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"Interpello sulle visite mediche per stagisti e tirocinanti minorenni"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

03/06/2013 - PuntoSicuro si è soffermata più volte sugli obblighi di sicurezza per praticanti,   stagisti e tirocinanti e sulla loro eventuale equiparazione ai lavoratori. E spesso gli articoli su questo tema - anche in relazione ai  chiarimenti del Ministero del Lavoro – hanno stimolato molti nostri lettori a lasciare interessanti commenti e raccontare personali esperienze.
 
Sul tema è intervenuta anche la Commissione Interpelli che si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’ Interpello n. 1/2013 avente per oggetto “ Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi”.

La Commissione in particolare con questo parere formula un'unica risposta a tre diverse istanze di interpello:
- la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (FEDERCASSE) ha avanzato istanza di interpello in merito alla " corretta interpretazione della norma di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche". In particolare si chiede " se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell'ari 41 del D.Lgs. n. 81/2008";
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello  per sapere " se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali - dato che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), del D.Igs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l'art. 8”;
- sempre il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in merito ad un secondo quesito: " se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di ‘lavoratore minore’, tant'è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente ‘i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti’; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico".
 
A questo proposito la Commissione Interpelli sottolinea che “lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda. Il rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:
- soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage;
- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell' esperienza di stage;
- azienda ospitante”.
 
La legge 977/67 si applica invece “ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio)”. E ai sensi dell'art 8 della L. 977/67 – citato nelle istanze d’interpello – “gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno. I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso”.
 
Fatte queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, “i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008”.
 
L'equiparazione fatta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.
 
Al riguardo si osserva che, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
 
Da quanto richiamato si evince, in conclusione, che “ l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per ‘l'adolescente stagista’ e ‘lo studente minorenne’ che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente”.
 
 
 

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