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"Approvata dalla Camera la conversione in legge del decreto del fare"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

29/07/2013 - Dopo una lunga maratona ostruzionistica, che ha costretto l’aula della Camera ad una seduta fiume di due giorni e due notti, alle ore 13 del 26 luglio 2013 la Camera dei Deputati ha  approvato con 344 voti a favore e 136 contrari il  disegno di legge di conversione del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; con riferimento al testo, a sua volta approvato dalle Commissioni, che PuntoSicuro aveva anticipato nei giorni scorsi.
 
Con l’ approvazione del disegno di legge di conversione – che ora dovrà passare anche in Senato – vengono confermate molte delle modifiche originarie al Decreto Legislativo 81/2008. Modifiche che vengono giustificate dal Governo come necessarie  semplificazioni - degli  adempimenti relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - in grado di favorire il rilancio dell’economia italiana.
Il Governo  aveva posto, nei giorni scorsi, la  questione di fiducia (ottenuta il 24 luglio con 427 voti favorevoli) per approvare, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel nuovo testo approvato il 22 luglio dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).
 
Ricordiamo che la nuova versione del  Decreto Legge n. 69/2013 perde, attraverso la conversione in legge e il lavoro delle Commissioni (specialmente la Commissione Lavoro), qualche elemento criticato da tecnici, esponenti politici e sindacali. Ma ne mantiene molti altri.
 
Un elemento rimasto, ma con modifiche, riguarda la possibilità per le aziende con  attività a basso rischio infortunistico (secondo quanto sarà indicato da un futuro decreto) di non elaborare il  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ( DUVRI)

In relazione a questo punto specifico riportiamo, per chiarezza,  il  testo della normativa così come ritoccata dalle Commissioni con riferimento alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 (in grassetto le variazioni rispetto al testo originario del DL 69/2013):
 
Articolo 32.
(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
(...)
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3- bis sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6 -ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3- bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
(...)
 
Un altro punto del DL 69/2013 criticato riguardava un possibile ritorno a forme di autocertificazione della valutazione dei rischi. Una preoccupazione giustificata - come riconosciuto anche ai nostri microfoni dal dirigente del Ministero del Lavoro, Lorenzo Fantini - da un testo normativo poco chiaro.
Ora il testo non parla più semplicemente di “ attestare”, ma di “ dimostrare” l’effettuazione della valutazione.
Anche in questo caso riportiamo il testo modificato:
 
Articolo 32.
(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
(...)
b) all'articolo 29:     
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6- ter,»;
2) dopo il comma 6- bis sono inseriti i seguenti:
« 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
(...)
 
Come già evidenziato in un precedente articolo, non è stato soppresso, come chiesto dalla Commissione Lavoro, ma solo modificato, l’articolo 35 del DL 69/2013, relativo alle misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata.
 
Rimandando ai futuri approfondimenti di PuntoSicuro l'analisi delle conseguenze sul decreto 81 dei testi approvati, sottolineiamo che il percorso della conversione del Decreto Legge 69/2013 non è concluso.
 
Ora il Disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 passa al Senato e la conversione in legge definitiva dovrà avvenire, pena la decadenza del decreto originario, entro il 21 agosto 2013.
 
Se è possibile prevedere che la conversione in legge sarà approvata nei tempi richiesti, non è tuttavia dato sapere, se nel passaggio al Senato il "decreto del fare" acquisterà nuove modifiche attraverso nuovi  interventi delle Commissioni.
 
Una situazione confusa che al momento non solo non favorisce alcun rilancio economico, ma non facilita e migliora neanche il lavoro e la sicurezza di nessuno, né delle aziende, né dei lavoratori.
 
Al di là dei contenuti, rimane forte il dubbio che un semplice disegno di legge in materia di semplificazioni poteva essere più efficace. Più lento nel suo percorso, ma meno “invadente” di un decreto legge che entra in vigore subito nella sua versione originaria. E poi viene - lentamente, ma inesorabilmente - modificato.
 
 
 
 
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