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"Ristrutturazioni, ok al bonus 50% anche se si sposta l’edificio"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
24/01/2014 - La detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni può essere
applicata anche ai lavori di demolizione e ricostruzione con lieve
spostamento dell’edificio. Lo ha chiarito il sottosegretario del
ministero dell’Economia, Pier Paolo Baretta, rispondendo ad una
interrogazione in Commissione Finanze alla Camera.
Secondo il sottosegretario Baretta, si può usufruire del bonus perché, dopo un progressivo allentamento dei vincoli normativi, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che implicano uno spostamento di lieve entità possono essere annoverati tra le ristrutturazioni.
Ripercorrendo l’evoluzione normativa che ha portato a questa conclusione, Baretta ha ricordato che, secondo l’impostazione iniziale del Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, un intervento di demolizione e ricostruzione poteva essere considerato ristrutturazione solo se il nuovo edificio presentava la stessa volumetria, sagoma e area di sedime, fatte salve le opere di adeguamento alla normativa antisismica o il ripristino di eventuali parti crollate.
Col D.lgs 301/2002 è stato in seguito eliminato il riferimento al rispetto dell’area di sedime. La liberalizzazione è stata però contenuta dal Ministero delle Infrastrutture che un anno dopo, con la circolare 4174/2003, ha affermato che il riposizionamento non poteva avvenire in un altro sito o in modo del tutto discrezionale all’interno dello stesso lotto. In altre parole, lo spostamento non doveva implicare una variante essenziale altrimenti sarebbe stato considerato come nuova costruzione.
Il DL 69/2013 “Del fare” ha infine reso possibile le demolizioni e ricostruzioni con cambio di sagoma. Le ristrutturazioni, in sostanza, devono rispettare solo la volumetria preesistente.
Come chiarito da Baretta, la sagoma è strettamente legata all’area di sedime, quindi annullando l’una viene meno anche l’obbligo di rispettare l’altra.
Secondo il sottosegretario Baretta, si può usufruire del bonus perché, dopo un progressivo allentamento dei vincoli normativi, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che implicano uno spostamento di lieve entità possono essere annoverati tra le ristrutturazioni.
Ripercorrendo l’evoluzione normativa che ha portato a questa conclusione, Baretta ha ricordato che, secondo l’impostazione iniziale del Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, un intervento di demolizione e ricostruzione poteva essere considerato ristrutturazione solo se il nuovo edificio presentava la stessa volumetria, sagoma e area di sedime, fatte salve le opere di adeguamento alla normativa antisismica o il ripristino di eventuali parti crollate.
Col D.lgs 301/2002 è stato in seguito eliminato il riferimento al rispetto dell’area di sedime. La liberalizzazione è stata però contenuta dal Ministero delle Infrastrutture che un anno dopo, con la circolare 4174/2003, ha affermato che il riposizionamento non poteva avvenire in un altro sito o in modo del tutto discrezionale all’interno dello stesso lotto. In altre parole, lo spostamento non doveva implicare una variante essenziale altrimenti sarebbe stato considerato come nuova costruzione.
Il DL 69/2013 “Del fare” ha infine reso possibile le demolizioni e ricostruzioni con cambio di sagoma. Le ristrutturazioni, in sostanza, devono rispettare solo la volumetria preesistente.
Come chiarito da Baretta, la sagoma è strettamente legata all’area di sedime, quindi annullando l’una viene meno anche l’obbligo di rispettare l’altra.
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