"Geologi, Agronomi e Forestali: pubblicati i Regolamenti per la Formazione Professionale Continua"
fonte www.lavoripubblici.it / Formazione ed informazione
Aggiornamento Professionale Continuo (APC) Geologi Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Regolamento, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha emanato la circolare n. 368 del 4 dicembre che disciplina:
- la procedura per l'iscrizione all'Elenco di Formatori (pubblici o privati) Autorizzati dal CNG (EFA), su parere vincolante del Ministero di Giustizia, allo svolgimento di iniziative APC sull'intero territorio nazionale;
- la procedura per la richiesta ed il successivo riconoscimento di crediti APC per iniziative formative proposte da soggetti iscritti all'Elenco dei Formatori Autorizzati;
- la procedura per la richiesta ed il successivo riconoscimento di crediti APC per iniziative formative proposte da soggetti non iscritti all'Elenco dei Formatori Autorizzati.
Il Regolamento per l'APC dei Geologi è composto da 12 articoli e più precisamente:
- art. 1 - Principi generali ed oggetto
- art. 2 - Soggetti interessati ed esoneri
- art. 3 - Certificazione APC
- art. 4 - Materie oggetto della APC
- art. 5 - Commissione APC
- art. 6 - Adempimenti per l'APC
- art. 7 - Criteri di definizione dei crediti
- art. 8 - Verifica dello svolgimento dell'APC
- art. 9 - Istanza di accreditamento per lo svolgimento dell'APC
- art. 10 - Autorizzazione per lo svolgimento dell'APC
- art. 11 - Entrata in vigore
- art. 12 - Discipline transitorie
Per adempiere all'obbligo di APC, ogni iscritto deve conseguire 50
crediti tra l'1 gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno.
Mentre, i neoiscritti sono tenuti ad ottemperare all'APC a partire
dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione o di
trasferimento all'Albo Unico Nazionale. Il numero di crediti con cui
l'APC si intende assolto sarà pari a 34 qualora l'iscrizione o il
trasferimento intervenga nel corso del primo anno del triennio di
riferimento e a 17 qualora l'iscrizione o il trasferimento intervenga
nel secondo anno del triennio di riferimento. L'esubero di crediti
acquisiti durante un triennio non è mai trasferibile al triennio
successivo. Non è consentito maturare crediti durante eventuali periodi
di sospensione dall'esercizio della professione, comunque e per
qualsiasi ragione inflitti dall'autorità competente.
Aggiornamento Professionale Continuo (APC) dottori Agronomi e dottori Forestali
Il Regolamento per l'APC dei dottori agronomi e dottori forestali è composto da 22 articoli e più precisamente:
- art. 1 - Definizioni
- art. 2 - Obbligo formativo
- art. 3 - Attività formativa e settori disciplinari professionali
- art. 4 - Valore del credito formativo
- art. 5 - Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo
- art. 6 - Accreditamento delle associazione degli iscritti agli albi e di altri soggetti
- art. 7 - Convenzioni con le Università
- art. 8 - Crediti formativi professionali interdisciplinari
- art. 9 - Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale
- art. 10 - Commissione nazionale della formazione professionale continua
- art. 11 - Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali
- art. 12 - Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa
- art. 13 - Valutazione delle attività formative
- art. 14 - Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua
- art. 15 - Esoneri
- art. 16 - Adempimenti degli iscritti
- art. 17 - Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti
- art. 18 - Inosservanza dell'obbligo formativo
- art. 19 - Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua
- art. 20 - Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale
- art. 21 - Disposizioni finali e transitorie
- art. 22 - Entrata in vigore
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