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"Dal 13 giugno operativa l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Il procedimento "

fonte www.casaclima.it / Ambiente

25/09/2013 - Hanno attinenza con il settore edile almeno 4 dei 7 titoli abilitativi in campo ambientale che l' AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) sostituisce a partire dal 13 giugno prossimo, data di entrata in vigore del DPR n. 59/2013 pubblicato sul S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013.

Lo evidenzia in una nota l' Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ricordando che l’Autorizzazione unica ambientale riunisce, e quindi può sostituire, almeno per ora (ossia salvo diversa previsione da parte delle Regioni) fino a sette titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle normative di settore e in particolare:

1) autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 124-127 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) es.: acque reflue, scarichi industriali, acque meteoriche contaminate - Attinenza con il settore edile

2) comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) - Nessuna attinenza con il settore edile

3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) - Attinenza con i cantieri edili di grandi dimensioni

4) autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico - Scarsa attinenza con il settore edile

5) comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico - Attinenza con il settore edile

6) autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione di cui al D. Lgs. 92/1999 - Nessuna attinenza con il settore edile

7) comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui agli artcioli 215 e 216 del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) - Attinenza con il settore edile

La semplificazione potrà essere incrementata dalle Regioni

Le Regioni e le Province Autonome possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ricompresi nell’AUA.

“Il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie”, evidenzia l'Ance. La domanda di AUA diventa la via obbligata solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati. Infatti, qualora si tratti di attività soggette solo a comunicazione è fatta salva la facoltà di non avvalersi dell’AUA (ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap).

Semplificazione per le Pmi

L'AUA si applica alle categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006).

Il nuovo titolo abilitativo non si applica invece ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.

Il Suap il referente unico

Il referente unico per l'AUA è lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.

Durata dell'Aua e del procedimento

L'Autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio, mentre alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA hanno una durata inferiore (es. scarichi idrici 4 anni).

Il procedimento ha una durata da 90 a 120 giorni con la possibilità - in alcuni casi l'obbligo - di convocare la conferenza di servizi.

Da verificare i titoli abilitativi in scadenza

Il Dpr 59/2013 chiarisce che l'Aua dura 15 anni e che il rinnovo va richiesto almeno sei mesi prima della scadenza; però, non chiarisce quanto tempo prima della scadenza del primo titolo abilitativo sostituito vada richiesta l'Aua”, osserva Paola Ficco su Il Sole 24 Ore. “ È ragionevole ritenere – prosegue - che il termine semestrale si applichi anche alla prima richiesta di Aua; pertanto, è consigliabile che dal 13 giugno le Pmi soggette ad Aua inizino a contare i mesi che mancano alla scadenza del primo tra i titoli abilitativi posseduti e, se del caso, si affrettino a chiederne il rinnovo, tramite Aua presentata al Suap. In questa occasione, l'Aua (in quanto unica) va richiesta per tutti i titoli anche se non tutti sono in scadenza”.

Periodo transitorio

I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti. L’AUA può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Modello semplificato e unificato per la domanda di Aua

Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione di questo decreto, le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle attuali procedure.

Oneri istruttori

Gli oneri istruttori sono posti a carico dell’interessato. A tal fine si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non può superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA.

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