News
"Macchine semoventi e macchine agricole: le strutture di protezione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
11/09/2013 - Gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl hanno un importante ruolo di controllo del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature di lavoro, requisiti previsti dalle disposizioni regolamentari e legislative.
Ad esempio hanno il compito di verificare che le
macchine semoventi,
diverse dai trattori, non siano senza struttura di protezione in caso
di capovolgimento o con struttura di protezione non conforme alla
normativa di sicurezza. O verificare che i
trattori abbiano
un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento costruito in
conformità alle Linee Guida ISPESL/INAIL o a riferimenti tecnici
considerati equivalenti.
Per fornire informazioni e linee di indirizzo agli organi di
vigilanza su questa tipologia di violazioni, riprendiamo il contenuto
del documento del
Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “ Applicazione
del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs
17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di
vigilanza delle Asl”.
Ricordiamo che per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al
mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES),
le linee guida propongono specifiche procedure per l’applicazione
dell’art. 70 (Requisiti di sicurezza), comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
Il documento indica che, con riferimento a
macchine semoventi e
macchine agricole, le
strutture di protezione in caso di capovolgimento (ROPS)
“hanno lo scopo di garantire alle persone trasportate un adeguato
volume limite di deformazione, ovvero uno spazio vitale sufficiente
attorno ad esse in caso di ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro
semovente”.
In questo senso il loro dimensionamento “deve tener conto, dunque,
sia degli spazi vitali del conducente (volume limite di deformazione),
in relazione anche alle deformazioni che esse possono subire in caso di
ribaltamento, sia della massa dell’attrezzatura di lavoro sulla quale
devono essere installate”.
Queste attrezzature di lavoro
“possono essere state immesse sul mercato o messe in servizio facendo
riferimento a
tre periodi di costruzione
ben distinti”:
1.“
costruite antecedentemente al 21 settembre 1996, in regime di
applicazione del D.P.R. 547/55. Il datore di lavoro deve adeguare queste
attrezzature di lavoro secondo i requisiti previsti nell’allegato V, parte II,
punto 2.4, del D.Lgs. 81/08;
2.
costruite successivamente al 21 settembre 1996, ma prima del 06 marzo
2010; in vigenza, quindi, del D.P.R. 459/96 di recepimento della prima
direttiva macchine 98/37/CE. In questo caso le attrezzature di lavoro devono
essere dotate, fin dall’origine, di punti di ancoraggio che consentano di
ricevere una struttura di protezione in caso di
ribaltamento. È responsabilità del datore di lavoro adeguare dette
attrezzature installando la struttura di protezione in caso di ribaltamento
prevista dal costruttore dell’attrezzatura stessa;
3.
costruite successivamente al 06 marzo 2010; in vigenza, quindi, del
D.Lgs. 17/2010 di recepimento della nuova direttiva macchine 2006/42/CE. In questo caso le attrezzature di lavoro
devono essere dotate, fin dall’origine, di struttura
di protezione in caso di ribaltamento, ad eccezione del caso in cui il
fabbricante non evidenzi nelle istruzioni, in modo chiaro ed inequivocabile,
che sulla base delle prove e verifiche da lui eseguite l’attrezzatura di lavoro
mobile non presenti tale rischio”.
Dunque, indipendentemente dal
periodo di costruzione, “se l’attrezzatura di lavoro è priva di struttura di
protezione, il datore di lavoro deve procedere all’adeguamento della stessa
installando una idonea struttura di protezione, fatta eccezione per la
condizione di cui al punto 3 prevista dal fabbricante”.
Per le
macchine semoventi diverse dai trattori, non può essere applicata
la Linea Guida nazionale ISPESL (1) “ Adeguamento dei
trattori agricoli o forestali ai requisiti di
sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4, della
parte II, dell’allegato V del D.Lgs. 81/08”. E per la costruzione della
struttura di protezione in caso di capovolgimento per le macchine agricole
semoventi non esistono “al momento” – con riferimento alla data di
pubblicazione del documento (giugno 2012) - norme tecniche armonizzate di
riferimento. Mentre per altre categorie di macchine semoventi esistono
specifiche norme che definiscono le metodologie di prova ed i criteri di accettazione
per le strutture ROPS ad esse destinate:
macchine
forestali semoventi (ISO 8082),
macchine
movimento terra (EN ISO 3471),
trattorini
da giardinaggio (ISO 21299), ...
Dunque la costruzione di una
struttura di protezione in caso di
capovolgimento, destinata alle macchine agricole semoventi prive di detta
struttura, “deve essere progettata per quel tipo di attrezzatura facendo
riferimento alle metodologie di prova ed ai criteri di accettazione definiti
nei
codici OCSE 4 ovvero direttiva
79/622/CEE, in cui sono trattati i trattori
agricoli o forestali a ruote, o nel
codice
OCSE 8, in cui sono trattati i trattori agricoli o forestali a cingoli”. E
in alternativa a detti codici o direttive “è possibile fare riferimento alle
norme tecniche sopra richiamate (ISO 8082; EN ISO 3471; ISO 21299), nel caso in
cui la macchina sia tecnicamente assimilabile alle specifiche macchine di
riferimento”.
Si specifica poi che il
datore di lavoro utilizzatore che ha
“messo in servizio la struttura di protezione progettata e costruita in modo
non conforme alle norme regolamentari sopra citate, indipendentemente dal
periodo di costruzione dell’attrezzatura di lavoro su cui essa è installata,
oltre ad avere violato l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08, viola anche l’art.
71, comma 1, dello stesso Decreto, per aver messo a disposizione dei lavoratori
attrezzature non adeguate al lavoro da svolgere”. Se detta attrezzatura di
lavoro è utilizzata da un lavoratore autonomo, questo viola l’art. 21, comma 1,
del D.Lgs. 81/08”.
E il datore di lavoro
utilizzatore che “non adegua la macchina semovente con il componente di
sicurezza in questione, indipendentemente dal periodo di costruzione di questa,
viola l’art.
71, comma 1, del D.Lgs. 81/08”.
Il Coordinamento tecnico delle
Regioni sottolinea che “
l’alternativa alle
condizioni di adeguamento sopra riportate, consiste nella messa fuori servizio
dell’attrezzatura di lavoro mobile”.
Veniamo infine ai
trattori agricoli e forestali.
I trattori
agricoli e forestali che sono sprovvisti del dispositivo di protezione in
caso di capovolgimento “possono essere adeguati adottando una delle seguenti
possibili soluzioni reperibili sul mercato:
1. dispositivo di protezione
omologato per lo specifico modello di trattore di che trattasi;
2. dispositivo di protezione in
caso di capovolgimento costruito in conformità alla Linea Guida nazionale
Ispesl;
3. dispositivo di protezione
rispondente a Direttive europee ovvero ai codici OCSE di riferimento validati
con prove sperimentali;
4. dispositivo di protezione
progettato ad hoc per il modello di trattore in esame”.
Per tutte e quattro le soluzioni
il documento indica l’eventuale necessità di punzonature, targhette,
dichiarazioni e relazioni.
Si indica inoltre che nel caso di
trattori agricoli omologati e dotati di
struttura di protezione fin dall’origine, ma allo stato attuale non più
provvisti, “è ammessa l’installazione di una struttura di protezione
rispondente ai requisiti previsti nei punti precedenti solo nel caso in cui la
struttura di protezione originaria, conforme a quella approvata in sede di
omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile”.
Indisponibilità che deve essere espressamente dichiarata dal costruttore del
trattore o espressamente indicata nel catalogo ricambi ufficiale del
costruttore del trattore.
Concludiamo presentando, a titolo
esemplificativo, alcune
tipologie di
violazioni:
- “il
rivenditore di una struttura di protezione in caso di
capovolgimento per trattori
agricoli o forestali che fornisca una struttura non idonea per il trattore
su cui deve essere installata (es.
struttura a due montanti anteriore per
trattori a carreggiata standard sui cui può essere installata solamente una
struttura a due montanti posteriore od a quattro montanti) viola l’art.
23, comma 1, del D.Lgs. 81/08”;
- “un
rivenditore che commercializza un trattore agricolo o forestale
sprovvisto di struttura di protezione in caso di capovolgimento ovvero dotato
di una struttura di protezione in caso di capovolgimento non idonea per il
trattore su cui è installata, viola l’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 81/08”;
- nel caso in cui la struttura di
protezione in caso di capovolgimento, “realizzata indicando la conformità alla
linea guida ISPESL, presenti carenze individuabili con un esame visivo”,
trattandosi di vizi ‘palesi’, al
datore
di lavoro utilizzatore viene contestata la violazione dell’art. 70, comma
2, che rinvia allegato V, parte II, punto 2.4, del D.Lgs. 81/08 e si attiva la
relativa procedura prevista dal D.Lgs. 758/94”;
- nel caso “in cui le carenze
della struttura di protezione non siano rilevabili ad un esame visivo, ma
ascrivibili alla progettazione, trattandosi di vizi ‘occulti’, al
datore di lavoro utilizzatore viene
rilasciata idonea disposizione”. Infatti riguardo alle
procedure
in caso di
situazione
di rischio riconducibile a “vizio occulto”, dove non è
ipotizzabile una violazione attribuibile al datore di lavoro e non è rilevabile
una contravvenzione, il legislatore indica la possibilità per l’organo di
vigilanza di impartire “ idonea
disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura
di lavoro”.
(1) La legge 30 luglio 2010, n.
122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione
all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL.
Coordinamento tecnico delle Regioni
e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Applicazione
del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010).
Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”,
elaborato dal Gruppo Interregionale
“Macchine e Impianti”, giugno 2012 (formato DOC, 723 kB).
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1146 volte.
Pubblicità