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"Geologi, Agronomi e Forestali: pubblicati i Regolamenti per la Formazione Professionale Continua"

fonte www.lavoripubblici.it / Formazione ed informazione

06/12/2013 - Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2013 sono stati pubblicati i regolamenti per la formazione professionale continua dei geologi e dei dottori agronomi e dottori forestali. I regolamenti si aggiungono a quelli già pubblicati dagli ingegneri (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e degli architetti (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2013).

Aggiornamento Professionale Continuo (APC) Geologi Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Regolamento, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha emanato la circolare n. 368 del 4 dicembre che disciplina:
  • la procedura per l'iscrizione all'Elenco di Formatori (pubblici o privati) Autorizzati dal CNG (EFA), su parere vincolante del Ministero di Giustizia, allo svolgimento di iniziative APC sull'intero territorio nazionale;
  • la procedura per la richiesta ed il successivo riconoscimento di crediti APC per iniziative formative proposte da soggetti iscritti all'Elenco dei Formatori Autorizzati;
  • la procedura per la richiesta ed il successivo riconoscimento di crediti APC per iniziative formative proposte da soggetti non iscritti all'Elenco dei Formatori Autorizzati.


Il Regolamento per l'APC dei Geologi è composto da 12 articoli e più precisamente:

  • art. 1 - Principi generali ed oggetto
  • art. 2 - Soggetti interessati ed esoneri
  • art. 3 - Certificazione APC
  • art. 4 - Materie oggetto della APC
  • art. 5 - Commissione APC
  • art. 6 - Adempimenti per l'APC
  • art. 7 - Criteri di definizione dei crediti
  • art. 8 - Verifica dello svolgimento dell'APC
  • art. 9 - Istanza di accreditamento per lo svolgimento dell'APC
  • art. 10 - Autorizzazione per lo svolgimento dell'APC
  • art. 11 - Entrata in vigore
  • art. 12 - Discipline transitorie


Per adempiere all'obbligo di APC, ogni iscritto deve conseguire 50 crediti tra l'1 gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno. Mentre, i neoiscritti sono tenuti ad ottemperare all'APC a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione o di trasferimento all'Albo Unico Nazionale. Il numero di crediti con cui l'APC si intende assolto sarà pari a 34 qualora l'iscrizione o il trasferimento intervenga nel corso del primo anno del triennio di riferimento e a 17 qualora l'iscrizione o il trasferimento intervenga nel secondo anno del triennio di riferimento. L'esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è mai trasferibile al triennio successivo. Non è consentito maturare crediti durante eventuali periodi di sospensione dall'esercizio della professione, comunque e per qualsiasi ragione inflitti dall'autorità competente.

Aggiornamento Professionale Continuo (APC) dottori Agronomi e dottori Forestali Il Regolamento per l'APC dei dottori agronomi e dottori forestali è composto da 22 articoli e più precisamente:

  • art. 1 - Definizioni
  • art. 2 - Obbligo formativo
  • art. 3 - Attività formativa e settori disciplinari professionali
  • art. 4 - Valore del credito formativo
  • art. 5 - Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo
  • art. 6 - Accreditamento delle associazione degli iscritti agli albi e di altri soggetti
  • art. 7 - Convenzioni con le Università
  • art. 8 - Crediti formativi professionali interdisciplinari
  • art. 9 - Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale
  • art. 10 - Commissione nazionale della formazione professionale continua
  • art. 11 - Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali
  • art. 12 - Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa
  • art. 13 - Valutazione delle attività formative
  • art. 14 - Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua
  • art. 15 - Esoneri
  • art. 16 - Adempimenti degli iscritti
  • art. 17 - Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti
  • art. 18 - Inosservanza dell'obbligo formativo
  • art. 19 - Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua
  • art. 20 - Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale
  • art. 21 - Disposizioni finali e transitorie
  • art. 22 - Entrata in vigore


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