare i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa;
-
effettuare la visita medica preventiva e dichiarare l’ idoneità del
lavoratore;
-
effettuare le visite periodiche e straordinarie con successiva dichiarazione di
idoneità;
-
istituire e conservare i documenti sanitari personali”.
Riportiamo
e riassumiamo dunque gli
obblighi dei
datori di lavoro:
-
“assicurare la sorveglianza fisica e medica avvalendosi di Esperti Qualificati
e Medici autorizzati e fornire i mezzi necessari per la loro attuazione;
-
fornire all’Esperto Qualificato tutti i dati e gli elementi relativi alle
pratiche con radiazioni;
-
provvedere che gli ambienti di lavoro siano individuati, delimitati e segnalati
e che l’accesso sia regolamentato;
-
predisporre norme interne di protezione e sicurezza e curare che copia di dette
norme sia consultabile nei luoghi di lavoro ;
-
fornire ai lavoratori i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione;
-
rendere edotti i lavoratori sui rischi connessi con le attività lavorative,
sulle norme di sicurezza e sulle conseguenze del mancato rispetto di esse;
-
provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, le
modalità operative e usino i mezzi di protezione;
-
fornire ai lavoratori i risultati delle valutazioni di dose”.
Concludiamo
riportando anche gli
obblighi dei
lavoratori:
-
“osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi
incaricati;
-
usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di
protezione e sorveglianza dosimetrica;
-
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza nonché eventuali situazioni
di pericolo;
-
non rimuovere né modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di
segnalazione, di protezione e di misurazione;
-
non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di
propria competenza o che possono compromettere la protezione;
-
sottoporsi alla sorveglianza medica”.
Segnaliamo
che nel documento, che vi invitiamo a visionare, vengono affrontati anche i
rischi specifici e la protezione relativi ai campi
elettromagnetici
(CEM) e alla radiazioni ottiche artificiali (ROA).
“ Il
rischio fisico: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti”, a cura del Dott.
Giuseppe Guidarelli, corso di
formazione RSPP/Medici Competenti (formato PDF, 6.63 MB).
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