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"DPR 151/2011, le modifiche del Decreto del Fare e del DL 101/2013 "

fonte www.insic.it / Normativa

16/09/2013 -


Le modifiche del DL del Fare al DPR151

La prima modifica al DPR 151/2011 arriva dal Decreto del Fare, recentemente convertito in legge (dalla L. n.98/2013): in base all'articolo 38 del Decreto, "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".
I soggetti citati sono i responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 (che riporta le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi): costoro potranno presentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del DPR 151,:
- l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011, ovvero l'stanza d'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, per le attività di cui all'Allegato I attività B e C.
- l'istanza del certificato di prevenzione incendi, (di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139), da presentare prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Le modifiche dal Decreto sulla razionalizzazione della PA

Una seconda importante modifica è invece contenuta nell' articolo 8 del Dl 101/2013 (ancora non convertito in legge). In esso di dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999".
Quindi, si applicherà il DPR 151 alle aziende a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza, abolendo l'attuale esclusione finora esistente. Poiché il DL (se sarà convertito in legge) entrerà in vigore il 1 gennaio 2014, nel transitorio si continueranno ad applicare le procedure stabilite dal DM Interno 19/03/2001.

I quesiti VV.F. per le attività RIR

A tal riguardo due recenti quesiti a cui ha risposto la Direzione Centrale Prevenzione e sicurezza tecnica, prot. DCPREV 9556 del 2 luglio 2013 e prot. DCPREV 10846 del 30 luglio 2013, hanno permesso la ricostruzione della normativa applicabile alle attività a rischio di incidente rilevante, ribadendo l'importanza dell'abrogazione dell'art. 2 comma 6 del DPR 151 (contenuta nel DL 101/2013), per poter applicare il DPR 151/2011 anche alle attività a rischio di incidente rilevante finora escluse.
Nella nota prot. DCPREV n.9556/2013 si chiarisce che per gli stabilimenti RIR esistenti in cui sono presenti attività soggette, ricomprese nell'allegato I al DPR 151, il gestore, ottenuto il parere del CTR sul rapporto di sicurezza, ed in ogni caso nel rispetto del termine di legge, deve presentare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/2011) con la documentazione di cui al DM 7/8/2012.
Nel quesito prot n.10846/2013, si precisa che per le attività esistenti, contestualmente all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, non verrà rilasciato un nuovo CPI ma solo il verbale della visita di sopralluogo

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