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"Alcune modifiche all’art. 3 del TU 81/08"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa

25/09/2013 -

Con futuro decreto interministeriale saranno definite le misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini del suo inserimento nel libretto formativo del cittadino, che attesta l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal TU 81/08 “in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal DLgs 276/2003 *, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”.

Il Decreto con le misure di semplificazione:

  • è previsto dal comma 13-bis aggiunto dall’art. 35, c. 1, L. 98/2013, a modifica dell’art. 3 del già citato TU 81/08, “campo di applicazione”;
  • fa riferimento ai livelli generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • fa riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 dello stesso TU 81/08 ( Informazione ai lavoratori e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, rispettivamente).

Un ulteriore decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, si occuperà di definire misure di semplificazione degli adempimenti relativi delle imprese agricole, in ordine:

a) all’informazione/formazione;
b) alla valutazione dei rischi;
c) alla sorveglianza sanitaria
.

Le misure di semplificazione si riferiranno in modo particolare:

  • ai lavoratori a tempo determinato e stagionali;
  • alle imprese di piccole dimensioni.

È questo il contenuto del c.13-ter aggiunto dall’art. 35, c. 1 della L 98/2013.

* Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 30/2003”.

** Saranno, allo scopo, sentite sia le Commissioni parlamentari competenti per materia, sia la Conferenza permanente Stato-Regioni.

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