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"Campi elettromagnetici: in GUCE la nuova direttiva "

fonte www.insic.it / Campi elettromagnetici

02/07/2013 - È stata pubblicata in Gazzetta europea L 179 del 29 giugno, l'attesa Direttiva europea sui campi elettromagnetici, che, nei giorni scorsi era passato al vaglio delle autorità europee.
Si tratta della direttiva 2013/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Il contenuto della direttiva

Si tratta della ventesima direttiva particolare che, (ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro questi rischi e riguarda tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici ; contiene riferimenti a valori limite di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. Non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.
Come anticipato (vedi notizie collegate in fondo) gli Stati membri dovranno conformarsi alle sue disposizioni entro il 1 luglio 2016.
Entro sei mesi da questa data, la Commissione predisporrà specifiche guide operative che faranno il punto, fra l'altro sulla determinazione dei campi d'esposizione, la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata, descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza (vedi articolo 14).

La direttiva contiene 18 articoli e quattro allegati tecnici: le grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell'allegato I. I Valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i (Livelli d'Azione) LA sono riportati negli allegati II e III.
Facciamo il punto:
ALLEGATO I: Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici
ALLEGATO II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz
ALLEGATO III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz
ALLEGATO IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE)

Analisi della Direttiva

All'articolo 3 si riportano le disposizioni relative ai Valori limite di esposizione e livelli di azione e le ipotesi di deroga. Il CAPO II della direttiva indica invece gli obblighi del datore di lavoro, ovvero la valutazione dei rischi (art. 4), le Disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi (articolo 5), le indicazioni su Informazione e formazione dei lavoratori (articolo 6) e la loro consultazione (articolo 7).
L'articolo 8 raccomanda un'adeguata sorveglianza sanitaria, e l'articolo 9 raccomanda agli stati di prevedere specifiche sanzioni.
All'articolo 10 si riportano le Deroghe alle disposizioni dell'articolo 3 relative ai VLE e VA, in particolare relativamente all'installazione, al controllo, all'uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata, purché siano soddisfatte tutte le condizioni indicate dalla lettera a) dell'articolo 10. Ulteriori deroghe sono possibili qualora gli Stati membri adottino un sistema di protezione equivalente o più specifico per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi compreso a esercitazioni militari internazionali congiunte, purché si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza(lett. b). Un ulteriore ipotesi derogatoria riguarda attività non rientranti fra quelle delle lettere a) e b) per le quali gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE purché siano soddisfatte le condizioni della lettera c) dell'articolo 10 ovvero che
• la valutazione del rischio sia effettuata conformemente all'articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
• sia tenuto conto dello stato dell'arte, siano state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;
• si tenga conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e
• il datore di lavoro dimostri che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale.

I valori limite di esposizione e obblighi del datore di lavoro

Gli Stati membri dovranno disporre che il datore di lavoro assicuri che l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all'allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all'allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle pertinenti procedure di valutazione dell'esposizione di cui all'articolo 4. Qualora l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi il VLE, il datore di lavoro dovrà adottare misure immediate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 8.
Ove sia dimostrato che i pertinenti LA di cui agli allegati II e III non sono superati, il datore di lavoro dovrà rispettare i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali. Qualora l'esposizione superi i LA, il datore di lavoro adotterà misure in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, a meno che la valutazione effettuata in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

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