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"Lavori in appalto e doveri del committente nel settore del turismo"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
20/09/2013 - Anche nel
comparto del turismo, e in ambiti molto diversi tra di loro, si ha spesso a che fare con i
lavori in appalto. Lavori che presuppongono una serie di obblighi per il committente e per la ditta appaltatrice.
Per delineare tali obblighi e tratteggiare meglio il mondo degli
appalti nel settore turistico facciamo riferimento ad una pubblicazione
elaborata dall’ Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT), il “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la formazione degli operatori del settore Turismo”.
Nella scheda dedicata ai “
Lavori in appalto” si
indicano alcuni dei possibili casi di appalti nel comparto: “dal
catering agli animatori delle feste nei villaggi turistici, dai
falegnami che montano un palcoscenico per l’orchestra in
discoteca o all’aperto, agli artigiani che sistemano un impianto
elettrico per una festa, agli interventi - periodici e programmati - di
manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, ci sono in molti
insediamenti turistici vere e proprie licenze per l’esecuzione di
lavori, ristrutturazioni edilizie e impiantistiche eseguite da personale
esterno, gestione esterna di attività ludico-sportive. Per non parlare
dell’importanza che hanno, in tutto il business delle vacanze,
professionisti e lavoratori specializzati stagionali e occasionali”.
Il documento, rivolto agli
operatori del settore turistico, è chiaro: tutte le volte che “lavoratori
dipendenti da ditte esterne alla nostra, o lavoratori autonomi eseguono delle
opere all’interno della nostra azienda, si deve parlare di
lavori in appalto”. E la questione “si complica quando le ditte o i
lavoratori esterni utilizzano apparecchiature, impianti e attrezzature della
ditta committente”.
Ci soffermiamo sui doveri dei
datori di lavoro e delle aziende.
Il
datore di lavoro della ditta committente deve:
-
verificare che la ditta, o il lavoratore autonomo, che deve eseguire i
lavori sia regolarmente iscritta alla Camera di commercio e che possieda le
caratteristiche di professionalità e abilità richieste per l’esecuzione degli
stessi;
- fornire alla ditta
appaltatrice, o al lavoratore autonomo le informazioni dettagliate sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate per far fronte ad essi;
- esercitare una stretta
sorveglianza sui lavori dati in appalto”.
Mentre il
datore di lavoro della ditta appaltatrice deve:
- “individuare fra i suoi addetti
un dirigente o preposto alla sicurezza che eserciti la sorveglianza sui lavori in appalto;
- provvedere che siano rispettate
le norme per quanto riguarda i rischi intrinseci all’attività data in appalto;
- garantire sia la competenza
tecnica che il corretto comportamento degli addetti”.
Inoltre entrambi i datori di
lavoro - della ditta committente e della ditta appaltatrice – “hanno il
dovere di collaborare, ovvero:
- fornire dettagliate
informazioni sulla specifica attività e sugli adempimenti cui ciascuno è
tenuto;
- individuare un dirigente o un
preposto responsabile della squadra;
- cooperare nell’attuazione delle
misure di protezione e prevenzione dai rischi che incombono sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione, dandosene informazione reciproca: si tratta di
evitare che nuovi rischi nascano dall’ interferenza
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva; la responsabilità di promuovere questo coordinamento spetta al datore
di lavoro committente”.
Il documento ricorda che a questo
scopo il datore di lavoro committente “promuove la cooperazione e il
coordinamento, elaborando in caso di interferenze fra le lavorazioni il
documento di valutazione dei rischi da
interferenza (DUVRI), che indichi le misure da adottare per eliminare o,
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi”.
Qualora poi i lavori affidati
“abbiano determinate caratteristiche (lavori edili, di manutenzioni
industriali, ecc.) si applica il titolo IV del D.Lgs. 81/08, che prevede
procedure di coordinamento più restrittive. Tali procedure obbligano tutte le
ditte in appalto e subappalto alla stesura del
Piano Operativo di Sicurezza (POS), un documento che specifica i
lavori svolti, le attrezzature impiegate, i prodotti utilizzati, il rumore,
ecc. In sostanza, quindi, si tratta di un documento che indica i rischi
introdotti nell’ambiente di lavoro dalle singole ditte in appalto o subappalto,
in relazione alle lavorazioni specifiche che andranno a eseguire”.
Infine un altro obbligo riguarda
la nomina, da parte del committente, del “
coordinatore
della sicurezza, il quale redige il Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”.
Senza dimenticare che tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici
“dovranno essere identificabili attraverso l’utilizzo di un
cartellino di riconoscimento, provvisto
di foto e dati personali firmato e timbrato dal proprio datore di lavoro”.
Ricordiamo che recentemente
alcuni aspetti trattati nella scheda sono variati in relazione all’emanazione del
recente
decreto legge 69/2013 per il
rilancio dell’economia. Decreto legge convertito, con modificazioni, con legge
n. 98 del 9 agosto 2013.
In nome della necessità di
semplificazione del quadro amministrativo e normativo,
nei settori di attività a basso rischio infortunistico
la cooperazione e il coordinamento tra
committente, appaltatori e subappaltatori possono essere attuati con l’ individuazione
di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle
attività di cooperazione e di coordinamento. Semplificazione che al momento è
in attesa proprio dell’individuazione
dei settori di attività a basso rischio, demandata a un futuro decreto. Sempre
attraverso il decreto legge è stata estesa la possibilità di non elaborare il
DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini
giorno.
Tornando al documento dell’EBNT,
segnaliamo in conclusione che nel Vademecum è presente anche una “
Lettera - tipo dell’azienda appaltatrice
all’azienda appaltata per richiesta dati relativi alla sicurezza”.
Lettera che, ad esempio, indica le
condizioni preliminari “imprescindibili” per poter eseguire i lavori oggetto dell’incarico
affidato e si sofferma sulla documentazione necessaria.
Ente Bilaterale Nazionale del
Turismo, “ Vademecum della sicurezza. Manuale per la informazione e la
formazione degli operatori del settore Turismo”, documento aggiornato a
cura di A.G.S.G. s.r.l., l’autore dell’aggiornamento è l’Ing. Carmine Moretti
con la collaborazione di Parmenio Stroppa e Sara Vasta (formato PDF, 2.09 MB).
Tiziano Menduto
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