News
"Fare chiarezza e rompere il silenzio sull’allegato 3B"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
23/01/2014 -
Uno dei punti del D.Lgs. 81/2008 su cui è necessario fare chiarezza è
quello relativo alla tempistica e agli adempimenti in materia di
raccolta e trasmissione dei dati previsti dall’articolo 40 e Allegato 3B
del Testo Unico.
Per questo motivo pubblichiamo un documento, dal titolo "Rompere il silenzio sull'Allegato 3B", apparso sul sito della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene ( SIMLII).
Per questo motivo pubblichiamo un documento, dal titolo "Rompere il silenzio sull'Allegato 3B", apparso sul sito della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene ( SIMLII).
Quasi un anno fa è stato avviato
un percorso di collaborazione tra SIMLII, Ministero della Salute, Ministero del
Lavoro, Regioni e INAIL con l’obiettivo di
semplificare
gli adempimenti in materia di raccolta e trasmissione dei dati previsti
dall’articolo 40 e Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e, allo stesso tempo,
progettare un efficace sistema di raccolta dei dati informatizzati scaturiti
dal suddetto obbligo di comunicazione per il Medico Competente. Si ricordano,
al riguardo, la riunione iniziale del 24/4/2013 presso la sede del Ministero
della salute e la successiva riunione tecnica tenutasi presso la sede INAIL di
Roma in data 5/9/2013.
Nel corso di tali incontri da
parte della SIMLII è stata ribadita la volontà di non proporre l'abrogazione
dell'art. 40 ma, al tempo stesso, la necessità di procedere a una
condivisa revisione dei contenuti e
delle modalità della collaborazione del Medico Competente al Servizio Sanitario
Nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e la fornitura
di elementi statistici ed epidemiologici da meglio definire e individuare. In
particolare la SIMLII aveva segnalato la necessità di rivedere con tempestività
tutto l'impianto della collaborazione del Medico Competente al SINP,
semplificando le procedure per renderle più efficaci e separando l'aspetto
statistico da quello epidemiologico, nonché prevedendo altresì ricadute utili
per gli stessi medici competenti, anche con eventuali incentivazioni per tali
impegnative attività da meglio determinare. Inoltre, nel corso degli incontri,
è stata approfondita la valutazione dell'attuale
apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in
relazione all'inadempienza dell'invio dei dati, ritenuto del tutto
sproporzionato, e di cui la SIMLII intende proporre la revisione nelle adeguate
sedi legislative.
Successivamente è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2013 un decreto
ministeriale congiunto di Ministero della salute e Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, firmato in data 6/8/2013 che, prevedendo la
modifica dell’art. 4 del D.M. del 9/7/2012,
differiva l’obbligo sanzionato di
presentazione dell’allegato 3B al primo trimestre dell’anno successivo alla
realizzazione della piattaforma software predisposta dall’INAIL, strumento
telematico esclusivo che dovrà essere utilizzato dai medici competenti nel
prossimo futuro per l'invio dei dati necessari al costituendo Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione. Nel citato D.M. si sottolineava il contributo che le Società
Scientifiche dovevano dare nella definizione
delle nuove proposte.
Nell’assemblea degli iscritti
SIMLII, tenutasi nell’ambito del
76°
Congresso Nazionale di Giardini-Naxos il 10/10/2013, veniva presa una
posizione chiara da parte della Società, così sintetizzata alla fine del
documento approvato in quella sede che precisava che SIMLII:
- è favorevole alla creazione di
un sistema nazionale di generazione e di circolazione delle informazioni che
riguardino le attività di Prevenzione e tutela di Salute e Sicurezza dei
lavoratori;
- è contraria all’attuale Allegato 3B e
ne chiede l’abrogazione o una radicale modifica
dei contenuti, prevedendo un ruolo attivo dei Medici Competenti
attraverso la Società scientifica e le associazioni che li rappresentano;
- chiede la eliminazione della
sanzione prevista dall'art 58 per l’inadempienza nell'invio dei dati previsti
dall’allegato 3B o con altri sistemi di raccolta e trasmissione;
- auspica una partecipazione dei Medici
Competenti su base volontaria e incentivata;
- propone di privilegiare metodi
che puntino alla raccolta di dati ottenuti da campioni di lavoratori rappresentativi di aree o di attività di
volta in volta ritenute prioritarie;
- ritiene che non debba
essere prevista la trasmissione dei dati
già acquisiti dalla Pubblica Amministrazione e facilmente ottenibili da altre
fonti, quali database di INPS, INAIL,
SSN etc.;
- esige che il sistema abbia
finalità esclusivamente preventive, escludendo pertanto qualunque possibilità
di utilizzo a fini di vigilanza, sanzionatori, amministrativi, previdenziali.
Negli ultimi mesi, tuttavia,
nonostante le indicazioni stabilite e le rassicurazioni date, non si sono più
tenute riunioni congiunte tra le varie parti né la SIMLII è stata convocata in
altri incontri tecnici bilaterali per analizzare e discutere i dati già
raccolti nella fase sperimentale dell’anno 2013, per verificare la corretta
esecuzione delle modifiche richieste al sistema di trasmissione telematica dei
dati predisposto dall’INAIL o, infine, per contribuire al complessivo
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Alla luce di quanto sopra, nella
riunione del Direttivo Nazionale SIMLII del
9 gennaio 2014 è stato unanimemente deciso di:
- stigmatizzare come
inaccettabili ritardi e paventate
automatiche applicazione di sanzioni alle scadenze di vecchi provvedimenti e in
carenza delle modifiche più volte promesse e annunciate;
-
chiedere una proroga di almeno 12 mesi, con un apposito
provvedimento legislativo o decreto ministeriale, allo scopo di differire
l’applicazione di quanto stabilito per l’invio dei dati da parte dei Medici
Competenti con l’attuale allegato 3B.
Nella stessa riunione, inoltre,
sono stati presi in esame i principali
contenuti
epidemiologici che la nostra Società
scientifica ritiene debbano indirizzare e caratterizzare le modifiche dei
programmi informatici nazionali della prevenzione occupazionale.
Di tali contenuti si riportano i
seguenti
fondamentali aspetti:
-
dichiarare in maniera chiara e indiscutibile lo scopo della raccolta dei
dati, che non può in nessun modo essere ispettivo (di controllo) ma solo
statistico e/o epidemiologico (raccolta ed elaborazione di dati), per definire
scenari e linee programmatiche di intervento e destinazione di risorse;
- rafforzare e tutelare la posizione
del Medico
Competente per metterlo in grado realmente di dare informazioni corrette e
complete: se si prevede di richiedere dati relativi all’azienda, oltre che dati
sui rischi e informazioni sanitarie, l’obbligo potrebbe essere attribuito al
datore di lavoro (con conseguenti sanzioni) che si avvale di RSPP e MC per
raccoglierli e trasmetterli (nella forma attuale il Medico Competente è
investito di obblighi verso l’Istituzione senza avere alle spalle garanzie
adeguate di supporto); se invece si pensa di raccogliere esclusivamente dati
relativi ai rischi e dati sanitari deve essere prevista una adesione volontaria
dei Medici Competenti, non sanzionata e supportata da adeguati incentivi (ad
esempio crediti ECM o altro), senza coinvolgere i datori di lavoro;
- individuare quali Medici
Competenti devono raccogliere e inviare i dati e quando; in considerazione
della grande mole di informazioni che si possono raccogliere in tutto il
territorio nazionale, potrebbe essere razionale scegliere un certo numero di
Medici Competenti, distribuiti omogeneamente a livello regionale, che
collaborino volontariamente alla raccolta dei dati come sopra indicato e non
necessariamente a cadenza annuale (ragionevolmente si potrebbero stabilire
indagini con cadenza triennale); data la complessità del sistema, infatti,
tutto il processo dovrebbe riguardare in linea generale i dati messi a
disposizione da parte di Medici Competenti che hanno già proceduto
all'informatizzazione delle loro attività professionali, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 53 del D.Lgs 81/08;
- stabilire chi deve essere il
destinatario dei dati e chi deve elaborare e produrre i relativi report: se
tali dati devono convergere nel SINP e se è stato deciso che deve essere
l’INAIL a gestire tecnicamente il sistema telematico di raccolta, trasmissione
e aggregazione, occorre prevedere che l’INAIL non debba avere accesso diretto e
non possa utilizzare in alcun modo i dati così raccolti; per la loro
elaborazione e la successiva produzione di report si dovrebbe costituire una
apposita Commissione composta da tecnici esperti (epidemiologi, statistici,
medici del lavoro), individuati nell’ambito di ISS, ISTAT e Società
Scientifiche, che relazioni direttamente alla Commissione Consultiva Permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro ed al Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- in seguito alla trasmissione
dei dati, che può avvenire a cura del datore di lavoro attraverso il Medico
Competente oppure direttamente da parte del Medico
Competente (come già detto prima nel punto precedente), il sistema
informatico dovrà aggregare le informazioni territorialmente, per settore o
seguendo altri parametri ed eliminando i dati identificativi dell’azienda a cui
si riferiscono. I dati raccolti potrebbero essere differenti di volta in volta,
sia per tipologia sia per quantità ed estensione, in base alle problematiche
che si intende affrontare; in questa prospettiva potrebbero essere raccolti
anche a campione: per settore lavorativo, per territorio ecc. Potrebbe essere
utile fotografare la situazione “rischi” (quali, geograficamente dove, in che
settori lavorativi, quanti lavoratori coinvolti per genere e provenienza
geografica) e la “situazione sanitaria” (lavoratori idonei, con limitazioni o
non idonei, lavoratori assunti in condizioni protette per invalidità, patologie
riscontrate in relazione ai rischi etc.); in ogni caso non devono essere
richiesti dati già reperibili attraverso altre fonti istituzionali o di
ricerca.
Una più articolata proposta è già
stata predisposta in previsione della più complessiva proposta di modifica del
D.Lgs. 81/08, attualmente in avanzata fase di discussione e approfondimento
all’interno dei gruppi di lavoro e di tutta la Società scientifica.
Fonte: SIMLII
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1194 volte.
Pubblicità