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"Indicazioni per la compilazione del DVR standardizzato"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
17/09/2013 - In relazione al Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle
procedure standardizzate, dal
1° giugno 2013 i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10
lavoratori – salvo alcune eccezioni indicate nel Testo Unico -
effettuano la valutazione dei rischi (articolo 29 comma 5, del D.Lgs.
81/2008) secondo le disposizioni del documento “
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.
Ricordando che tale procedura standardizzata può
essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (anche in
questo caso con eccezioni, ad esempio in riferimento a particolari
attività a rischio), segnaliamo che cominciano ad essere prodotte e a
circolare specifiche guide operative e linee di indirizzo per guidare i
datori di lavoro nella costruzione del
documento standardizzato di valutazione dei rischi.
Ad esempio il
Comitato Regionale di Coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
del Veneto (CO.RE.CO. Veneto) ha elaborato delle
linee di indirizzo, in sintonia con la norma nazionale, per fornire
semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la
stesura della documentazione conseguente. Linee di indirizzo che si sviluppano
attraverso una analisi guidata dei rischi che si avvale di
check-list tematiche strutturate sul classico percorso:
identificazione, valutazione, verifica degli interventi di prevenzione
adottati, gestione del rischio residuo.
Le specifiche operative del
CO.RE.CO. Veneto – conformi alle procedure standardizzate di cui al Decreto
Interministeriale 30 novembre 2012 - sono contenute nel documento “
Indicazioni per la stesura del documento
standardizzato di valutazione dei rischi (Artt. 17, co. 1, lett. a, 28 e 29 del
D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81)”, elaborato nel dicembre 2012 dal Gruppo di
lavoro “DVR standardizzato” del CO.RE.CO. e aggiornato nel 2013.
Il modello di DVR proposto
comprende anche
14 liste di controllo di
approfondimento di alcuni rischi/elementi di valutazione: il datore di
lavoro che intende servirsene è “tenuto a considerare unicamente le parti
presenti nella propria attività, adattandone eventualmente i contenuti alle
specifiche esigenze aziendali”.
Il documento evidenzia inoltre
che, in conformità al parere
n. 7/2012 reso dalla Commissione per gli Interpelli ex art. 12 del D.Lgs.
n. 81/2008, “
…il datore di lavoro di una
azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate quale
strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti
lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa
dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure
eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato
integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008”.
La metodologia per la
valutazione, descritta nel
paragrafo 3.1
del documento (“Contenuti del documento di valutazione dei rischi”), in
particolare:
- “individua gli elementi
costitutivi minimi del d.v.r. (sezioni da 1 a 5);
- indica, per ciascuna sezione,
gli elementi da descrivere e/o i contenuti della documentazione da produrre”.
E nel
paragrafo 3.2 “Modello di Documento di Valutazione dei rischi”
viene proposta, a titolo puramente esemplificativo e non vincolante, “una
traccia per la stesura del documento che si compone di modelli degli elaborati
previsti all’interno di ciascuna sezione (scheda anagrafica azienda, dati
identificativi, organigramma, funzionigramma, descrizione dell’attività,
valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da
attuare)”.
Mentre nel
paragrafo 3.3 “Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e
liste di controllo” si elencano i “rischi normati potenzialmente presenti nei
luoghi di lavoro con i relativi riferimenti legislativi” e si rinvia alle
specifiche liste di controllo allegate utilizzabili per l’individuazione dei
rischi e per la determinazione delle misure di prevenzione e protezione da
attuare.
Diamo alcune indicazioni relative
ai
contenuti del documento di
valutazione dei rischi (paragrafo 3.1):
-
descrizione azienda: anagrafica azienda e dati identificativi delle
figure della prevenzione; organigramma e funzionigramma della sicurezza (la sezione riassume con uno schema
grafico, le funzioni aziendali per la sicurezza sul lavoro, con evidenza delle
relative dipendenze gerarchiche); descrizione dell’attività, dell’ambiente di
lavoro e del ciclo produttivo;
-
identificazione dei pericoli: descrizione delle fasi di lavoro con
le relative
risorse umane strumentali ed i materiali e sostanze e
prodotti utilizzati;
-
valutazione dei rischi: valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza; Misure di prevenzione e protezione attuate;
-
programma interventi: programma delle misure di prevenzione e
protezione da attuare (la sezione indica le azioni che il datore di lavoro intende
attuare per assicurare e mantenere nel tempo i livelli di prevenzione in
azienda in riferimento ai rischi individuati);
-
documenti da allegare alla VR: valutazioni tecniche, strumentali e
altri documenti di legge (nella presente sezione vanno elencati i documenti e
le certificazioni essenziali come risultanti dall’analisi di rischio effettuata
sulla base delle liste di controllo utilizzate).
In particolare ci soffermiamo sui
contenuti della sezione “
valutazione dei
rischi per la salute e la sicurezza”.
Si devono riportare per ciascun
ambiente-reparto e per ogni fase-attività di lavoro “i rischi per la salute e
la sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro, nelle attrezzature
di lavoro e macchine utilizzate, nelle sostanze prodotte, …. Dovranno essere
valutati i rischi, sia nelle normali situazioni di lavoro, sia nelle situazioni
che si verificano in modo non continuativo (es. manutenzione, pulizia ecc.),
oltre che in quelle anomale e di emergenza. Saranno indicati inoltre i
documenti utilizzati o prodotti ( certificazioni di
conformità, eventuali misure strumentali ecc.) nel processo di
valutazione”.
Anche in questo caso si
sottolinea che per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate le liste
di controllo allegate quale “guida per l’autoverifica dei singoli aspetti che
devono essere oggetto di attenzione nella valutazione dei principali rischi”
indicando che nell’utilizzare le liste di controllo devono essere presi in
considerazione unicamente i punti di attenzione che corrispondono a
situazioni/condizioni presenti all’interno dell’azienda. Gli esiti della
valutazione dei singoli rischi devono essere riportati nel dvr
(documento di valutazione dei rischi).
Ricordiamo, per concludere, che a
seguito della legge
di conversione n. 98/2013 - conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 -
la valutazione
dei rischi
può essere effettuata anche utilizzando il modello
ministeriale previsto dal nuovo comma 6 ter dell'articolo 29 del D.Lgs. n.
81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali.
Comma che tuttavia fa riferimento ad un decreto che deve essere ancora emanato,
lasciando quindi in sospeso tale nuova possibilità.
Art.
29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare,
sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri
oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il
decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale,
fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che
operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono
dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di
utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente
articolo.
(...) |
I documenti del CO.RE.CO. Veneto,
relativi alle linee di indirizzo per la stesura del Documento Valutazione dei
Rischi (DVR) standardizzato, pubblicati sul sito dell’ ULSS 6 di Vicenza:
- Indicazioni
per la stesura del documento standardizzato di valutazione dei rischi (Artt.
17, co. 1, lett. a, 28 e 29 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81) (formato DOC,
305 kB);
- Allegato
01 - ambiente di lavoro (formato PDF, 111 kB);
- Allegato
02 - macchine impianti attrezzature (formato DOC, 105 kB);
- Allegato
02 bis - macchine impianti attrezzature (pubblici esercizi, commercio,
uffici) (formato DOC, 142 kB);
- Allegato
03 - movimentazione manuale dei carichi (formato DOC, 111 kB);
- Allegato
04 - rumore (formato PDF, 48 kB);
- Allegato
05 - vibrazioni (formato PDF, 25 kB);
- Allegato
06 - agenti chimici pericolosi (formato PDF, 47 kB);
- Allegato
07 - agenti cancerogeni e mutageni (formato PDF, 172 kB);
- Allegato
08 - esplosione (formato PDF, 32 kB);
- Allegato
09 - incendio (formato PDF, 55 kB);
- Allegato
10 - stress lavoro correlato (formato PDF, 24 kB);
- Allegato
11 - informazione formazione addestramento (formato PDF, 55 kB);
- Allegato
11 A - schema per la registrazione della formazione (formato XLS, 59 kB);
- Allegato
12 - sorveglianza sanitaria (formato PDF, 28 kB);
- Allegato
13 - dispositivi di protezione individuale (formato PDF, 29 kB);
- Allegato
14 - lavoratrici madri (formato DOC, 62 kB).
Tiziano Menduto
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