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"Decreto del fare: dalle semplificazioni alcune complicazioni"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

18/09/2013 - Con la legge  9/8/2013 n. 98, pubblicata sulla G. U. del 20/8/2013 ed entrata in vigore il 21/8/2013, è stato convertito il D. L. n. 69/2013, cosiddetto “ decreto del fare”, che a giugno 2013, fra le altre disposizioni, aveva introdotte alcune modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si ritiene ora, nell’occasione, elaborare un commento su tali modifiche ed integrazioni così come rese definitive dalla legge di conversione.

Gli articoli del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i interessati dalle modifiche ed integrazioni introdotte dal D. L. n. 69/2013 sono:
 
- Art. 3 sul campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008
- Art. 6 sulla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
- Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione
- Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP
- Art. 37 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei RLS
- Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
- Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- Art. 73 sull’informazione, formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro
- Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
- Art 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera
- Art 225 sulla comunicazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori limite
- Art 240 sulla comunicazione nel caso di eventi che espongano ad agenti cancerogeni
- Art 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto
- Art 277 sulle misure di emergenza in caso di eventi che espongano ad agenti biologici
 
e, considerato il numero rilevante delle modifiche ed integrazioni apportate al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si ritiene opportuno limitare il commento a quelle di esse che si presentano fra le più significative.
 
Modifiche all’art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Di particolare importanza sono indubbiamente le modifiche apportate all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardanti l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). I commi 3 e 3-bis di tale articolo, infatti, sono stati sostituiti da altri commi in base ai quali in alcuni settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente che dell’attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, non è più obbligatorio la elaborazione del DUVRI per la cooperazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori e subappaltatori ma è invece sufficiente, in alternativa, l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito (con la legge di conversione è stato abrogato il riferimento alla figura del preposto che compariva nel testo originale del D. L. n. 69/2013) nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro sia del committente che della ditta appaltatrice o del lavoratore autonomo. I settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali sopra riportati saranno stabiliti, secondo quanto indicato dallo stesso D. L. n. 69/2013 nel comma 6-ter inserito nell’articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,  con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
 
Con lo stesso comma 3 è stato inoltre ribadito che nel caso in cui venga redatto il DUVRI lo stesso deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture ed è stato stabilito altresì che a tali dati possono accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. E’ stato stabilito, inoltre, che dell’individuazione di tale incaricato o della sua eventuale sostituzione debba essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera ed è stato confermato, così come già indicato nel testo originale, che le disposizioni del comma stesso non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ed ancora che, nell’ambito di applicazione del codice di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, il DUVRI, ai fini dell’affidamento del contratto, è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
 
Con il comma 3-bis dell’articolo 26 sono state riviste le condizioni in presenza delle quali si può essere esonerati dalla redazione del DUVRI. Secondo lo stesso comma l’obbligo della redazione del DUVRI, o in alternativa della nomina dell’incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di malattia professionale, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (nel testo originale erano indicati due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 10/3/1998, o derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento contenuto nel D.P.R. 14/9/2011 n. 177, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. E’ stato quindi precisato in merito che, ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, per uomini-giorno si debba intendere l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie alla effettuazione delle stesse considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
   
Fra tutte le modifiche apportate dal “ decreto del fare” al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. quest'ultima e cioè la modifica che riguarda la facoltà della redazione del DUVRI è quella che appare la più discutibile e di dubbia efficacia in quanto consente di ricorrere all’alternativa fra la redazione di un documento di prevenzione, quale è per l’appunto il DUVRI, e la presenza di un soggetto che sorvegli l’appaltatore, il subappaltatore o il lavoratore autonomo e tenga sotto controllo dei rischi interferenziali che in fondo, non essendo stato elaborato il DUVRI, non sono stati in effetti preventivamente individuati e presi in considerazione. E come se, per fare una analogia con la organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, si incaricasse un coordinatore in fase di esecuzione di controllare un cantiere senza che gli sia stato messo a disposizione il PSC del cantiere stesso e senza che si sia provveduto ad individuare preventivamente i rischi interferenziali che possono correre le imprese operanti in cantiere, il che non ha alcun senso.
    
Il rischio inoltre a cui si va incontro con l’introduzione dell’alternativa dell’elaborazione di un DUVRI con la nomina di un soggetto incaricato al controllo dei rischi interferenziali è quello di mandare quest’ultimo allo sbaraglio nel senso che gli si può affidare l’incarico di gestire dei rischi da lui non conosciuti, specie se si pensa che deve tenere sotto controllo i rischi non solo della sua azienda ma anche quelli che l’appaltatore o il lavoratore autonomo possono introdurre nell’azienda medesima, e tutto ciò con i lavori già in corso e senza il supporto di una prevenzione programmata. Il rischio che quindi si riscontra è quello di metterlo in serie difficoltà,  le stesse che incontrerebbe in un cantiere edile quel coordinatore per la sicurezza che viene nominato durante l’esecuzione dei lavori con l’impegno di dover programmare la sicurezza per i lavori ancora a venire, così come accade nel caso dell’affidamento, durante l’esecuzione dei lavori, di parte di essi ad una seconda o più imprese. A parte il fatto che, per ricorrere a tale soluzione, sarebbe necessario definire meglio il tipo di formazione, di esperienza e di competenza professionale che deve possedere tale incaricato il che rappresenta già un primo problema nell’applicazione delle modifiche di semplificazione.
    
Non sarebbe stato allora più opportuno, ci si chiede, che quella  “o” che è stata inserita nel comma 3 dell’articolo 26 fosse stata invece una “e” nel senso che sarebbe stato meglio realizzare entrambe le cose? Non è chiaro, d'altro canto, in quale delle figure impegnate nella organizzazione della sicurezza in azienda debba essere individuato tale incaricato (in un primo momento era stato individuato il preposto) né si comprende, a parte tutto, perché richiedere la sua presenza, sia pure in alternativa alla elaborazione del DUVRI, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali e non imporre invece l’obbligo della presenza di questo incaricato in tutte le aziende anche in quelle non a basso rischio nelle quali anzi, a maggior ragione, è più opportuna la presenza di un  soggetto che per conto del committente datore di lavoro provveda a coordinare e controllare l’applicazione delle misure a protezione dai rischi interferenziali.
    
A parere dello scrivente l’ideale sarebbe quello di realizzare in tutte le aziende un sistema analogo a quello che è stato stabilito per le attività svolte nei cantieri temporanei o mobili e cioè un sistema in base al quale il committente, in collaborazione con l’appaltatore o il lavoratore autonomo, predisponga il DUVRI nel quale siano individuati tutti i rischi interferenziali che possono essere presenti nella esecuzione dell’appalto e siano altresì individuate tutte le misure preventive per eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi e provveda quindi a nominare un incaricato che andrebbe a svolgere per conto del committente una azione di coordinamento dell’appaltatore e del lavoratore autonomo, una sorta quindi di “ coordinatore dell’appalto interno” che potremmo individuare con l’acronimo di CSA (Coordinatore per la Sicurezza nell’Appalto), al quale sarebbe affidato l’incarico appunto di verificare in esecuzione la realizzazione puntuale di quanto previsto nel DUVRI elaborato, documento che in fondo corrisponde nei contenuti e negli obiettivi all’insieme del PSC e del POS nei cantieri edili.
 
Modifiche all’art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Un’altra importante modifica apportata dal decreto legge n. 69/2013 riguarda l’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008 che è stato già oggetto di lunghi dibattiti e discussioni miranti ad individuare una sua corretta interpretazione.  Più volte, infatti, si è ha avuto modo di mettere in evidenza la “ disattenzione” con la quale il legislatore ha articolato lo stesso articolo 29 con particolare riferimento alla individuazione della possibilità o dell’obbligo da parte delle aziende fino a 10 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate di cui ai commi 5 e 6 (questione per la quale è dovuto intervenire per fornire gli opportuni chiarimenti il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 7 del 15/11/2012 nella quale lo stesso ha precisato che il ricorso alle standardizzate per le aziende fino a 10 lavoratori è una facoltà e non un obbligo) ed alla esclusione della possibilità di questo ricorso nel caso di imprese che svolgano attività a particolare rischio di cui al comma 7. Più volte inoltre si è avuto modo in merito di mettere in evidenza l’opportunità che lo stesso articolo 29, per una sua maggiore chiarezza, fosse riscritto di sana pianta.
 
Ora con il decreto legge n. 69/2013 è stato aggiunto nell’articolo 29 un comma 6-ter nel quale viene indicato che le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali individuate nell’apposito decreto che dovrà emanare il Ministero del lavoro possono “ dimostrare” (nella versione originale del decreto legge era indicato possono “ attestare”)  di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28, fermo restando la facoltà di tali aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo stesso, ed è stato aggiunto inoltre che tale “ dimostrazione” si concretizza in pratica nel riempire dei modelli che saranno allegati allo stesso decreto ministeriale.
 
Una prima lettura di questa disposizione suona, in verità, come un ritorno a quella autocertificazione che, dopo più di 18 anni dalla sua introduzione, è stata abrogata a partire dall’1/6/2013 in quanto ad una “ autocertificazione di avere effettuata la valutazione dei rischi” subentra una “ dimostrazione di avere effettuata la valutazione dei rischi” e ciò con il riempimento di alcuni modelli che negli effetti sembrerebbe essere la stessa cosa. Ora non è che per inseguire l’obiettivo di una semplificazione nell’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 finiamo con il perdere di vista l’importanza di quello che è il pilastro ed il principale istituto della prevenzione e cioè una effettiva e reale valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro con la finalità di eliminarli o di ridurli al minimo possibile?
 
Un’altra complicazione si intravede nella individuazione delle aziende che potranno ricorrere a tale “ dimostrazione” di avere effettuata la valutazione dei rischi e nel dover distinguere le attività a “basso rischio di infortuni e di malattia professionale” da quelle da non considerare tali e soprattutto nella necessità di coordinare le disposizioni introdotte con il comma 6-ter dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008 con quelle già contenute nei commi 5 e 6 dello stesso articolo.  Con i commi 5 e 6 di tale articolo, infatti, sono state create, come è noto, tre fasce di aziende e precisamente quella delle aziende fino a 10 lavoratori, quelle che occupano da 11 a 50 lavoratori e quelle con oltre 50 lavoratori per cui ora è assolutamente indispensabile coordinare i due criteri, che tra l’altro vengono a trovarsi indicati nello stesso articolo, e cioè quello già esistente basato sull’entità delle aziende rapportata al numero dei lavoratori occupati e quello ora introdotto basato sull’entità della rischiosità più o meno bassa delle aziende medesime, tenendo presente altresì che nel comma 7 sono state già indicate ed escluse dalla possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate le attività per lo svolgimento delle quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione all’amianto e che ancora oggi non è molto chiaro se tale esclusione riguardi anche le aziende fino a 10 lavoratori. Se non si coordinano le disposizioni dei vari commi dell’articolo 29 si corre il rischio di confonderci ancor più le idee su quando ricorrere al DVR, al DVRS o alla dimostrazione di avere effettuata la valutazione dei rischi appena introdotta. E chiamiamola semplificazione! Forse sarebbe stato più opportuno per “ semplificare la semplificazione” eliminare la facoltà per le aziende a basso rischio di infortuni e malattie professionali di ricorrere alla “ dimostrazione” di avere effettuata la valutazione con il riempimento dei relativi modelli bastando riservare alle stesse la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate già vigenti.
 
Modifiche agli artt. 32 e 37 sulla formazione degli operatori di sicurezza
Un’altra difficoltà si intravede nella pratica applicazione delle semplificazioni riguardanti la formazione degli operatori di sicurezza in un campo nel quale si riscontra ancora oggi molta confusione in Italia e che necessita di regole chiare e precise. Gli articoli interessati dalle modifiche sulla formazione in materia di salute e sicurezza sono gli articoli 32 sulle capacità e sui requisiti professionali degli ASPP e RSPP e l’articolo 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e dei RLS. Nell’articolo 32 è stato inserito il comma 5-bis in base al quale possono essere riconosciuti agli ASPP e RSPP, che si sono formati secondo i percorsi a loro riservati dall’Accordo Stato-Regioni del 2006, dei crediti formativi da far valere, per i contenuti che si sovrappongono, con la formazione di altri operatori di sicurezza e nell’art. 37 è stato inserito il comma 14-bis che ha introdotto analogamente la possibilità di riconoscere dei crediti formati per i contenuti che si sovrappongono nella formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS. In entrambi i casi le modalità ed i modelli per mezzo dei quali deve essere documentata l’avvenuta formazione dovranno essere individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 81/2008, compito quest’ultimo che si presenta non certo facile considerata la complessità dei contenuti della formazione delle varie figure che operano in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché la varietà e la diversità delle figure medesime.
 
Modifiche agli articoli del  Titolo IV riguardante i cantieri temporanei o mobili
Alcune altre importanti modifiche previste dal “ decreto del fare”, convertito recentemente in legge, riguardano i cantieri temporanei o mobili ed in particolare il campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché le modalità di redazione dei PSC, POS e del fascicolo dell’opera. Con l’introduzione operata dal decreto n. 69/2013 dell’articolo 104-bis nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è previsto, infatti, che “ c on decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”. Qualche perplessità di nutre, alla luce dell’esperienza personale maturata, sulla introduzione della modulistica per la redazione dei piani di sicurezza (PSC e POS) in quanto con l’introduzione di tale modulistica si rischia di invogliare il coordinatore per la sicurezza “a fare carta” nonché di “distoglierlo” in pratica dall’esaminare i luoghi dei lavori e dall’individuare e valutare gli effettivi rischi esistenti in ogni singolo cantiere oggetto della programmazione. 
 
Altra modifica che riguarda i cantieri temporanei o mobili è quella, molto attesa dagli operatori del settore, con la quale sono state ampliate le attività alle quali non si applicano le disposizioni del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui cantieri temporanei o mobili. Al comma 2 dell’art. 88, infatti, è stata aggiunta una lettera g-bis secondo la quale le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV non si applicano “ ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI”.
 
Modifiche all’art. 71  sulle verifiche delle attrezzature di lavoro
Importante è ancora la modifica apportata dal decreto legge n. 69/2013 al comma 11 dell’articolo 71 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII. Secondo la stessa sono stati abbassati da 60 a 45 i giorni entro i quali l’Inail deve effettuare la prima verifica, decorsi inutilmente i quali il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Si fa osservare che con la legge di conversione del D.L. n. 69/2013, è stata abrogata la disposizione, già esistente nel testo originale del decreto legge, in base alla era stato introdotto l’obbligo da parte dell’Inail, delle ASL o dell’Arpa di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza fornendo adeguata motivazione.
 
Modifiche che riguardano gli obblighi di notifica e di comunicazione agli organi di vigilanza
Ulteriori semplificazioni introdotte dal decreto legge riguardano la possibilità di fare comunicazioni e notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, quali ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni o ancora l’inizio di lavori che possono comportare per i lavoratori un’ esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.
 
Sempre per quanto riguarda le notifiche con il decreto legge n. 69/2013 è stato riscritto l’articolo 67 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con  il quale è stata meglio regolamentata la comunicazione che il datore di lavoro deve effettuare all’organo di vigilanza  nel caso della esecuzione di lavori per la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali o nel caso di di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli già esistenti.
 
Conclusioni
Si deve in conclusione prendere atto di una sorta di sconvolgimento nell’ambito delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. finalizzato a semplificare la sua pratica applicazione ma l’auspicio che viene da fare è quello che, nel perseguire questo giusto obiettivo, non si finisca però con l’abbassare il livello di guardia sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro specie in un momento come quello attuale che non vede ancora affievolirsi l’allarmante fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
 

Gerardo Porreca
 

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