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"Esposizione dei lavoratori alle radiazioni cosmiche e alle radiazioni NIR "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
31/07/2013 - Sono varie le
tipologie di radiazioni a cui
ciascuno di noi può essere esposto. E se in diverse attività lavorative
l’esposizione ad alcune radiazioni può comportare danni per la nostra
salute, sono necessarie attente misurazioni dell’esposizione, idonee
valutazioni dei rischi e adeguate misure di prevenzione e protezione.
In questo articolo ci soffermiamo in particolare sulle
radiazioni cosmiche e sulle
radiazioni non ionizzanti in ambito aereo ed aeroportuale.
Per parlare di radiazioni in questo comparto lavorativo presentiamo alcuni interventi relativi alla giornata di studio “ Salute e Sicurezza sul lavoro in ambito aeroportuale e aeronautico” che si è tenuta il 4 ottobre 2012 a Roma nella sede della Direzione Generale dell' INAIL. Giornata di studio correlata ad un
progetto sperimentale proposto e sviluppato dall'Inail, con la collaborazione dell' Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC),
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di società del settore
aeronautico italiano, sulle problematiche della salute e sicurezza sul
lavoro nel
comparto produttivo aeronautico e aeroportuale.
L’intervento “
Normativa sulle radiazioni cosmiche per il
personale di volo”, a cura di
Antonello Furia (ENAC) ricorda che il fenomeno delle radiazioni cosmiche
“è conosciuto da quasi 90 anni e la loro scoperta, nel 1912, è coincisa in
sostanza con la nascita e lo sviluppo dell’aviazione”.
In particolare con
il termine “
radiazioni cosmiche” si
intende “l’insieme delle radiazioni cosmiche ‘galattiche’, che sono costituite
sia dalla ‘componente costante’ proveniente dallo spazio profondo ed è composta
soprattutto da protoni e da ioni pesanti, e sia dalla ‘porzione variabile’
attribuibile alle radiazioni ‘solari’. L’intensità di queste ultime dipende non
solo dalla fase del ciclo solare, ma anche e soprattutto dall’attività che il
sole ha in un determinato momento”.
La grande
maggioranza del traffico aereo si svolge oggi “a
quote oltre i 10 Km, e le rotte trans-oceaniche, trans-siberiane e polari sono
sempre più utilizzate dall’aviazione civile: in queste condizioni la dose di radiazioni assorbita diventa
significativa”. E l’intensità delle radiazioni a 9.000 metri “è circa 90 volte
quella a livello del mare, poi aumenta di un fattore due tra 9.000 e 12.000
metri e di un ulteriore fattore due tra 12.000 e 20.000 metri”.
Il relatore ricorda
l’introduzione della
direttiva EURATOM
96/29, recepita nei vari Paesi, che ha regolato la radio-protezione. Tale
Direttiva “verte sulla protezione dei lavoratori e della popolazione pubblica
dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Il personale di volo viene
considerato professionalmente esposto ed limite annuale massimo di dose
assorbita raccomandato è di 20 mSv” (millisievert, unità che misura la
radiazione assorbita dal tessuto vivente, ndr).
Nel nostro paese la Direttiva
96/29/EURATOM
è stata recepita con il Decreto Legislativo
241/2000
dal titolo “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti”.
Sono diverse le
problematiche che hanno reso e rendono difficile l’effettuazione di studi epidemiologici
sugli equipaggi di volo, tuttavia alcuni studi di settore “evidenziano
l’esistenza di una certa concordanza per quanto riguarda l’
incremento dell’incidenza di tumori ormono-correlati (ad esempio
tumori della mammella nelle assistenti di volo, cancro della prostata e tumore
al testicolo nei piloti militari). È stato invece rilevato che per molti tipi
di tumore l’incidenza fra gli equipaggi non si discosta da quella relativa alla
popolazione generale. Aumenti dell’incidenza di tumori quali il melanoma
maligno e gli altri tumori della pelle tra i piloti sarebbero da imputarsi
secondo diversi autori a fattori correlati allo stile di vita piuttosto che
alle condizioni di lavoro”.
Si ricorda infine
che l’ EASA - Agenzia Europea
per la Sicurezza Aerea - attraverso il
Regolamento
U.E. n. 8/2008 dell’11 dicembre 2007 ha “stabilito requisiti specifici per
gli operatori aerei in base ai quali questi hanno l’obbligo di valutare
l’esposizione alle radiazioni cosmiche del personale navigante e, qualora
l’esposizione superi il valore di 1 mSv/anno provvedere a mettere in atto una
serie di azioni fra cui la misurazione dell’esposizione, la riduzione quanto
più possibile dell’esposizione stessa, l’informazione al personale sui
possibili rischi conseguenti all’esposizione nonché provvedere a limitare
l’esposizione a radiazioni cosmiche del personale in caso di gravidanza”.
Inoltre
all’operatore “è vietato effettuare voli oltre i 49000 ft (15000 m) a meno che
non sia installata a bordo una idonea apparecchiatura per la misurazione delle
radiazioni”. E al pilota “è fatto obbligo di iniziare appena possibile la
discesa qualora venga superato il rateo di dose indicato nel manuale di
compagnia (Operation Manual)”.
L’intervento “
Le radiazioni NIR”, a cura di Laura
Filosa (CONTARP INAIL), si occupa invece delle radiazioni non ionizzanti (NIR,
Non Ionizing Radiation) e si sofferma in particolare sull’impianto elettrico di
bordo, sull’illuminazione, sulle misurazioni (in ambito aeroportuale e
aeronautico e con specifico riferimento al campo
elettromagnetico
emesso dal radar).
Rimandando i nostri
lettori ad una lettura integrale dei documenti agli atti della giornata di
studio, con riferimento ai risultati delle misurazioni e delle valutazioni
effettuate in materia di salute e sicurezza, concludiamo questa breve
presentazione con alcune informazioni relative ad a
valutazioni effettuate sugli aeromobili.
Infatti anche se
l’entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII relativo ai campi
elettromagnetici è rinviata al 31 ottobre, resta comunque l’obbligo per il
datore di lavoro di effettuare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, “la valutazione
del rischio derivante da esposizione ad agenti fisici, campi
elettromagnetici
inclusi; inoltre, la valutazione deve essere effettuata, in assenza dei
dispositivi di cui al Capo IV, seguendo norme di buona tecnica e di buone
prassi e redigendo una relazione nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa (art 28, comma 2)”.
Per effettuare la
valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici sull’aeromobile “si è proceduto individuando tutte le
potenziali sorgenti in corrispondenza o in prossimità di postazioni di lavoro.
Particolare attenzione e’ stata posta anche nel considerare i possibili effetti
indiretti di queste sorgenti su quei soggetti particolarmente sensibili (come i
portatori di protesi o di dispositivi elettromedicali) a valori delle grandezze
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ben inferiori a quelli
previsti a garanzia della salute dei lavoratori esposti”.
Concludiamo
segnalando che i “campi magnetici in bassa frequenza sono presenti negli
aeromobili per la presenza degli
impianti
elettrici di bordo, che alimentano le varie utenze o attrezzature”. Alla
stregua di un qualsiasi ambiente domestico o industriale elettrificato “anche a
bordo degli aeromobili sono presenti campi magnetici con frequenza fondamentale
di 400 Hz dovuti al passaggio di corrente nei cablaggi dell’impianto, o in
stretta prossimità di alcuni apparati utilizzatori”.
Alcuni aeromobili
monitorati erano inoltre dotati di riscaldatori di alimenti. “Per quel che
riguarda i campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde le sorgenti di
potenziale interesse protezionistico sono costituite dai sistemi di
radiocomunicazione, di radioassistenza e dal radar meteorologico. Gli elementi
radianti, di detti sistemi, sono ad ogni modo tutti necessariamente posizionati
all’esterno della carlinga, la quale costituisce uno schermatura estremamente
efficiente verso l’interno”.
Sottolineiamo
infine una
novità normativa.
In Italia l’esposizione
ai campi elettromagnetici è disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs.
81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il
recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 d.lgs. 81/2008). Con la
recente abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova direttiva
2013/35/UE l’entrata in vigore è spostata al 1°
luglio 2016.
“ Le
radiazioni NIR”
- Laura Filosa - CONTARP INAIL, intervento alla giornata di studio “Salute e
Sicurezza sul lavoro in ambito aeroportuale e aeronautico” (formato PDF, 1.18
MB).
“ Normativa
sulle radiazioni cosmiche per il personale di volo” - Antonello Furia
– ENAC, giornata di studio “Salute e Sicurezza sul lavoro in ambito
aeroportuale e aeronautico” (formato
PDF, 309 kB).
RTM
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