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"Check list per la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
31/01/2014 - L’art. 25 del D.Lgs. 33/2013 prevede che le
pubbliche amministrazioni pubblichino
sul proprio sito non solo l’elenco dei controlli di loro pertinenza cui
sono assoggettate le imprese ma anche gli obblighi e gli adempimenti,
inerenti a queste attività di controllo. Obblighi e adempimenti che le
imprese sono tenute a rispettare per poter ottemperare correttamente
alle varie disposizioni normative.
Con riferimento diretto a questo articolo l’ Azienda ULSS 9 di Treviso riporta sul suo sito un link con indicazioni non solo sulle tipologie di controllo, sugli obblighi e sugli adempimenti, ma anche sulla
documentazione relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Attraverso il documento “
CHECK LIST 1 - Documentazione aziendale relativa
alla sicurezza sul lavoro”, elaborato dal Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro,
si vuole garantire alle imprese “la chiara individuazione e l’agevole
reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi
adempimenti imposti dalla normativa”. E la check list è predisposta nello
spirito “dell’
intesa sulle linee guida
in materia di controlli emanata dalla Conferenza Unificata il 24 gennaio
2013 in ottemperanza all’art. 14 comma 5 del D.L. 9-febbraio-2012 convertito
dalla legge 4-aprile-2012 n° 35”.
Se la check list elenca i
principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui l’azienda deve
essere in possesso, dalla lista “sono esclusi i documenti (ad esempio relativi
alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei
rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla
sicurezza sul lavoro, in particolare con il D.Lgs. 81/2008 e che non rientrano,
salvo situazioni eccezionali, nei controlli effettuati dallo SPISAL”.
Per altri documenti, presenti nel
sito, “sono/saranno indicate le modalità di effettuazione dei controlli e le
richieste di documentazione effettuate di routine durante i controlli
ispettivi”.
Inoltre il contenuto di questa
check list riguarda tutte le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti
o equiparati.
A questo proposito si ricorda che
ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai componenti
delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del Codice Civile, ai
coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli
artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano comunque le previsioni
dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08.
Invitando i nostri lettori a
visionare integralmente la check list, riportiamo alcune indicazioni del
documento in merito alla
valutazione dei
rischi.
Riguardo al
documento di valutazione dei rischi, corredato dalle relazioni
tecniche elencate nella check list, si ricorda che “il datore di lavoro deve
valutare tutti i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni),
che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013
devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del
Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni)
possono utilizzare le procedure
standardizzate sopra indicate. Il numero di addetti è riferito all’unità
locale oggetto della valutazione”.
Il documento include “le misure
di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento” e si sottolinea
che la valutazione dei rischi “deve essere effettuata prima di iniziare una
qualsiasi attività. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto
entro 90 giorni dall’inizio attività. Il documento di valutazione deve essere
aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo
produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni
significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità”.
Ricordiamo che con le recenti
modifiche al D.Lgs. 81/2008 dovute alla legge
di conversione n. 98/2013 sarà possibile valutare tutti i rischi
utilizzando anche un modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter
del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali. Attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
che, in realtà, devono ancora essere individuate da un prossimo decreto.
La
check list si sofferma poi su:
-
Valutazione stress
lavoro correlato;
-
Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza: “obbligatoria
quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di
gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell’esito della valutazione
e delle modalità per prevenire i rischi”;
-
Valutazione di tutti gli agenti fisici (incluso microclima e
atmosfere iperbariche): “obbligatoria quando le lavorazioni comportano
esposizione ad agenti fisici”;
-
Misura del livello di esposizione a rumore: “la misura è
obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere
che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA);
-
Misura del livello di esposizione a vibrazioni: “obbligatoria
(comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate
informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le
attrezzature utilizzate”;
-
Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici:
“è obbligatorio misurare o calcolare se viene superato il limite di esposizione
quando dalla valutazione emerge il superamento del livello di azione indicato
dall’art. 208. Entra in vigore dal 31/10/2013 (art. 306, comma 3 del Dlgs 81/08
e Direttiva 2012/11/UE)”;
-
Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche:
“è obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato
necessario”;
-
Valutazione dell’esposizione a sorgenti naturali di radiazioni
ionizzanti: “obbligatoria nelle attività lavorative nelle quali la presenza
di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento
dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere
trascurato dal punto di vista della radioprotezione (es. RADON). Esecuzione
delle misure entro 24 mesi dall’inizio attività”;
-
Valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti: “obbligatoria
in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti. La funzione di organo di
vigilanza delle ASL è limitata alle macchine radiogene”;
-
Valutazione preliminare degli agenti chimici con allegate schede di
sicurezza: “obbligatoria quando sono presenti agenti chimici. Devono essere
valutati tutti gli agenti
chimici presenti (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni)
anche per operazioni di manutenzione e pulizia. La valutazione di rischio
irrilevante per la salute e basso per la sicurezza deve essere riservata ai
casi in cui non sono presenti agenti chimici o sono presenti in condizioni tali
da far ritenere che il rischio sia ‘come se non ci fossero’. Se gli agenti
chimici vengono usati o si sviluppano nelle lavorazioni, è più prudente
valutarli dettagliatamente come non irrilevanti ed attuare le misure di
protezione idonee”.
-
Ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi dovuti agli
agenti chimici: “obbligatoria quando la valutazione preliminare non è
sufficiente. Valutare anche gli effetti dell’esposizione cumulativa e
dell’esposizione contemporanea ad agenti di altra natura (es. rumore).
Analizzare le circostanze in cui viene svolto il lavoro in relazione al
livello, modo, durata di esposizione, via di esposizione (cutanea, aerea etc.)
e alle caratteristiche pericolose degli agenti”;
-
Misura dell’esposizione ad agenti chimici: “obbligatoria quando non
può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e
protezione. Il senso della misura (o dell’eventuale uso di algoritmo) non è
tanto quello di fare la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure
di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di
raggiungere un sufficiente livello di sicurezza”.
Altre forme di
valutazioni dei rischi, certificazioni e
autorizzazioni analizzate nella check list:
- Valutazione dei rischi di
incidenti rilevanti da agenti chimici per l’ambiente interno ed esterno (che
non rientrano in direttiva Seveso);
- Valutazione degli agenti
cancerogeni o mutageni;
- Valutazione dell’esposizione ad
amianto con eventuale misura dell’esposizione;
- Valutazione della movimentazione
manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi i
movimenti ripetuti);
- Valutazione del rischio dovuto
ad atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni;
- Valutazione del rischio dovuto
ad agenti biologici;
- Autorizzazione all’uso di
agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute;
- Verbale della riunione
periodica sulla sicurezza;
- Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- Programma di manutenzione e
controllo di manufatti contenenti amianto. Designazione del responsabile;
- Attestazione presentazione
della SCIA ai VV.F. Certificato Prevenzione Incendi (cat. C).
L’
indice della check list:
1. valutazione dei rischi, certificati,
autorizzazioni
2. sistemi di gestione della
sicurezza
3. designazioni, nomine e deleghe
delle figure aziendali della sicurezza
4. informazione, formazione,
addestramento
5. registro degli infortuni
6. sorveglianza sanitaria e
rapporti con il medico competente
7. attrezzature macchine e
impianti
8. dispositivi individuali di
protezione
9. gestione delle emergenze
10. cantieri temporanei e mobili
11. registri e comunicazioni
varie
ULSS 9 Treviso, “ CHECK LIST 1 - Documentazione aziendale relativa alla sicurezza
sul lavoro”, documento elaborato dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C.
SPISAL - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, Ver. 4 del 24/06/2013 (formato PDF, 95 kB).
Tiziano Menduto
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