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"Sorveglianza sanitaria: le comunicazioni sull'Allegato 3b solo per via telematica "

fonte www.pmi.it / Sorveglianza Sanitaria

05/02/2014 - A seguito dell'esaurirsi della fase di sperimentazione avviata nel 2013, a partire da quest'anno il medico competente ha l'obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria(in base all'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, e quindi entro il 31 marzo 2014.
Tale obbligo va adempiuto solo per via telematica. Lo ricorda l'INAIL che specifica anche che per chi ha effettuato la comunicazione per l'anno 2012, la procedura permette facoltativamente l'importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l'anno 2013.

Sul portale Medico competente, a proposito dei nuovi obblighi del medico competente, è stata riportata la posizione del SIMLII che intende revisionare contenuti e modalità della collaborazione del Medico Competente al Servizio Sanitario Nazionale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e la fornitura di elementi statistici ed epidemiologici. Inoltre, secondo il SIMLII occorreva considerare anche l'attuale sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione all'inadempienza dell'invio dei dati, ritenuto del tutto sproporzionato.

Nell'ambito del 76° Congresso Nazionale di Giardini-Naxos il 10/10/2013, SIMLII proponeva pertanto l'eliminazione della sanzione prevista dall'art 58 per l'inadempienza nell'invio dei dati previsti dall'allegato 3B o con altri sistemi di raccolta e trasmissione e chiedere una proroga di almeno 12 mesi, con un apposito provvedimento legislativo o decreto ministeriale, allo scopo di differire l'applicazione di quanto stabilito per l'invio dei dati da parte dei Medici Competenti con l'attuale allegato 3B.

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