Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 29 Aprile 2024
News

"Sito aziendale: tutti gli obblighi web"

fonte www.pmi.it / Formazione ed informazione

29/05/2013 -

Società

L’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social networks.

 

Dati da pubblicare: ragione sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, posta elettronica certificata (PEC), Ufficio del Registro dove si è iscritti, numero Repertorio economico amministrativo (Rea), capitale in bilancio ( società di capitali), l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento, eventuale stato di società con unico socio ( Spa e Srl unipersonali), società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).

Partite IVA

L’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.

E-Commerce

Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore (domicilio o sede legale) e del prestatore (compresa posta elettronica), il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese; indicazione ed estremi dell’ autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione .

Sanzioni

Per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, sono previste sanzioni pecuniarie:

  • per il mancato adempimenti degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro da parte della Camera di Commercio;
  • per le inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.
Privacy utenti web

La legge impone la riservatezza dei dati sensibili degli utenti lasciati sul sito aziendale: quando vengano richiesti per iscriversi ad una newsletter o per contattare la società, è necessario richiedere un consenso informato, espresso solo dopo la lettura dell’informativa sulla tutela della privacy.  In caso di mancata indicazione dell’informativa sono previste per il responsabile del trattamento sanzioni tra 6.000 e 36.000 euro (art. 161, D.Lgs. 196/2003).

=>Leggi: Privacy nel Marketing, informativa e consenso

Anche sessioni telefoniche e accessi online vanno protetti da uso indesiderato, fraudolento o accidentale, e si impone la notifica dell’eventuale uso di cookies che memorizzano i dati di navigazione ricostruendo usi e abitudini online.  Ciò è frutto di due recenti decreti legislativi in vigore da giugno 2012: il D.Lgs. 28.5.2012, n. 69 e il D.Lgs. 28.5.2012, n. 70.

=>Cookie e Privacy: vedi gli obblighi per la trasparenza

Fusioni o scissioni

In caso di progetto di fusione o scissione è possibile pubblicare le notizie sul sito internet invece che iscriverle sul Registro Imprese (artt. 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-septies c.c., modificati dal D.Lgs. 22.6.2012, n. 123).

La pubblicazione web deve però garantire sicurezza del sito (per quanto non esista un sistema verificabile), autenticità dei documenti e certezza della data di messa online tramite firma digitale e marcatura temporale. In questo modo si risparmia su costi (diritti di bollo e segreteria: circa 150 euro), tempi (pubblicazione immediata) e burocrazia (niente invio documenti ai soci).

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1104 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino