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"Regolamento SDS: schede dati di sicurezza e normative europee"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
22/11/2013 - Con riferimento
al “Progetto formativo/informativo locale per piccole e medie imprese,
coinvolte nella loro attività all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP”
dell’ ASL della
Provincia di Bergamo, torniamo a occuparci dei
regolamenti europei sulle sostanze chimiche focalizzando la nostra
attenzione in particolare sulle
schede
dati di sicurezza (SDS). Schede disciplinate dal Regolamento
Europeo 453/2010 che aggiorna l’Allegato II del Regolamento REACH tenendo
conto dei nuovi criteri CLP.
Sul tema delle schede
dati di sicurezza si sofferma un intervento al corso che si è tenuto il 18
marzo 2013 in relazione al progetto dell’ASL bergamasca.
Nell’intervento “
La nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS)
secondo le recenti normative europee”, a cura di Emanuela Andreini e
Gaetano Garramone ( ICPS -
Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria), non
solo si danno notizie sulla normativa (il Regolamento n. 453/2010 è entrato in
vigore il 20 giugno 2010), ma vengono affrontati obblighi, novità,
problematiche, struttura, periodi di transizione e aggiornamento delle SDS.
Iniziamo, ad esempio, a segnalare
quando è obbligatorio fornire la SDS.
I due docenti del corso indicano
che la fornitura di una SDS è
obbligatoria
se:
- “una sostanza o una
miscela è classificata come pericolosa;
- una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o
molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo il Regolamento
REACH (Allegato XIII);
- una sostanza è inclusa nell'elenco delle “sostanze candidate”
di particolare interesse (the Candidate List)”.
Ricordiamo, a questo proposito,
che uno Stato membro o l’ECHA possono proporre che una sostanza sia
identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). Se la sostanza è
identificata come tale, viene aggiunta all’
elenco
di sostanze candidate, ai fini della sua eventuale inclusione nell’elenco
delle autorizzazioni (Allegato XIV, Regolamento REACH).
Una
miscela “che non soddisfa i criteri di classificazione come
pericolosa, necessita di una SDS da fornire obbligatoriamente su richiesta del
cliente se contiene:
- almeno una sostanza pericolosa
per la salute o l’ambiente in concentrazione >1 % w/w (non gassose) o >
0.2 % v/v (gassose);
- almeno una sostanza PBT o vPvB
in concentrazione > 0.1 % w/w (non gassose);
- una sostanza per la quale la
normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.
In questi casi “l’etichetta
sull’imballaggio deve riportare informazioni che indichino la disponibilità
della SDS”.
Le slide dell’intervento, che vi
invitiamo a leggere integralmente, riportano anche le
esenzioni dalla fornitura della SDS.
Parliamo ora di
responsabilità relative alle SDS:
- “la responsabilità iniziale dei
contenuti ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo;
- gli attori lungo al catena di
approvvigionamento forniscono una SDS, ricorrendo alle informazioni ricevute
dai fornitori, verificandole ed implementandole (se opportuno);
- i fornitori di una
sostanza/miscela a cui è associata una SDS sono in ogni caso responsabili dei
contenuti, anche se la SDS non è stata preparata da essi”.
Alcune
problematiche connesse:
- “la SDS è fornita
gratuitamente, su carta o in forma elettronica (allegato mail, CD, memoria di
massa, etc.) entro la data di fornitura della sostanza/miscela;
- la SDS deve essere compilata
nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui la sostanza/miscela di
riferimento è immessa sul mercato (a meno che tale Stato Membro non disponga
diversamente);
- non è possibile richiedere la
riservatezza per le informazioni che devono essere riportate nella SDS;
- la SDS deve essere compilata da
una (o più?!) persona competente (??). Sul fornitore grava la garanzia di una
formazione adeguata (e aggiornata) della/e persona/e competente/i”.
Le slide dell’intervento,
pubblicate sul sito dell’ASL di Bergamo, riportano anche una criticità: la
modalità di trasmissione della SDS.
A questo proposito il Parere
dell’Echa (LG ECHA settembre 2011) indica che “la messa a disposizione della
SDS su un sito internet non ottempera al dovere di fornire attivamente la SDS
all’utilizzatore a valle”.
Dopo aver accennato al periodo di
transizione, l’intervento al corso affronta il tema dell’
aggiornamento della SDS.
La SDS va sempre aggiornata se:
- “diventano disponibili nuove
informazioni sui pericoli o informazioni che possono influire sulle misure di
gestione dei rischi;
- una autorizzazione viene
rilasciata o rifiutata;
- una restrizione viene imposta.
In questi casi non valgono le
deroghe alle scadenze di aggiornamento delle SDS stabilite dal Reg. 453/2010”.
Inoltre:
- “la data di compilazione
della SDS e le eventuali revisioni devono figurare sulla prima pagina;
- le informazioni su eventuali
modifiche apportate in una revisione devono essere fornite nella sezione 16 o
altrove nella SDS;
- è auspicabile un sistema di
numerazione crescente per identificare le versioni di una SDS”.
Dopo aver presentato le sezioni
della SDS, si affronta il tema delle
e-SDS
(è obbligatorio riportare i pertinenti scenari d’esposizione in un allegato
alla SDS “quando è prescritta la preparazione di tali scenari nella Valutazione sulla
Sicurezza Chimica”) e degli
scenari
d’esposizione (una descrizione “delle condizioni in cui l’uso di una
sostanza o di una miscela può essere considerato sicuro, incluse le misure che
devono essere applicate per ridurre i rischi per l’uomo o l’ambiente”). In
particolare “chi riceve uno scenario d’esposizione allegato alla SDS deve
verificare se il proprio uso della sostanza rientra nello scenario
d’esposizione e se le condizioni d’uso reali sono conformi a quelle descritte”.
Concludiamo riportando alcune
indicazioni inerenti l’
implementazione
delle nuove norme sulle SDS:
- “sostanze registrate secondo il
REACH e classificate come pericolose: inclusione numero registrazione; usi
identificati e usi sconsigliati; eventuale allegato alla SDS contenente Scenari
d’Esposizione;
- SDS di miscele: attualmente è
obbligatorio usare il ‘nuovo’ formato della SDS (secondo Allegato I del Reg.
453/2010) anche per i prodotti già in commercio;
- accertarsi della conformità di classificazione
ed etichettatura riportate in SDS: applicazione del Reg. CLP dove
richiesto”; modifiche (indotte da: nuove conoscenze sulle proprietà pericolose
delle sostanze derivanti dall’applicazione del REACH; I ATP del CLP; II ATP del
CLP); doppia classificazione prevista dal CLP per sostanze, ingredienti
pericolosi nelle SDS di miscele.
Nel caso “si riceva una
SDS aggiornata:
– “verificare la presenza del
proprio uso tra quelli identificati;
– se si tratta di una e-SDS,
controllare che le proprie condizioni d’uso corrispondano a quelle descritte
nei relativi scenari d’esposizione;
– le condizioni reali d’uso
devono essere adeguate agli scenari d’esposizione entro 12 mesi dalla data di
ricezione della SDS aggiornata con il numero di registrazione”.
Infine “
cosa fare se il proprio uso non è ‘coperto’ dallo scenario di
esposizione o prevede condizioni diverse da quelle descritte”?
L’intervento indica che sono
possibili le seguenti
alternative:
– “comunicare al proprio
fornitore il proprio uso e le relative condizioni d’uso, affinché elabori uno
specifico scenario d’esposizione;
– adeguarsi alle condizioni d’uso
descritte nella (e-)SDS;
– trovare un altro fornitore che
contempli le proprie condizioni d’uso;
– trovare una sostanza, una
miscela o un processo alternativi;
– preparare una propria Relazione
sulla Sicurezza Chimica (CSR), salvo le eccezioni riportate nell’Art. 37,
paragrafo 4 del REACH”.
“ La nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS) secondo le recenti
normative europee”, a cura di Emanuela Andreini e Gaetano Garramone (ICPS -
Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria),
intervento al corso “Progetto formativo/informativo locale per piccole e medie
imprese , coinvolte nella loro attività all'applicazione dei regolamenti REACH
e CLP” organizzato dall’Asl di Bergamo (formato PDF, 997 kB).
Tiziano Menduto
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