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"Sulla colpa professionale del RSPP"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

09/12/2013 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 38643 del 19 settembre 2013 (u. p. 5 marzo 2013) -  Pres. Brusco – Est. Ciampi– P.M. Geraci - Ric. B.O., B.T. e D.E..  
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Sembra consolidarsi sempre di più la posizione della Corte di Cassazione rispetto alla responsabilità del RSPP nel caso di un infortunio accaduto in una azienda nella quale lo stesso svolge la propria attività ed esercita il proprio controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ribadisce infatti la suprema Corte, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio per colpa professionale ogni qualvolta questo sia riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione stessa avrebbe fatto seguito l’adozione da parte del datore di lavoro delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione oppure se, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio inducendo così il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale.

L’evento infortunistico e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha tratto in giudizio e condannati alla pena di giustizia, successivamente confermata dalla Corte di Appello, il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata e datore di lavoro committente, il socio lavoratore responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società stessa ed il Presidente di una Cooperativa, alla quale erano stati affidati con contratto i lavori di movimentazione di materiali e di facchinaggio, nonché la raccolta degli scarti e le pulizie del magazzino e del cortile, imputati del reato di cui agli artt. 113, 40 cpv e 589 co. 1 e 2 c.p. per aver cagionato in cooperazione tra loro e nelle rispettive qualità la morte di un lavoratore, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per violazione delle norme in materia degli infortuni sul lavoro. Era accaduto che il lavoratore, socio della Cooperativa, mentre era intento a svolgere lavori di molatura di materiali attraverso una molatrice, veniva investito dai frammenti della mola stessa esplosa durante le operazioni di sbavatura dei pezzi metallici riportando lesioni personali dalle quali derivava la sua morte. I giudici di merito erano pervenuti alla pronuncia ed alla successiva conferma della condanna evidenziando in particolare due profili di colpa a carico degli imputati e cioè per aver utilizzato una macchina obsoleta, modificata ed insicura e avere adibito alla macchina stessa il lavoratore poi infortunatosi, privo di qualifica e non adeguatamente formato ed informato sui rischi di utilizzo dell’attrezzatura, e per avere fatto svolgergli compiti non previsti dal contratto di appalto.
 
Il responsabile legale della società ed il RSPP sono stati condannati in particolare per non aver verificato l' idoneità tecnico-professionale del lavoratore in relazione ai lavori da svolgere e per aver consentito o comunque non impedito che lo stesso utilizzasse la molatrice in assenza di adeguato dispositivi di protezione e di sicurezza nonché per non aver adeguatamente valutato ed eliminato i rischi concreti che la molatrice presentava in violazione delle seguenti norme:
·         art. 86 D.P.R. n. 547/1955 in quanto non erano presenti sulla molatrice cartelli che ne individuassero i limiti di utilizzo quali ad esempio il diametro massimo della mola da montare in relazione al numero di giri massimo;
·         art. 89 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 547/1955 in quanto la cuffia di protezione non presentava caratteristiche tali da resistere alla proiezione di pezzi derivanti dalla rottura della mola ed inoltre non risultava conformata in modo tale da circondare la massima parte periferica della mola stessa:
·         art. 91 D.P.R. n. 547/1955 in quanto la molatrice non risultava dotata di poggia pezzi;
·         art. 35 comma 1 D. Lgs. n. 626/1994 in quanto la molatrice non risultava idonea ai fini della sicurezza, poiché la mola veniva utilizzata a velocità superiori rispetto alle condizioni stabilite dal costruttore;
·         art. 7 commi 1, 2 e 3 D. Lgs. n. 626/1994 per non aver documentato di aver fornito informazioni circa i rischi specifici esistenti nella propria impresa alla Cooperativa, per non aver adempiuto agli obblighi di coordinamento delle misure di sicurezza previste nei contratti di appalto e per non aver promosso gli obblighi di coordinamento circa le misure di sicurezza di cui al comma 2;
·         art. 4 comma 5 lett. d) ed e) D. Lgs. n. 626/1994 per non aver fornito al lavoratore infortunato informazioni specifiche circa il lavoro da svolgere e per aver affidato compiti non previsti dal contratto di appalto non valutando le capacità del lavoratore;
·         art. 37 del D. Lgs. n. 626 del 1994 per non aver documentato di aver fornito al lavoratore infortunato una informazione specifica sui rischi connessi all'utilizzo della molatrice;
·         art. 38 del D. Lgs. n. 626 del 1994 per non aver documentato di aver fornito al lavoratore infortunato una formazione specifica sui rischi connessi all'utilizzo della molatrice.
·         Il Presidente della Cooperativa invece è stato condannato per avere agito in violazione delle seguenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro:
·         art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 626 del 1994 per non aver adempiuto agli obblighi di coordinamento delle misure di sicurezza con il datore di lavoro della società committente;
·         art. 4 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 626 del 1994 per non aver fornito al lavoratore infortunato informative specifiche circa il lavoro da svolgere.
 
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione.
Avverso la decisione della Corte di Appello i tre imputati hanno proposto ricorso a mezzo dei propri difensori. Nel rigettare tali ricorsi e confermare la sentenza di condanna la Corte di Cassazione, per quanto riguarda in particolare il ricorso presentato congiuntamente dal responsabile legale della società committente e dal RSPP della società stessa, ha tenuto a precisare che “ come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione”. Il datore di lavoro, ha proseguito la Sez. IV, per la qualità dallo stesso rivestita, appare sicuramente titolare di una posizione di garanzia in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Allo stesso, infatti, compete in particolare l'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori con la conseguente necessità di adottare le dovute misure di sicurezza ed il controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme e si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione dl trascurarle.
 
Per quanto riguarda la posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione la suprema Corte ha precisato che “ il RSPP, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”. “Il RSPP”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “ è chiamato a rispondere qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione dl rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.
 
“Ciò perché”, ha ancora sostenuto ancora la Sez. IV , “in tale evenienza l'omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l'attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell'evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio” con la conseguenza che “ qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, cosi, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben può e deve essere chiamato a rispondere insieme a questi in virtù del combinato disposto dell'art. 113 c.p., e art. 41 c.p., comma 1 dell'evento dannoso derivatone”. Senza contare, ha quindi concluso la suprema Corte, che nel caso in esame è emerso, quanto all'organizzazione del lavoro, che era il RSPP ad essere sempre presente in azienda, ad assegnare i compiti, a destinare il personale alle macchine e ad avere contatti con la Cooperativa per individuare il personale necessario assumendo così anche la figura di dirigente o di preposto.
 
 
 

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